n.51 del 06.03.2017 (Parte Prima)
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2012, N. 11 (NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE), IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2015, N. 13 (RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE E DISPOSIZIONI SU CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, PROVINCE, COMUNI E LORO UNIONI)
L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
Articolo 1
Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale n. 11 del 2012
1. L'articolo 3 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne), è sostituito dal seguente:
“Articolo 3
Funzioni
1. La Regione, ai sensi dell’articolo 40 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in materia di esercizio della pesca e dell’acquacoltura nelle acque interne e delle attività ad esse connesse, nonché di conservazione della fauna ittica e dell'ambiente.
2. A tal fine la Regione provvede in particolare:
a) alla programmazione, pianificazione e promozione per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per lo sviluppo delle attività connesse;
b) alla promozione e attuazione di progetti di ricerca, sperimentazione e divulgazione, comunicazione, formazione, compresi studi, indagini e iniziative per la tutela e diffusione della conoscenza della fauna ittica, degli ambienti acquatici, dell'esercizio della pesca, dell'acquacoltura e dell'uso di prodotti ittici;
c) alla realizzazione di attività di promozione dei prodotti ittici, dell'esercizio della pesca professionale, della pesca sportiva, della pesca ricreativa e dell'acquacoltura, comprese le pratiche innovative;
d) al sostegno di attività innovative e competitive nell'ambito della pesca professionale e dell'acquacoltura.”.
Articolo 2
Introduzione dell'articolo 3 bis nella legge regionale n. 11 del 2012
1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale n. 11 del 2012 è inserito il seguente:
“Articolo 3 bis
Strumenti di programmazione e gestione
1. Sono strumenti di programmazione e gestione:
a) la Carta ittica regionale e le zone ittiche omogenee;
b) il Piano ittico regionale;
c) il Programma ittico regionale;
d) i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione ittica delle aree protette nazionali, regionali ed interregionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000).”.
Articolo 3
Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale n. 11 del 2012
1. L'articolo 4 della legge regionale n. 11 del 2012 è sostituito dal seguente:
“Articolo 4
Piano e Carta ittica regionale, zone ittiche omogenee
1. Il Piano ittico regionale, approvato dall'Assemblea legislativa regionale, è lo strumento con cui la Regione, in coerenza con la presente legge e il regolamento di cui all'articolo 26, favorisce e orienta la conservazione, l'incremento e l'equilibrio biologico delle specie ittiche d'interesse ambientale e piscatorio in applicazione della Carta ittica, in particolare, mediante:
a) la salvaguardia delle acque e degli habitat naturali, con riferimento alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, relativa a un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
b) la tutela e il ripristino delle specie ittiche con riferimento alla normativa dell’Unione europea vigente in materia, compresa quella volta a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;
c) la realizzazione di progetti volti alla tutela della fauna ittica e all'esercizio della pesca e dell'acquacoltura;
d) le iniziative di ricerca, di promozione, informazione e formazione culturale e tecnica;
e) la promozione delle pratiche di pesca e dell'acquacoltura.
2. Il Piano ittico regionale ha durata quinquennale e costituisce disciplina di riferimento per la predisposizione del Programma ittico regionale di cui all'articolo 5.
3. La Carta ittica regionale, articolata per bacini e sub-bacini idrografici, descrive le caratteristiche fisico-biologiche, le attitudini e le vocazioni biogenetiche dei corsi d'acqua, definisce i criteri di tutela delle specie ittiche, nonché gli interventi di ripopolamento e di riequilibrio ambientale per la conservazione delle specie ittiche locali, in accordo con le previsioni e le disposizioni relative alla tutela delle acque e degli ecosistemi fluviali.
4. La Carta ittica regionale è approvata dalla Giunta regionale che provvede agli eventuali aggiornamenti, tenuto conto anche delle informazioni risultanti dalle attività di monitoraggio della fauna ittica previste per la classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici.
5. La Giunta regionale, in ognuno dei bacini idrografici di cui al comma 3, provvede alla delimitazione delle zone omogenee per la gestione ittica.
6. Le diverse zone di cui al comma 5 sono individuate tenendo conto delle caratteristiche e delle potenzialità ambientali indicate dalla Carta ittica regionale, in particolare facendo riferimento alle seguenti specie tipiche:
a) zona “A”: specie ittiche delle acque interne, specie marine, presenti nelle acque salmastre e nel corso del fiume Po;
b) zona “B”: ciprinidi ed esocidi in particolare tinca (Tinca tinca), carpa (Cyprinus carpio), luccio (Esox cisalpinus sin. Esox flaviae) ed altre;
c) zona “C”: ciprinidi ed in particolare cavedano (Squalius squalus sin. Leuciscus cephalus), barbo (Barbus plebejus), lasca (Chondrostoma genei sin. Chondrostoma toxostoma) ed altre;
d) zona “D”: salmonidi, ed in particolare trota (Salmo trutta diverse varietà).”.
Articolo 4
Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale n. 11 del 2012
1. L'articolo 5 della legge regionale n. 11 del 2012 è sostituito dal seguente:
“Articolo 5
Programma ittico regionale
1. La Giunta regionale, sulla base di quanto stabilito dal Piano ittico regionale di cui all’articolo 4, adotta il Programma ittico regionale, di durata annuale e rinnovabile per uguale periodo, al fine di assicurare le migliori condizioni per la tutela e lo sviluppo della fauna ittica. Il Programma è articolato su base territoriale.
