n.93 del 07.04.2022 (Parte Seconda)
L.R. 31 maggio 2002, n. 9 e s.m.i. - Modifica dell'ordinanza balneare n. 1/2019 e s.m.i. di disciplina dell'esercizio delle attività balneari e dell'uso del litorale marittimo ricompreso nei territori dei comuni costieri della Regione Emilia-Romagna
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Visti:
- l’articolo 105 del D. lgs. 112/1998;
- la Legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 recante "Disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale" e successive modifiche ed in particolare:
- la lettera e ter) del comma 1 dell’art. 2, in base al quale spettano alla Regione le funzioni di disciplina degli usi del demanio marittimo anche mediante ordinanze di polizia amministrativa, in applicazione delle direttive previste dai commi 2 e 4 dello stesso art. 2 della L.r. 9/2002;
- il comma 5 dell’art. 2 che stabilisce che le funzioni amministrative relative ai beni oggetto della presente legge, non espressamente mantenute dalla Regione, sono attribuite ai Comuni competenti per territorio;
- la Delibera del Consiglio regionale n. 468 del 6 marzo 2003 recante "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n.9/02", nelle sezioni ancora applicabili;
Dato atto:
- che il paragrafo 3.1.1 del Capo III delle sopracitate Direttive prevede che entro il 31 marzo di ogni anno la Regione adotti apposito provvedimento - Ordinanza Balneare - per la disciplina dell'uso del litorale marittimo ricompreso nel territorio dei Comuni di Goro, Codigoro, Comacchio, Ravenna, Cervia, Cesenatico, Gatteo, Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli, Bellaria-Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica;
- che, nel rispetto del principio di semplificazione dell’azione amministrativa, nel 2019 è stata approvata, con determina dirigenziale n. 4234/2019, una ordinanza balneare valida a partire dal 2019 fino a sua modifica o sostituzione;
- che con determina n. 6232 del 9 aprile 2021 è stata approvata una modifica dell’ordinanza suddetta;
Dato atto:
- che in data 29/3/2022 si è proceduto alla consultazione tramite videoconferenza dei Comitati Balneari di cui all’art. 5 commi 1 e 2 della L.R. 31 maggio 2002, n. 9, durante la quale è stata condivisa l’opportunità di modificare la vigente ordinanza balneare;
- che i punti per i quali è richiesta la modifica sono:
- la distanza fra gli ombrelloni, punto per il quale si ritiene opportuno aumentare la distanza fra i sistemi di ombreggio, consentendo un maggiore spazio ai fruitori del servizio, al fine di aumentare il livello di qualità dei servizi;
- la possibilità per i Comuni di individuare, con ordinanza integrativa, specifiche aree del proprio litorale in cui consentire la pesca sportiva anche nel periodo della stagione balneare estiva, durante le ore notturne, regolamentando altresì le prescrizioni per garantire la sicurezza dell’attività di balneazione;
Ritenuto pertanto opportuno modificare l’ordinanza balneare n. 1/2019, recependo le indicazioni emerse dai Comitati Balneari, ritenendo condivisibili le motivazioni per le quali vengono richieste le modifiche;
Richiamati, inoltre:
- il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di Esecuzione;
- la Legge 4 dicembre 1993, n. 494 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400” e successive modificazioni;
- la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 relativa all’assistenza, all’integrazione ed ai diritti delle persone disabili e successive modifiche;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 recante “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell’art. 1 della Legge 25 giugno 1999, n. 205”;
- la Legge 8 luglio 2003, n. 172 e succ. mod. recante “Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”;
- Il D.M. 15/7/2003, n. 388 con particolare riferimento agli allegati 1 e 2 inerenti al contenuto delle cassette di pronto soccorso;
Visti:
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, Trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e ss.mm. ii”;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro della Regione Emilia-Romagna e ss. mmm. ii;
