n.86 del 08.06.2011 periodico (Parte Seconda)

Programma "3000 case per l'affitto e la prima casa di proprietà". Integrazione delle procedure di attuazione

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

 - la Legge regionale n. 24 dell’8 agosto 2001 avente ad oggetto “Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo” e successive modificazioni ed integrazioni;

 - le proprie deliberazioni:

 - n. 1027 del 7 luglio 2008 avente ad oggetto: “L.R. 24/01. Programma 3000 case per l’affitto e la prima casa di proprietà. Approvazione graduatoria proposte di intervento, localizzazione interventi e determinazione contributi”;

 - n. 1277 del 28 luglio 2008 avente ad oggetto: “Programma 3000 case per l’affitto e la prima casa di proprietà. Completamento finanziario proposte di intervento parzialmente finanziate e attribuzione importo contributo a seguito dello scorrimento della graduatoria di cui alla tab. 8 all. f alla propria deliberazione n. 1027/08”;

 - n. 1242 del 28 luglio 2008 avente ad oggetto: “Approvazione procedure e definizione dei requisiti soggettivi da applicare per la gestione del programma 3000 case per l’affitto e la prima casa di proprietà”;

 - n. 1583 del 29 ottobre 2007 avente ad oggetto: “L.R. 24/2001, art. 11 bis. fondo di rotazione per la realizzazione di politiche per la casa. approvazione dello schema di convenzione fra la regione Emilia-Romagna e gli istituti di credito”;

Considerato che:

 - per la realizzazione degli interventi finanziati con le sopra citate deliberazioni i soggetti beneficiari dei finanziamenti regionali debbono accendere mutui presso gli istituti di credito appositamente convenzionati con la Regione;

 - a beneficiare dei finanziamenti regionali sono anche i comuni;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, contenente il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”; e in particolare il suo articolo 26 il quale prevede che «1. Quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti gli enti locali possono rilasciare delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale. Per le comunità’ montane il riferimento va fatto ai primi due titoli dell’entrata. 2. L’atto di delega, non soggetto ad accettazione, e’ notificato al tesoriere da parte dell’ente locale e costituisce titolo esecutivo»;

Ritenuto di stabilire che i Comuni:

- a garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui accessi per la realizzazione degli interventi costruttivi ad essi finanziati con la deliberazione della Giunta regionale n. 1027 del 7 luglio 2008 e n. 1277 del 28 luglio 2008 possono anche rilasciare delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale, ai sensi dell’articolo 206 del decreto legislativo 267/2000;

 - debbono trasmettere anche alla Regione l’atto di delega;

 Richiamate:

 - la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante: “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm.;

 - le proprie deliberazioni n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006, e n. 1173 del 27 luglio 2009; 

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alle Attività produttive, Piano energetico e Sviluppo sostenibile, Economia verde, Edilizia, Autorizzazione unica integrata, Gian Carlo Muzzarelli;

 A voti unanimi e palesi

delibera:

 1) di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate, che i Comuni:

 - a garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui accessi per la realizzazione degli interventi costruttivi ad essi finanziati con le proprie deliberazione n. 1027 del 7 luglio 2008 e n. 1277 del 28 luglio 2008 possono anche rilasciare delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale, ai sensi dell’articolo 206 del decreto legislativo 267/2000;

 - debbono trasmettere anche alla Regione l’atto di delega;

 2) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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