2. Il Programma ittico regionale individua in particolare:
a) le specie d'interesse gestionale presenti nei corsi d'acqua e le forme di conservazione naturale di ciascuna specie;
b) le zone di tutela della fauna ittica di cui all'articolo 10;
c) gli eventuali bacini di stoccaggio per le specie particolarmente invasive;
d) gli eventuali interventi di ripopolamento integrativo;
e) le modalità dell'apporto collaborativo delle associazioni piscatorie;
f) la quantificazione delle risorse finanziarie per la realizzazione delle attività previste nel Programma ittico regionale.
3. La Regione, al fine di realizzare azioni volte al ripristino, al riequilibrio faunistico-ambientale, alla conservazione e valorizzazione delle specie ittiche autoctone nonché alla conoscenza della fauna ittica da parte dei giovani pescatori, promuovendo al contempo il riequilibrio faunistico-ambientale e la pesca sportiva quale vettore per lo sviluppo turistico, può stipulare convenzioni con le associazioni piscatorie di cui all'articolo 7, affidando loro lo svolgimento di tali attività.”
.
Articolo 5
Introduzione dell'articolo 5 bis nella legge regionale n. 11 del 2012
1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale n. 11 del 2012 è inserito il seguente:
“Articolo 5 bis
Gestione della fauna ittica nelle aree protette e siti della Rete Natura 2000
1. Nelle aree protette, regionali e interregionali, e nei siti della Rete Natura 2000, l'ente di gestione può dettare disposizioni di tutela integrative per l'esercizio della pesca nelle aree di competenza, facendosi carico di darne opportuna divulgazione.”.
Articolo 6
Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale n. 11 del 2012
1. L'articolo 6 della legge regionale n. 11 del 2012 è sostituito dal seguente:
“Articolo 6
Commissione ittica regionale e tavoli di consultazione locali
1. È istituita la Commissione regionale per la fauna ittica, per la pesca e per l'acquacoltura, di seguito denominata Commissione ittica regionale.
2. La Commissione ittica regionale, nominata dalla Giunta, rimane in carica cinque anni e ha il compito di formulare proposte ed esprimere pareri:
a) sui provvedimenti sottoposti all'esame del Comitato di consultazione in materia di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne di cui al comma 2 dell'articolo 41 della legge regionale n. 13 del 2015;
b) sulla proposta di Piano ittico regionale;
c) sulla proposta di Programma ittico regionale;
d) sui programmi di ricerca, sperimentazione e d'informazione finalizzati alla conoscenza delle specie ittiche presenti e alle conseguenti attività gestionali;
e) sull'eventuale introduzione di specie alloctone destinate alla pesca a pagamento e all'allevamento;
f) sull'istituzione delle zone di tutela della fauna ittica di cui all'articolo 10 e delle zone di pesca regolamentata di cui all'articolo 20.
3. La Commissione ittica regionale è costituita da:
a) l'assessore regionale competente, o un suo delegato, che la presiede;
b) i dirigenti regionali responsabili dei servizi competenti in materia di pesca;
c) un rappresentante della direzione generale competente in materia di sanità;
d) un rappresentante della direzione generale competente in materia di ambiente;
e) un rappresentante dell'Agenzia interregionale per il fiume Po;
f) tre esperti in programmazione o gestione degli ecosistemi acquatici o della pesca oppure in biologia delle specie ittiche, designati dalla Giunta regionale;
g) cinque rappresentanti designati dalle associazioni di cui all'articolo 7, dei quali quattro appartenenti alle associazioni di pesca sportiva e uno appartenente alle associazioni della pesca ricreativa;
h) due rappresentanti designati dalle associazioni di pesca professionale;
i) due rappresentanti designati dalle associazioni di protezione ambientale;
j) un rappresentante designato dalle associazioni animaliste;
k) un rappresentante dell'Associazione nazionale consorzi gestione e tutela del territorio e acque irrigue (ANBI) regionale.
4. Sono invitati permanenti i rappresentanti degli enti parco nazionali ed interregionali nonché i rappresentanti degli enti di gestione per i parchi e la biodiversità presenti sul territorio regionale.
5. La Regione istituisce tavoli di consultazione locali, su base territoriale, coordinati dal dirigente regionale del servizio territoriale di riferimento, a cui partecipano:
a) quattro rappresentanti designati dalle associazioni di pesca sportiva;
b) un rappresentante designato dalle associazioni della pesca ricreativa, se presenti nel territorio di riferimento;
c) un rappresentante designato dalle associazioni di pesca professionale, se presenti nel territorio di riferimento;
d) un rappresentante designato dai consorzi di bonifica territorialmente competenti;
e) un rappresentante delle associazioni ambientaliste.
6. Sono invitati permanenti i rappresentanti degli enti parco nazionali ed interregionali e degli enti di gestione per i parchi e la biodiversità presenti sul territorio di riferimento nonché il comandante della Polizia provinciale territorialmente competente.
7. I tavoli di consultazione locali formulano proposte sul Programma ittico regionale e, per il territorio di riferimento, sull'istituzione delle zone di tutela della fauna ittica di cui all'articolo 10 e delle zone di pesca regolamentata di cui all'articolo 20. Tali proposte sono oggetto di valutazione da parte della Commissione ittica regionale di cui al comma 1, in relazione ai compiti a cui la stessa è preposta. Promuovono altresì l'impegno delle associazioni piscatorie e la partecipazione del volontariato alle attività di tutela e gestione del patrimonio ittico.
8. La partecipazione alla Commissione ittica regionale di cui al comma 1 e ai tavoli di consultazione di cui al comma 5 non comporta la corresponsione di rimborsi spese o compensi a carico della Regione.”.
Articolo 7
Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale n. 11 del 2012
1. L'articolo 7 della legge regionale n. 11 del 2012 è sostituito dal seguente:
“Articolo 7
Associazionismo
1. La Regione favorisce la partecipazione diretta dei pescatori sportivi e ricreativi mediante le associazioni piscatorie presenti in ambito regionale.
