n.408 del 27.12.2018 periodico (Parte Seconda)

Rinnovo accreditamento della struttura residenziale di cure palliative "Hospice Casalecchio" di Casalecchio di Reno (BO) e delle attività ambulatoriali di cure palliative

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

  • la Legge Regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima l.r. n. 4/2008;
  • la L.R. n. 29/2004 comma 3 dell'art. 2 e successive modifiche;
  • le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;

- n. 1332/2011 “Accreditamento della funzione di governo aziendale della formazione continua: approvazione dei requisiti. Integrazioni alla DGR n. 327/2004 e modifiche alla DGR n. 1648/2009;

- n. 53/2013 “Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento”;

- n. 624/2013 “Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 865/2014 “Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 1311/2014 “Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;

- n. 1314/2015 "Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";

- n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate";

Richiamate inoltre le delibere di Giunta regionale:

- n. 1770/2016 “Requisiti specifici per l’accreditamento della rete locale di cure palliative”;

- n.1943/2017 “Approvazione requisiti generali e procedure per il rinnovo dell’accreditamento delle strutture sanitarie”;

Considerato che la delibera di Giunta n. 1943/2017 sopra richiamata al punto 10 del dispositivo prevede: “Di confermare l’accreditamento in essere, per le strutture sanitarie che abbiano presentato una valida domanda, nelle more dell’adozione del provvedimento di rinnovo. Tali strutture possono pertanto, continuare a svolgere in regime di accreditamento le medesime attività già accreditate e le Aziende e gli Enti del SSR possono mantenere e stipulare contratti con esse al fine di non creare sospensione nella erogazione dei servizi”;

Viste le determinazioni della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali:

- n. 15713 del 1/12/2011 di l'accreditamento provvisorio della Struttura residenziale per le cure palliative - “Hospice di Casalecchio” ubicata in Via della Resistenza n. 38, Casalecchio di Reno (BO);

- n. 3327 del 5/4/2013 di accreditamento di n. 15 posti letto della struttura “Hospice Casalecchio” e dell’attività ambulatoriale di cure palliative, gestita della Fondazione “Hospice Mariateresa Chiantore Seragnoli Onlus;

- n. 6416 del 22/5/2015 “Applicazione della Delibera di Giunta regionale n. 1311/2014. Presa d'atto delle strutture sanitarie assoggettate a proroga dell'accreditamento”;

Considerato che, per effetto delle disposizioni contenute nelle delibere di Giunta regionale n. 1311/2014 e n. 1604/2015, l’accreditamento della struttura “Hospice Casalecchio” era in scadenza al 31 luglio 2018;

Vista la domanda pervenuta a questa Amministrazione PG. PG. 70317 del 1/2/2018, conservata agli atti, con la quale il Legale rappresentante della Fondazione Hospice Mariateresa Chiantore Seragnoli, con sede legale a Bologna, Via Putti n. 17, chiede il rinnovo dell’accreditamento della struttura “Hospice Casalecchio” ubicata in Via Resistenza n. 38 a Casalecchio (BO) e dell’attività ambulatoriale di cure palliative;

Dato atto che:

- è stata accertata, da parte del Servizio regionale competente, l’esistenza delle condizioni oggettive e soggettive previste dalla normativa vigente;

- è stata comunicata alla Fondazione Hospice Mariateresa Chiantore Seragnoli la validità della domanda (con nota in atti al PG. 0235008 del 4/4/2018) ai sensi della citata DGR 1943/2017, e di conseguenza, nelle more dell’adozione del presente provvedimento, la citata struttura ha potuto continuare a svolgere, in regime di accreditamento, le medesime attività già accreditate;

Vista la comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

Vista la relazione motivata NP. 28664 del 23/11/2018 in ordine, fra l’altro, al rinnovo dell’accreditamento della struttura “Hospice Casalecchio” dall’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale a seguito di visita di verifica del 16/10/2018;

Dato atto che il SUAP del Comune di Casalecchio di Reno (BO) con Prot. Gen. n. 21353 del 23/8/2011 autorizza la struttura Hospice ubicata in Via della Resistenza n. 38, per n. 15 posti letto; 

Dato atto, altresì, che la struttura in argomento risponde al fabbisogno regionale di assistenza per le cure palliative;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato:

- quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;

- il D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la DGR n. 468/2017 inerente il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;

- la DGR n. 93/2018;

Visti:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 relativa agli “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm., per quanto applicabile;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1154 del 16/7/2018 di “Approvazione degli incarichi dirigenziali conferiti nell’ambito della Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1. di concedere, per quanto in premessa esposto, il rinnovo dell'accreditamento di n. 15 posti letto della struttura residenziale di cure palliative “Hospice Casalecchio” ubicata in Via Resistenza n. 38 a Casalecchio (BO) e delle attività ambulatoriali di cure palliative, della Fondazione Hospice Mariateresa Chiantore Seragnoli con sede legale a Bologna, Via Putti n. 17;

2. di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa;

3. di stabilire che l’accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e, ai sensi dell’art. 10 della LR n. 34/1998 e ss.mm., ha validità quadriennale;

4. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del D.Lgs.502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

5. di precisare che è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

6. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e della DGR 93/2018, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

7. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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