n.51 del 20.02.2019 periodico (Parte Seconda)

L.R. n. 4/2009 e ss.mm.ii. e deliberazione di Giunta regionale n. 987/2011 "Modifiche e approvazione criteri di attuazione del settore agriturismo" Adeguamento delle imprese agrituristiche abilitate all'esercizio dell'attività agrituristica ai sensi della normativa della Regione Marche, operanti nei territori dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la Legge 20 febbraio 2006, n. 96 recante “Disciplina dell’agriturismo” che detta il quadro nazionale di riferimento normativo in materia di agriturismo, così come riformato con sentenza della Corte costituzionale n. 339 del 12 ottobre 2007 che ha emesso un giudizio di legittimità in merito ad alcuni articoli della stessa legge;

- la Legge Regionale 31 marzo 2009, n. 4 recante “Disciplina dell’agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole” e ss.mm.ii.;

Richiamate:

- la Legge 3 agosto 2009 n. 117 recante “Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell’ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell’articolo 132, secondo comma, della Costituzione”;

- la Legge Regionale 4 novembre 2009 n. 17 recante “Misure per l’attuazione della Legge 3 agosto 2009, n. 117 concernente il distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna” ed in particolare l’art. 2 che prevede:

- al comma 4, l’adozione di atti ricognitivi finalizzati, tra l’altro, all’individuazione dei provvedimenti autorizzatori, abilitativi e delle certificazioni ad efficacia permanente che si ritiene debbano essere adeguati alla disciplina della Regione Emilia-Romagna entro un termine da stabilire;

- al comma 6, che ai fini dell’adeguamento alla disciplina della Regione Emilia-Romagna delle modalità di esercizio delle attività già autorizzate in base alla normativa della Regione Marche, la Regione può disporre con proprio atto modalità e termini entro i quali l’adeguamento deve essere completato; 

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 8771 del 10 agosto 2010 avente ad oggetto “L.R. 4/2009 - Elenchi provinciali degli operatori agrituristici: approvazione software e manuale di gestione” è stata disposta, nelle more dell’adozione degli atti ricognitivi del predetto art. 2 della L.R. n. 17/2009, l’iscrizione nell’elenco provinciale degli operatori agrituristici dei Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello che alla data del 5 novembre 2009 risultavano in possesso di un’autorizzazione comunale all’esercizio dell’attività agrituristica rilasciata in attuazione della L.R. della Regione Marche n. 3 del 3 aprile 2002;

Atteso che con deliberazione n. 987 dell'11 luglio 2011 recante “L.R. n. 4 del 31 marzo 2009 “Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole – Modifiche e approvazione criteri di attuazione del settore agriturismo” sono stati approvati i criteri di attuazione della L.R. n. 4/2009 in materia di attività agrituristiche;

Considerato che la normativa di riferimento per il settore dell’agriturismo adottata dalla Regione Emilia-Romagna prevede parametri ed elementi di valutazione diversi da quelli adottati dalla Regione Marche con riferimento alla determinazione degli aspetti legati al rapporto di connessione con l’attività agricola;

Rilevata la necessità di evitare disparità di trattamento tra le imprese agrituristiche ricadenti nei territori dell’Alta Valmarecchia abilitate ai sensi della normativa della Regione Marche e le imprese abilitate dopo l’aggregazione dei suddetti Comuni alla Regione Emilia-Romagna ed insistenti nel medesimo territorio con riferimento al rapporto di connessione e relativa certificazione;

Ritenuto pertanto necessario fissare un termine entro il quale le imprese agrituristiche, già operanti nei territori interessati dalla Legge n. 117/2009 alla data del 5 novembre 2009, devono provvedere all’adeguamento della struttura produttiva ed organizzativa aziendale ai parametri definiti con deliberazione di Giunta regionale n. 987/2011;

Valutato che l’adeguamento richiesto potrebbe in alcuni casi richiedere modifiche strutturali ed organizzative nella gestione delle imprese agricole che, per effetto delle peculiarità specifiche dell’attività agricola basata su pratiche colturali legate al ciclo delle stagioni, non possono concludersi in un breve lasso di tempo e comunque tenendo in considerazione le annate agrarie;

Ritenuto opportuno individuare quale termine per il completamento del processo di adeguamento strutturale e produttivo delle suddette imprese agrituristiche la data del 10 novembre 2020;

Viste in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 93 del 29 gennaio 2018, recante “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione, Aggiornamento 2018-2020” ed in particolare l’allegato B recante “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020”;

Richiamate:

- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e successive modifiche recante norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura;

- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e successive modifiche;

Vista la Legge regionale n. 43 del 26 novembre 2001 “Testo unico in materia di riorganizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 37 comma 4;

Viste, infine, le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche, per quanto applicabile;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 recante “Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;

- n. 270 del 29 febbraio 2016, recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016, recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 1107 dell'11 luglio 2016 recante “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell’implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 1059 del 3 luglio 2018 recante “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell’ambito delle Direzioni Generali, Agenzie, e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

Richiamate le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto altresì dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

delibera

  1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;
  2. di prevedere che le imprese agrituristiche operanti alla data del 5 novembre 2009 nei territori dei Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello, abilitate all’esercizio dell’attività agrituristica ai sensi della normativa della Regione Marche, debbano provvedere all’adeguamento della propria struttura produttiva ed organizzativa aziendale ai parametri previsti dalla propria deliberazione n. 987/2011, entro la data del 10 novembre 2020, con riferimento al rapporto di connessione e alla relativa certificazione;
  3. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
  4. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando mandato al Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato di assicurarne la diffusione attraverso il sito E-R Agricoltura e pesca.

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