2. Ai fini della presente legge le associazioni piscatorie debbono avere le seguenti caratteristiche:
a) non perseguire fini di lucro e avere ordinamento democratico e stabile organizzazione a tutela degli interessi dei pescatori;
b) essere in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)) o dei requisiti di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) ed essere iscritte nei relativi registri;
c) essere costituite e svolgere prevalentemente attività specifiche in materia di tutela della fauna ittica e di promozione della pesca da almeno un anno.
3. Per la partecipazione alla Commissione ittica regionale di cui all'articolo 6, le associazioni piscatorie debbono avere le caratteristiche di cui al comma 2 ed operare in almeno quattro aree provinciali del territorio regionale con almeno due specifiche sedi, attraverso articolazioni locali strutturate su base associativa, oppure avere una sede operativa sul territorio regionale e annoverare almeno duemila associati regionali muniti di licenza di pesca.”.
Articolo 8
Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale n. 11 del 2012
1. L'articolo 8 della legge regionale n. 11 del 2012 è sostituito dal seguente:
“Articolo 8
Tutela dell'ecosistema acquatico
1. La Regione assicura il coordinamento delle attività di cui alla presente legge:
a) con le previsioni in materia di tutela e salvaguardia della risorsa idrica per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e degli obiettivi a specifica destinazione per le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, così come previsto alla parte terza, sezione II, titolo II, capo I del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
b) con le previsioni in materia di tutela della fauna minore di cui alla legge regionale 31 luglio 2006, n. 15 (Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna);
c) con le previsioni di cui alla legge n. 394 del 1991 ed alla legge regionale n. 6 del 2005;
d) con le previsioni di cui al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148 (Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie), ed alla relativa disciplina regionale.”.
Articolo 9
Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale n. 11 del 2012
1. L'articolo 9 della legge regionale n. 11 del 2012 è sostituito dal seguente:
“Articolo 9
Tutela della fauna ittica
1. L'immissione e la reimmissione nelle acque interne di specie ittiche estranee alla fauna autoctona è vietata. La Giunta regionale adotta specifici atti per il contenimento di specie particolarmente invasive e per la tutela delle specie di interesse storico culturale.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione ittica regionale, può concedere motivate deroghe al divieto di cui al comma 1 e individuare le specie ittiche di cui è consentito il ripopolamento e l'immissione per la pesca a pagamento, nonché le specie ittiche che, nel tempo, hanno dimostrato carattere generale di non invasività e che non determinano un'alterazione della comunità ittica presente, tenendo conto anche della continuità dei corpi idrici e fatte salve le forme di tutela di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 15 del 2006 ed il divieto di cui all'articolo 11, comma 4, della legge regionale n. 6 del 2005.
3. L'allevamento di specie ittiche estranee alla fauna autoctona è consentito secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.
4. La Regione può autorizzare l’immissione o la cattura di specie ittiche mediante interventi organizzati al fine di tutelare l'igienicità delle acque destinate al fabbisogno potabile o per ragioni di pubblico interesse o per motivi di studio o per ridurre le presenze che determinano situazioni di squilibrio biologico, nonché per la conservazione della fauna ittica che si trovi in situazioni di carenza idrica anche per l'esecuzione di lavori in alveo. I risultati dei campionamenti e delle catture devono pervenire alla Regione, che li utilizza per le finalità connesse all'aggiornamento della Carta ittica regionale di cui all'articolo 4.
5. Qualora dall'esecuzione di lavori nell'alveo dei corsi d'acqua naturali possano derivare turbative all'habitat naturale, l'amministrazione competente alla loro autorizzazione prescrive che l'impresa o l'ente esecutore ne dia informazione alla Regione, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla loro data di inizio. La Regione formula le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento e ne dà notizia alla provincia di competenza o alla Città metropolitana di Bologna.
6. Le variazioni di livello nei canali di bonifica e negli invasi ad uso idroelettrico sono realizzate previa comunicazione da parte del consorzio di bonifica o della società di gestione dell'invaso alla Regione e devono svolgersi con tempi e modalità idonei a minimizzare l'impatto sulla conservazione del patrimonio ittico ovvero a favorirne il recupero ed il successivo trasferimento, fatte salve le esigenze connesse alla sicurezza idraulica. Per tali attività il consorzio di bonifica o la società di gestione dell'invaso può avvalersi delle associazioni piscatorie di cui all'articolo 7.”.
Articolo 10
Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale n. 11 del 2012
1. L'articolo 10 della legge regionale n. 11 del 2012 è sostituito dal seguente:
“Articolo 10
Zone di tutela della fauna ittica
1. La Regione istituisce, con il Programma ittico regionale annuale di cui all'articolo 5, "zone di ripopolamento e frega", "zone di protezione integrale", "zone di protezione delle specie ittiche" e "zone a regime speciale di pesca" dandone pubblicazione nel Bollettino ufficiale e curandone la divulgazione attraverso la redazione di calendari di pesca territoriali.
2. Le zone di ripopolamento e frega sono istituite nei corsi d'acqua o in una parte di essi, dove le specie da incrementare svolgono le fasi essenziali del ciclo biologico, e sono finalizzate a:
a) favorire la riproduzione naturale delle specie ittiche;
b) consentire l'ambientamento, la crescita e la riproduzione delle specie ittiche immesse per il ripopolamento;
c) fornire, mediante cattura, specie ittiche per il ripopolamento di altri tratti o corsi d'acqua.
