n.312 del 19.10.2016 periodico (Parte Seconda)

Accreditamento UOM gestite da NICO Soccorso

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

- la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima l.r. n. 4/2008, che all’art. 9 e 10:

  • pone in capo al Direttore generale sanità e politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell’accreditamento con propria determinazione;
  • attribuisce all’Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l’accreditamento;

-la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l’altro approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 2009 “Requisiti per l’accreditamento delle strutture di soccorso/trasporto infermi“ che ha approvato i requisiti per l’accreditamento delle strutture di soccorso/trasporto infermi”; 

- la propria determina n. 12861 dell’1/12/2009 con la quale sono state definite le procedure e le priorità per l’accreditamento; 

- la propria circolare n.6 del 20/3/2014 e successive integrazioni con la quale sono state date indicazioni alle Aziende Sanitarie in materia di accreditamento delle strutture di trasporto infermi e soccorso di cui alla DGR 44/2009; 

Preso atto che con determina n. 1454 del 21/2/2013 è stato concesso l’accreditamento alla Associazione Nico Soccorso con sede legale in Fiscaglia, via del Parco 1/a loc Migliarino (Ferrara); 

Viste:

la propria nota Prot. 167237 del 9/3/2016 con la quale si davano indicazioni relative all'adeguamento degli atti di accreditamento del trasporto infermi e soccorso in caso di aumento significativo di volume (aumento “che non sia inferiore al 15 % dell’attività assegnata per il trasporto non urgente, mentre per il trasporto in emergenza l’aumento dovrà essere non inferiore ad una UOM”) rispetto a quanto già accreditato, la stessa nota affidava alle Aziende il compito di raccogliere le domande di variazione dell'accreditamento predisposte dai legali rappresentanti delle strutture accreditate;

- la nota dell'Azienda USL di Ferrara prot.27060, acquisita agli atti di questa Direzione con prot. PG/2016/317111, con cui l'Azienda conferma il fabbisogno aziendale secondo le indicazioni fornite con la sopracitata nota ed ha esplicitato con chiarezza l’aumento dei volumi;

- la nota PG 2016/338446 con la quale l’Azienda USL di Ferrara ha trasmesso la domanda di variazione dell’accreditamento istituzionale per l’attività di trasporto infermi a mezzo ambulanza, presentata dal legale rappresentante di Nico Soccorso

Considerato che la struttura è in possesso di autorizzazione sanitaria e che l’Azienda USL di Ferrara ha evidenziato la propria valutazione positiva in merito alla coerenza della richiesta di incremento di attività di trasporto infermi in emergenza e non urgente rispetto al mutato fabbisogno aziendale

Preso atto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia sanitaria e sociale regionale, ai sensi dall’art. 9 della l.r. n. 34/1998, e successive modifiche, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici previsti in relazione alle attività di cui alla domanda; 

Vista la relazione motivata su base documentale in ordine alla accreditabilità delle strutture formulata dall'Agenzia sanitaria e sociale regionale, trasmessa con nota n. NP/2016/12050 del 14/6/2016, conservata agli atti del Servizio Assistenza Ospedaliera; 

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica; 

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della l.r. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie; 

Richiamati:

  • il D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
  • il D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
  • la delibera di Giunta regionale n.1604/2015; 

Richiamate altresì, le proprie deliberazioni di giunta regionale n.193/2015, n.628/2015, n.1026/2015, n.2189/2015, n.270/2016, n.622/2016, n.66/2016; n.702/2016 relative alla organizzazione dell'ente Regione e alle competenze dei dirigenti regionali; 

Dato atto dei pareri allegati; 

Su proposta delle Responsabili del Servizio Assistenza Ospedaliera e del Servizio Amministrazione del servizio sanitario regionale, sociale e socio-sanitario; 

determina: 

1. di accreditare le UOM di seguito elencate gestite da Associazione Nico Soccorso con sede legale in Fiscaglia, Via del Parco n.1/a loc Migliarino (Ferrara):

- 1 UOM ambulanza con soccorritore con postazione nel Comune di Ferrara

2. di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa;

3. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

4. di stabilire che l’accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e che la scadenza, in attuazione della DGR 1604/2015, è stata definita al 31/7/2018;

5. di dare mandato all’Azienda sanitaria di monitorare la permanenza dei requisiti, anche in relazione alle specifiche caratteristiche delle Associazioni di volontariato caratterizzate dal notevole turn-over del personale volontario e dal limitato numero di ore prestate dal singolo operatore vigilando in particolare che:

- tutti i trasporti siano effettuati con mezzi che rientrano nei limiti di impiego stabiliti dai requisiti di accreditamento di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 2009;

 - il personale utilizzato possieda i requisiti di clinical competence stabiliti dalla deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 2009; 

 6.di stabilire che è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla sede di erogazione, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate

7.di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

8. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, si darà luogo agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati.

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