n.287 del 11.09.2024 periodico (Parte Seconda)

Oggetto: Reg. Reg. n. 41/01 art. 5 e seguenti - Segalini Stefano e Dallavalle Giannina Società agricola s.s. concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Carpaneto P.no (PC), località Celleri - Proc. PC01A0738 - SINADOC 39971/2023

LA DIRIGENTE RESPONSABILE

(omissis)

determina


1. di assentire alla ditta Segalini Stefano e Dallavalle Giannina Società Agricola S.S. (C.F. e P.I.V.A. 00156440331) - fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC01A0738, ai sensi dell’art. 5 e ss, R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)

destinazione della risorsa ad uso irriguo;

portata massima di esercizio pari a l/s 25;

volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 154.646; (omissis)

2. di stabilire che la concessione è valida fino al 30/06/2034; (omissis)

 Estratto disciplinare (omissis)

articolo 7- obblighi del concessionario

1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. (omissis)

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