3. Le zone di protezione integrale sono istituite nei corsi d'acqua o in parti di essi, che abbiano notevole rilievo naturalistico e ambientale, dove esistono condizioni ittiogeniche favorevoli o presenza di specie o varietà ittiche autoctone di rilevante pregio e rarità, allo scopo di salvaguardarne la presenza e l'incremento naturale.
4. Le zone di protezione delle specie ittiche sono istituite nei corsi d'acqua o in parti di essi, per tutelare temporaneamente la fauna ittica da eventuali interventi esterni perturbanti la sua conservazione, il suo sviluppo e la riproduzione.
5. Le zone a regime speciale di pesca sono istituite nei corsi d'acqua o in parti di essi, allo scopo di vietare, limitare o disciplinare le attività di pesca per particolari motivi di tutela della fauna ittica o d'interesse pubblico o per finalità di studio o di ricerca.
6. La Regione, qualora valuti tecnicamente inattuabile il tabellamento delle zone di cui al comma 1, rende pubblico l'elenco dei divieti vigenti mediante efficaci strumenti di diffusione dell'informazione.”.
Articolo 11
Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale n. 11 del 2012
1. L'articolo 12 della legge regionale n. 11 del 2012 è sostituito dal seguente:
“Articolo 12
Divieti
1. L'esercizio della pesca è vietato:
a) nelle zone di ripopolamento e frega, nelle zone di protezione integrale, nelle zone di protezione delle specie ittiche, nelle zone a regime speciale di pesca, secondo tempi e modalità stabiliti nell'atto istitutivo;
b) nelle acque private, senza il consenso del proprietario;
c) nei canali posti in asciutta, come definito nel regolamento di cui all’articolo 26;
d) nelle golene allagate a seguito di eventi di piena;
e) in ogni altra zona in cui sia stato vietato.
2. Nelle zone di cui al comma 1, lettera a) la cattura delle specie ittiche per scopi di studio, riequilibrio ecologico o per ripopolamento delle acque interne pubbliche è consentita, previa apposita autorizzazione rilasciata dalla Regione.
3. È inoltre vietata la pesca:
a) delle specie individuate con apposito provvedimento della Giunta regionale;
b) con le mani, subacquea e nelle acque ghiacciate;
c) con sostanze esplosive, tossiche, anestetiche o inquinanti;
d) con l'impiego di corrente elettrica o fonti luminose;
e) tramite la pasturazione con sangue ovvero con miscele o parti di organi contenenti sangue;
f) con l'utilizzo di esche di pesci vivi o morti, fatto salvo l'uso di pesce non vivo porzionato;
g) con la disponibilità di esche o pasture pronte all'uso, in quantità superiore o di tipologia diversa da quelle consentite;
h) con reti o altri attrezzi ad esclusione della canna e della lenza a mano, a meno di quaranta metri a monte e a valle da passaggi di risalita per i pesci, da griglie o da strutture similari, dalle macchine idrauliche, dai sifoni delle condotte idrauliche, dalle cascate, a monte e a valle dei mulini, dai ponti e dalle dighe di sbarramento;
i) a strappo con canna o lenza a mano;
j) prosciugando o divergendo i corsi d'acqua;
k) ingombrando i corsi d'acqua con opere stabili, quali ammassi di pietre, di rami, o altri beni o oggetti che ne impediscano il regolare deflusso;
l) con reti occupando più della metà dei corsi d'acqua, fatta eccezione per i corsi e per i bacini ove si pratica l'allevamento del pesce a fini economici.
4. Nei tratti di rispetto di cui al comma 3, lettera h) possono esercitare la pesca, previa apposita autorizzazione rilasciata dalla Regione, i portatori di handicap o grandi invalidi che, per effetto delle loro condizioni fisiche, non possono percorrere le rive dei corsi d'acqua.
5. È fatto altresì divieto:
a) di abbandonare esche, pesce o rifiuti lungo i corsi e gli specchi d'acqua o nelle immediate vicinanze;
b) di effettuare la calata e il salpamento di ogni tipo di rete, ad esclusione di quelle impiegate da postazioni fisse, in orari diversi da quelli previsti dal regolamento di cui all'articolo 26, per le acque ricadenti nella zona “B”, di cui all'articolo 4, comma 6, lettera b);
c) di trasportare, dal tramonto all’alba, pesce, fatta eccezione per i pescatori professionali in possesso di idonea documentazione giustificativa e che abbiano provveduto a preventiva comunicazione alle autorità competenti secondo le modalità stabilite dalla Giunta;
d) di trasportare, scambiare o commercializzare pesci, anfibi o crostacei, autoctoni di acqua dolce o di interesse storico-culturale, ancora vivi, esclusa l'anguilla, provenienti da acque pubbliche, salvo che tali attività siano eseguite nell'ambito degli interventi di recupero e trasferimento di cui all'articolo 9, comma 4:
e) di esercitare l’attività di pesca o trasportare attrezzi diversi da quelli previsti per la pesca sportiva o ricreativa, durante il periodo di fermo pesca senza idonea documentazione giustificativa e senza aver provveduto a preventiva comunicazione alle autorità competenti, secondo le modalità definite dalla Giunta.”.
Articolo 12
Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale n. 11 del 2012
1. L'articolo 13 della legge regionale n. 11 del 2012 è sostituito dal seguente:
“Articolo 13
Pesca professionale e licenza
1. La pesca professionale può essere esercitata dagli imprenditori ittici di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96), in possesso della licenza disciplinata al comma 2 e che abbiano provveduto al versamento della tassa annuale di concessione. Tale versamento consente l’esercizio della pesca ed è valido per un periodo di un anno decorrente dal giorno corrispondente a quello del rilascio della licenza e non è dovuto qualora non si eserciti la pesca durante detto periodo.