Richiamate, inoltre, infine:
- la D.G.R. n. 468 del 10 aprile 2017 ad oggetto "Il Sistema dei controlli interni della Regione Emilia-Romagna";
- la D.G.R. n. 111 del 31 gennaio 2022 ad oggetto “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano integrato di attività e organizzazione di cui all’art. 6 del D.L. n.80/2021”;
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
- la determinazione n. 2335 del 09 febbraio 2022 ad oggetto la “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013”;
- la D.G.R. n. 324 del 7 marzo 2022 ad oggetto “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’ente e gestione del personale”;
- la D.G.R. n. 325 del 7 marzo 2022 ad oggetto “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- la D.G.R. n. 426 del 21 marzo 2022 ad oggetto “Riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;
- la D.D. n. 5595 del 25 marzo 2022 ad oggetto “Micro-organizzazione della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, lavoro, Imprese a seguito della D.G.R. n. 325/2022.Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di titolarità di Posizione organizzativa”;
Dato atto che la sottoscritta dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di integrare e modificare l’Ordinanza Balneare n. 1/2019 e s.m.i., recependo le indicazioni emerse nei Comitati Balneari del 29 marzo 2022, in merito alla riduzione della distanza fra gli ombrelloni e alla possibilità di esercitare la pesca sportiva nella stagione estiva durante le ore notturne, come segue:
- il punto 5 della lettera A) dell’art. 5 è sostituito dal seguente:
“5.1. Gli ombrelloni devono essere posizionati in modo che la distanza tra ombrelloni della stessa fila e tra file garantisca una superficie minima ad ombrellone di mq. 12 (di norma la distanza minima da garantire fra i paletti degli ombrelloni nella fila e fra le file deve essere di 3 ml). In caso di utilizzo di altri sistemi di ombreggio devono comunque essere garantite aree di distanziamento equivalenti in metri quadrati a quelle garantite dal posizionamento degli ombrelloni. Sono fatte salve distanze superiori già fissate dai Comuni nel Piano dell’arenile;
5.2. I Comuni possono comunque definire con apposita Ordinanza, in relazione a particolari esigenze e previa consultazione delle Associazioni regionali di categoria appartenenti alle Organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi e dei lavoratori, distanze superiori a quelle sopraindicate, che dovranno comunque essere uniformi per tutto il territorio comunale ovvero per località;
5.3. I Comuni possono, inoltre, con propria ordinanza integrativa, derogare ai limiti di superficie minima di distanziamento previsti al punto 5.1 in caso di aree soggette a fenomeni erosivi, di particolare conformazione delle spiagge o di altre motivate esigenze afferenti le specifiche località turistiche. In tale caso dovrà comunque essere garantita un’area di distanziamento non inferiore a 10,00 mq fra i sistemi di ombreggio.”;
- dopo il comma 3 dell’art. 7 è aggiunto il seguente comma:
“4. In deroga a quanto previsto al comma 1, i Comuni, con propria ordinanza integrativa, possono individuare talune specifiche aree del proprio litorale in cui non ravvisino problematiche di sicurezza per le attività di balneazione, dove consentire anche durante la stagione balneare estiva la pesca sportiva dalla spiaggia, esclusivamente nelle ore notturne, regolamentando altresì le prescrizioni per garantire la sicurezza. In particolare deve essere garantita adeguata pulizia delle aree dopo l’utilizzo.
Il Comune è inoltre tenuto ad informare in modo esaustivo turisti e residenti riguardo alla localizzazione delle aree dove prevista la pesca sportiva, agli orari e alle relative condizioni di utilizzo.”
2. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l'Allegato recante: "Ordinanza balneare n. 1/2019 come modificata con determine dirigenziali n.6232 del 9 aprile 2021 e n. 6241 del 1° aprile 2022”;
3. di pubblicare la presente determina, unitamente all’allegato parte integrante, nel Bollettino Ufficiale Regionale Telematico.
La Responsabile di Settore
Paola Bissi