2. La licenza per la pesca professionale è rilasciata, dietro presentazione della prova dell'avvenuto versamento della tassa di rilascio, dalla Regione a seguito della dimostrazione di avvenuta costituzione dell'impresa di pesca.
3. È istituito apposito elenco in cui sono iscritti i pescatori professionali delle acque interne, suddiviso in sezioni territoriali.
4. L'esercizio della pesca professionale è consentito esclusivamente nei corpi idrici individuati a tal fine dalla Regione, a condizione che venga garantito un utilizzo sostenibile delle risorse ittiche.
5. Nelle acque ricadenti nella zona “B”, di cui all'articolo 4, comma 6, lettera b), l'esercizio della pesca professionale è consentito previa autorizzazione rilasciata dalla Regione sulla base dei criteri definiti nel regolamento di cui all'articolo 26.
6. I pescatori professionali forniscono annualmente alla Regione i dati sui prelievi effettuati. In caso di omissione di tale adempimento la Regione, previa diffida a provvedere, sospende, da tre a dodici mesi, la licenza di pesca professionale ai soggetti inadempienti.
7. Salvo diversa disposizione nei corpi idrici in cui è ammessa la pesca professionale è consentita altresì la pesca sportiva, nel rispetto delle disposizioni della presente legge.”.
Articolo 13
Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale n. 11 del 2012
1. L'articolo 14 della legge regionale n. 11 del 2012 è sostituito dal seguente:
“Articolo 14
Pesca sportiva e licenza
1. La licenza di pesca sportiva che autorizza l'esercizio della pesca sportiva o ricreativa è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione in cui sono riportati i dati anagrafici ed il codice fiscale del pescatore, nonché la causale del versamento. La ricevuta deve essere esibita unitamente a un documento d'identità valido.
2. La licenza di pesca sportiva non è richiesta:
a) a coloro che su incarico o espressa autorizzazione della Regione o degli enti di gestione delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000, per i rispettivi territori di competenza, svolgono catture di esemplari di fauna ittica nell'ambito d'interventi programmati dalla pubblica amministrazione o nell'ambito di programmi di studio o di ricerca;
b) agli addetti a qualsiasi impianto di piscicoltura durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli impianti stessi;
c) ai minori di anni dodici se accompagnati da un maggiorenne munito di licenza di pesca o esentato ai sensi del presente articolo;
d) ai minori di anni diciotto, se in possesso di attestato di frequenza a un corso di avvicinamento alla tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e all'esercizio della pesca, organizzato dalle associazioni piscatorie, i cui contenuti rispondano a quanto definito nel regolamento di cui all'articolo 26;
e) a coloro che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età;
f) ai soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
g) agli stranieri per la partecipazione a competizioni sportive;
h) per la pesca a pagamento;
i) per la pesca in spazi privati.
3. La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio della Regione Emilia-Romagna.”.
Articolo 14
Sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale n. 11 del 2012
1. L'articolo 15 della legge regionale n. 11 del 2012 è sostituito dal seguente:
“Articolo 15
Tesserino di pesca controllata
1. I pescatori in regola con il versamento della tassa di concessione richiesta per la licenza di pesca sportiva che intendono esercitare la pesca di salmonidi devono munirsi del tesserino regionale di pesca controllata per la registrazione delle catture.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione ittica regionale, può prescrivere l'adozione di analogo tesserino per la pesca di altre specie.
3. I tesserini per la pesca controllata sono rilasciati e ritirati annualmente dalla Regione in collaborazione con altri enti territoriali e anche attraverso le associazioni piscatorie, secondo le modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 26.”.
Articolo 15
Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale n. 11 del 2012
1. L'articolo 16 della legge regionale n. 11 del 2012 è sostituito dal seguente:
“Articolo 16
Sistema informativo
1. La Regione istituisce il Sistema per la gestione informatizzata delle licenze di pesca sportive e dei tesserini di pesca controllata, di seguito denominato sistema.
2. Al sistema partecipano la Regione, le associazioni piscatorie di cui all'articolo 7 e i soggetti preposti alla vigilanza, per le finalità istituzionali previste dalla presente legge e nei limiti delle competenze di ciascun soggetto.
3. La Giunta regionale definisce le modalità di disciplina del sistema, le modalità di partecipazione e i ruoli che i soggetti di cui al comma 2 avranno all'interno del sistema.
4. La base dati del sistema appartiene alla Regione Emilia-Romagna, la quale può comunicare i dati personali relativi ai soggetti titolari delle licenze di cui al comma 1 ai soggetti pubblici o privati di cui al comma 2, coinvolti nella gestione del sistema.
5. I dati personali oggetto di comunicazione ai soggetti di cui al comma 4 sono i dati anagrafici e il codice fiscale dei soggetti titolari delle licenze di pesca sportiva.
6. Le modalità di accesso alla base informativa sono definite da apposito provvedimento.”.
Articolo 16
Sostituzione dell'articolo 17 della legge regionale n. 11 del 2012
1. L'articolo 17 della legge regionale n. 11 del 2012 è sostituito dal seguente:
“Articolo 17
Impianti ed esercizio dell'attività di acquacoltura
1. L'attività di acquacoltura è esercitata da imprenditori ittici negli impianti in possesso della prescritta autorizzazione sanitaria ai sensi del decreto legislativo n. 148 del 2008 e della disciplina regionale attuativa; tale attività può essere esercitata in aree demaniali, previa concessione rilasciata dalla Regione o da altra amministrazione pubblica competente.
2. Le specie allevabili sono esclusivamente quelle autoctone ovvero quelle individuate secondo quanto previsto all’articolo 9, comma 2 e possono essere destinate al consumo alimentare, a uso ornamentale e a scopi di ripopolamento, di riproduzione e di ricerca.”.
Articolo 17
Sostituzione dell'articolo 18 della legge regionale n. 11 del 2012
1. L'articolo 18 della legge regionale n. 11 del 2012 è sostituito dal seguente:
“Articolo 18
Attività agonistiche
1. Per attività agonistiche si intendono le competizioni svolte nei campi di gara organizzate da associazioni e società di pescatori sportivi a norma dei regolamenti nazionali e internazionali approvati dal CONI. Modalità diverse possono essere autorizzate con apposito provvedimento regionale.
2. La Giunta regionale approva il piano per l'allestimento di campi di gara permanenti o temporanei, acquisendo, ove necessario, il parere dei consorzi di bonifica. I campi di gara non possono essere allestiti in acque a salmonidi.
3. La gestione dell'attività agonistica sui campi di gara permanenti e temporanei è affidata dalla Regione, ovvero dai consorzi di bonifica per i territori di competenza, alle associazioni piscatorie secondo modalità e impegni concordati. Quando non sono in svolgimento gare, l'esercizio della pesca è libero.
4. Le gare si svolgono, di norma, con il mantenimento del pesce in vivo e la reimmissione del pescato nelle acque del campo di gara. Tale reimmissione non è da considerarsi attività di ripopolamento.”.
Articolo 18
Modifica all'articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2012
1. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2012 è sostituito dal seguente:
“1. La gestione di impianti per la pesca a pagamento può essere consentita esclusivamente nei laghetti e specchi d'acqua, appositamente delimitati, situati all'interno di proprietà private anche comunicanti con acque pubbliche. L'attività è autorizzata dalla Regione, acquisite le prescritte autorizzazioni di altre amministrazioni e nel rispetto delle previsioni di cui al decreto legislativo n. 148 del 2008 e della relativa disciplina regionale, ivi compresa la registrazione nella Banca dati nazionale dell'acquacoltura.”.
Articolo 19
Sostituzione dell'articolo 20 della legge regionale n. 11 del 2012
1. L'articolo 20 della legge regionale n. 11 del 2012 è sostituito dal seguente:
“Articolo 20
Aree di pesca regolamentata
1. La Giunta regionale, su richiesta di uno o più comuni o di loro unioni, può istituire aree di pesca regolamentata affidate in gestione ai comuni interessati o alle loro unioni. Tali aree non possono coprire una percentuale superiore al 40 per cento della superficie o della lunghezza dei singoli corpi idrici, destinati alla pesca, dei comuni sui quali insistono.
2. Qualora l'area richiesta interessi aree protette, nazionali e regionali o siti della Rete Natura 2000, l'istituzione di cui al comma 1 è disposta a seguito di acquisizione del nulla osta, rilasciato dal competente ente di gestione.
3. L'esercizio della pesca in tali aree rimane vincolato all'obbligo del possesso della licenza di pesca sportiva. L'utilizzo del tesserino di pesca regolamentata di cui all'articolo 15 è disciplinato con l'atto istitutivo di tali aree.
4. L'atto istitutivo di tali aree deve descrivere almeno:
a) l'analisi delle condizioni ambientali iniziali;
b) il piano di gestione dell'area, che deve comprendere le modalità di pesca, l'intensità e le caratteristiche del prelievo e del successivo ripopolamento;
c) gli interventi di riqualificazione ambientale, al fine di ottenere un significativo miglioramento delle condizioni ambientali e della fauna ittica ivi presente;
d) gli elementi per la verifica del rispetto della percentuale di cui al comma 1;
e) gli indicatori per la verifica periodica dell'attività.
5. Al fine di regolamentare l'accesso nelle aree di pesca regolamentata, il comune o i comuni interessati rilasciano permessi a pagamento e introitano i corrispettivi che sono specificamente destinati ad azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat, all'immissione di materiale ittico, all'attività di sorveglianza e alle spese organizzative.
6. Il comune o i comuni interessati possono affidare in gestione le aree di cui al comma 1 alle associazioni di cui all'articolo 7 o ad associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale n. 34 del 2002, operanti nel territorio, in base alle procedure previste dalla normativa nazionale conforme alla disciplina comunitaria.
7. L'istituzione dell'area di pesca regolamentata può essere revocata per esigenze di tutela della fauna ittica ovvero per accertate inadempienze gestionali.”.
Articolo 20
Sostituzione dell'articolo 21 della legge regionale n. 11 del 2012
1. L'articolo 21 della legge regionale n. 11 del 2012 è sostituito dal seguente:
“Articolo 21
Cattura di anfibi e crostacei
1. Per finalità di tutela e conservazione di specie appartenenti alla fauna minore, sul territorio regionale è vietata la cattura di anfibi e crostacei autoctoni di acqua dolce.
2. La Giunta regionale, in deroga a quanto previsto al comma 1, in ragione dell'andamento delle popolazioni presenti sul territorio, può consentirne la cattura per specifici periodi di tempo e in determinate località, indicando le modalità e gli attrezzi consentiti.
3. L'allevamento di anfibi e crostacei per scopi alimentari è considerato attività di acquacoltura ai sensi dell'articolo 17.”.
Articolo 21
Modifica all'articolo 22 della legge regionale n. 11 del 2012
1. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale n. 11 del 2012, dopo la parola “definisce” sono inserite le seguenti: “, in uno specifico piano di gestione,”.
Articolo 22
Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale n. 11 del 2012
1. L'articolo 23 della legge regionale n. 11 del 2012 è sostituito dal seguente:
“Articolo 23
Vigilanza ittica
1. Le province e la Città metropolitana di Bologna, secondo quanto disposto dalla legge regionale n. 13 del 2015, svolgono le funzioni di vigilanza ittica per l'osservanza delle norme e delle prescrizioni contenute nella presente legge o derivanti dalla sua applicazione.
2. Alle province e alla Città metropolitana di Bologna competono in particolare:
a) le funzioni di vigilanza e di controllo derivanti dall'applicazione della presente legge e dai relativi provvedimenti attuativi nonché le attività di formazione e di impiego del personale di istituto e volontario necessario allo svolgimento di tali funzioni;
b) la nomina delle commissioni, lo svolgimento degli esami ed il rilascio degli attestati di idoneità ai cittadini che aspirano alla qualifica di guardia ittica;
c) il controllo sui corsi gestiti da enti o centri di formazione professionale e dalle associazioni piscatorie per la preparazione dei volontari da impegnare nel controllo dell'esercizio della pesca e nella tutela dell'ambiente e della fauna ittica.
3. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza ittica, le province e la Città metropolitana di Bologna si avvalgono del proprio personale dipendente nonché delle guardie volontarie ittiche di cui all'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca). Le province e la Città metropolitana di Bologna si avvalgono, altresì, dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie nominate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica).”.
Articolo 23
Sostituzione dell'articolo 25 della legge regionale n. 11 del 2012
1. L'articolo 25 della legge regionale n. 11 del 2012 è sostituito dal seguente:
“Articolo 25
Sanzioni
1. Per le violazioni alle disposizioni contenute nella presente legge e nelle relative norme d'attuazione, ove il fatto non costituisca reato e ove non sia prevista una sanzione amministrativa dalla legge dello Stato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) pesca senza la prescritta licenza di pesca sportiva: da euro 80,00 a euro 480,00. La medesima sanzione si applica a chi, pur essendone munito, non è stato in grado di esibire la licenza al momento del controllo; se la licenza viene presentata all'apposito ufficio entro il termine di quindici giorni, è ammesso il pagamento di una somma da euro 20,00 a euro 120,00 e gli attrezzi sequestrati sono restituiti;
b) pesca senza il tesserino di pesca controllata, quando previsto, o senza aver riportato le registrazioni obbligatorie: da euro 80,00 a euro 480,00;
c) pesca subacquea, con le mani, nelle acque ghiacciate; pesca, senza autorizzazione, nelle zone di ripopolamento e frega, nelle zone di protezione integrale e nelle zone di protezione delle specie ittiche: da euro 100,00 a euro 600,00;
d) pesca con l'utilizzo di esche di pesci vivi o morti: da euro 50,00 a euro 300,00;
e) abbandono di esche, pesce o rifiuti a terra, lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze, immissione di rifiuti nelle acque; accesso motorizzato alle sommità arginali prive di strade rotabili e agli alvei di magra di canali e corsi d'acqua con veicoli diversi dai ciclomotori sino a 50 cc di cilindrata: da euro 50,00 a euro 300,00;
f) compimento di atti che possano arrecare danno agli argini, ai manufatti di bonifica e, in particolare, al cotico erboso; modificazione del corso o del livello delle acque: da euro 500,00 a euro 3.000,00. La medesima sanzione si applica in caso di inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 9, commi 5 e 6;
g) organizzazione di gare di pesca nelle acque pubbliche al di fuori dei casi previsti: da euro 150,00 a euro 2.500,00;
h) organizzazione della pesca a pagamento senza la prescritta autorizzazione: da euro 250,00 a euro 2.500,00. Qualora la pesca a pagamento avvenga in acque pubbliche del demanio, la sanzione è elevata da euro 500,00 a euro 3.000,00. Inosservanza delle altre prescrizioni relative alla pesca a pagamento e dei contenuti dell'autorizzazione: da euro 120,00 a euro 780,00;
i) allevamento di fauna ittica in assenza o in violazione dei contenuti dell'autorizzazione o della concessione di derivazione dell'acqua: da euro 120,00 a euro 780,00. Assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 13, comma 5: da euro 250,00 a euro 1.500,00. Allevamento di specie ittiche non autorizzate: da euro 1.000,00 a euro 6.000,00. Inosservanza delle altre prescrizioni relative all'acquacoltura: da euro 100,00 a euro 600,00;
j) trasporto, dal tramonto all'alba, di pesce, fatti salvi i casi di cui all’articolo 40, comma 3, della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale): da euro 200,00 a euro 1.200,00. Si applica la medesima sanzione se la violazione è commessa da un soggetto in possesso della licenza di pesca professionale privo di idonea documentazione giustificativa e che non abbia provveduto a preventiva comunicazione alle autorità competenti; la sanzione è dimezzata nella misura edittale minima e massima in caso di assenza di idonea documentazione giustificativa o di preventiva comunicazione;
k) trasporto, scambio o commercializzazione di pesci, anfibi o crostacei, autoctoni di acqua dolce o di interesse storico-culturale, ancora vivi, esclusa l'anguilla, provenienti da acque pubbliche e fatti salvi i casi di cui all’articolo 40, comma 3, della legge n. 154 del 2016: da euro 250,00 a euro 1.500,00;
l) esercizio dell’attività di pesca o trasporto di attrezzi diversi da quelli previsti per la pesca sportiva o ricreativa, durante il periodo di fermo pesca, senza idonea documentazione giustificativa e senza aver provveduto a preventiva comunicazione alle autorità competenti: da euro 240,00 a euro 1.440,00;
m) non consentire al personale di vigilanza l'ispezione di luoghi e cose, al fine di accertare le violazioni: da euro 100,00 a euro 600,00, fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni penali o amministrative previste per i comportamenti sopradescritti;
n) inosservanza di ogni altra prescrizione contenuta nella presente legge, nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 26, nelle disposizioni istitutive delle zone di tutela della fauna ittica, di cui all'articolo 10, e negli altri atti d'attuazione della presente legge: da euro 50,00 a euro 300,00.
2. Per la pesca senza licenza, la sanzione amministrativa assorbe la sanzione tributaria relativa al mancato pagamento della tassa di concessione.
3. Per le violazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c) gli agenti accertatori, qualora competenti, procedono altresì al sequestro degli attrezzi e del pescato.
4. Per le violazioni di cui al comma 1, lettere j), k) e l) gli agenti accertatori, qualora competenti, procedono altresì al sequestro degli attrezzi e del pescato, nonché al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se utilizzati unicamente a tali fini. Nei casi di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), j), k), l), m) e n) gli agenti provvedono al sequestro della fauna ittica illegalmente detenuta. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua a cura del personale di vigilanza; delle reimmissioni effettuate è data certificazione con apposito verbale. Il materiale ittico sequestrato già morto è smaltito con spese a carico del trasgressore.
5. Per le violazioni di cui al comma 1, se commesse da un soggetto in possesso della licenza per la pesca professionale, l'autorità competente provvede, altresì, alla sospensione dell'autorizzazione da sei a diciotto mesi. L'autorizzazione è revocata nel caso di ripetute gravi violazioni o in assenza dei necessari requisiti. Il provvedimento di sospensione o di revoca delle autorizzazioni e delle concessioni è adottato a seguito di comunicazione, da parte dell'autorità amministrativa competente, che il trasgressore ha effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, ovvero che è stato definito il relativo giudizio.
6. Qualora il trasgressore abbia già riportato sanzioni amministrative per infrazioni alle leggi sulla pesca, la sanzione da irrogarsi è raddoppiata nella misura edittale minima e massima.
7. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, del sequestro, della confisca e della sospensione o revoca di autorizzazioni e concessioni si osservano le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571 (Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale). Le autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni sono le province e la Città metropolitana di Bologna.
8. I proventi relativi all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono introitati dalle province e dalla Città metropolitana di Bologna, a norma della legge regionale n. 13 del 2015.”.
Articolo 24
Sostituzione dell'articolo 26 della legge regionale n. 11 del 2012
1. L'articolo 26 della legge regionale n. 11 del 2012 è sostituito dal seguente:
“Articolo 26
Regolamento di attuazione
1. La Giunta regionale, con apposito regolamento, definisce le norme di attuazione della presente legge e in particolare disciplina:
a) i periodi di divieto di cattura e detenzione delle diverse specie ittiche, con particolare riferimento a quelle autoctone e di maggior pregio alieutico;
b) i criteri, le modalità di svolgimento e i limiti relativi all'esercizio dell’acquacoltura;
c) gli attrezzi e le quantità e qualità di esche e pasture utilizzabili in relazione alle caratteristiche ittiogeniche dei corpi idrici;
d) le modalità, i limiti, gli orari e i mezzi di pesca sportiva e le gare di pesca;
e) i limiti quantitativi giornalieri o stagionali di prelievo per pescatore, le dimensioni per specie da prelevare, le specie pescabili;
f) la gestione della fauna ittica e della pesca nelle acque di bonifica;
g) l'uso dei tesserini di pesca controllata;
h) i contenuti dei corsi di avvicinamento alla pesca di cui all'articolo 14;
i) i criteri per la gestione dell'attività agonistica sui campi di gara;
j) i criteri per la definizione del carico di pesca professionale sostenibile sui corpi idrici classificati di categoria B in cui è ammessa la pesca di mestiere ai sensi dell'articolo 13.”.
Articolo 25
Sostituzione dell'articolo 27 della legge regionale n. 11 del 2012
1. L'articolo 27 della legge regionale n. 11 del 2012 è sostituito dal seguente:
“Articolo 27
Disposizioni transitorie e abrogazione di leggi
1. Sono abrogati:
a) la legge regionale 10 luglio 1978 n. 23 (Licenze per l'esercizio della pesca nelle acque interne);
b) la legge regionale 22 febbraio 1993, n. 11 (Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia-Romagna);
c) il regolamento regionale 16 agosto 1993, n. 29 (Attrezzi e modalità di uso consentiti per la pesca. Periodi di divieto di pesca delle specie ittiche nelle acque interne dell'Emilia-Romagna).
2. Fino all'approvazione del regolamento regionale di cui all'articolo 26 si continua ad applicare il regolamento regionale n. 29 del 1993, in quanto compatibile con la presente legge.
3. Fino all'approvazione del nuovo Piano ittico regionale ai sensi dell'articolo 4 continuano ad avere efficacia le previsioni contenute nel Piano ittico regionale 2006-2010 e nei piani ittici provinciali nonché i procedimenti amministrativi di attuazione dei medesimi piani.
4. Le licenze di tipo A già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide fino alla loro scadenza; le licenze di tipo B già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide fino alla data di scadenza del versamento della tassa di concessione.
5. I pescatori di professione possono esercitare la pesca professionale nelle aree ove questa è consentita ricadenti nella zona “B” fino al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 13, comma 5 e comunque non oltre otto mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 26.”.
Articolo 26
Disposizioni finali
1. Tutte le autorizzazioni rilasciate dalle province e dalla Città metropolitana di Bologna conservano validità fino alla loro naturale scadenza.
2. In considerazione della modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne e del subentro nelle funzioni da parte della Regione, la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o l'istituzione e la dotazione di appositi capitoli, a valere sulle risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale n. 11 del 2012, nell'ambito della Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 2 - Caccia e pesca, nel Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 6 marzo 2017 STEFANO BONACCINI