n.61 del 26.02.2014 periodico (Parte Seconda)

Modifica delle priorità degli interventi previsti dal piano di contenimento e abbattimento del rumore di RFI SpA

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

  • la Legge 26 ottobre 1995 n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente dall’inquinamento acustico, disponendo, in particolare, che le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, nel caso di superamento dei valori limite normativi, hanno l’obbligo di predisporre piani di contenimento ed abbattimento del rumore;
  • il DPR 18 novembre 1998 n. 459 “Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario” definisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell’inquinamento da rumore avente origine dall’esercizio delle infrastrutture ferroviarie;
  • la Legge 23 dicembre 1998 n. 448 “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione economica e lo sviluppo” prevede (art. 60) che il gestore dell’infrastruttura ferroviaria impegni, in via ordinaria, una quota non inferiore al 7 per cento dei fondi di bilancio, previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse, per l’adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore”;
  • il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 29 novembre 2000 “Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore” definisce i criteri tecnici ed i tempi per il conseguimento degli obiettivi di risanamento acustico;
  • nelle more di approvazione del piano di contenimento e abbattimento del rumore ad opera del gestore delle infrastrutture ferroviarie la Regione, ai sensi del comma 2 dell’art. 8 della L.R. 15/01, al fine di conseguire una maggiore efficacia delle azioni da porre in essere, ai sensi del comma 5 dell’art. 10 della Legge n. 447 del 1995 e per l’individuazione delle migliori tecnologie di mitigazione acustica, ha stipulato i seguenti accordi:
  • in data 20/12/2001, con Provincia di Bologna, comune di Bologna, ARPA Sezione Provinciale di Bologna (di seguito ARPA) e Rete Ferroviaria Italiana SpA (di seguito RFI), un “Protocollo d’intesa per la realizzazione di interventi prototipali di risanamento di criticità dovute all’esercizio ferroviario, nonché per l’applicazione sperimentale delle procedure previste dal D.M. Ambiente 29/11/2000 per la redazione dei piani di risanamento”, di cui alla propria deliberazione 2277/01, al fine di una migliore applicazione degli interventi in vista della redazione dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore;
  • in data 7/4/2003 con RFI, un "Protocollo d’intesa per la realizzazione di interventi prioritari di risanamento acustico del rumore prodotto dall’esercizio ferroviario", di cui alla propria deliberazione n. 481 del 24/3/2003, che ha visto il coinvolgimento di tutte le Amministrazioni provinciali, per la definizione e la progettazione di interventi pilota al fine di costituire esperienze utili per una loro applicazione estensiva;

Considerato che

  • in data 29 gennaio 2004 è pervenuto alla Regione, da parte di RFI, il piano di contenimento ed abbattimento del rumore ferroviario previsto dal D.M. Ambiente del 29 novembre 2000 (art. 2, comma 2, lettera b.2);
  • la Conferenza Unificata Stato - Regioni - Città ed autonomie locali in data 1 luglio 2004 (rep. 757/CU) ha espresso intesa sul piano di contenimento ed abbattimento del rumore presentato da RFI, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.M. Ambiente del 29 novembre 2000, limitatamente alle prime quattro annualità, a partire dal 2004;
  • la medesima Conferenza ha recepito, segnatamente, le seguenti richieste avanzate dalle Regioni:
  • gli interventi di mitigazione devono essere dimensionati anche in funzione della riduzione del rumore alla sorgente, da ottenere nel medio-lungo termine sia con interventi sul binario che sul materiale rotabile; è quindi opportuno predisporre una progettazione che, sfruttando l’eventuale modularità delle barriere, preveda una realizzazione in opera per step successivi;
  • in una fase successiva deve essere valutata la necessità di un intervento integrativo da effettuarsi con le modalità più opportune, prediligendo gli interventi alla sorgente;
  • al termine del primo quadriennio, il Piano e il relativo riparto delle risorse finanziarie vanno verificati sulla base degli interventi realizzati, delle esperienze maturate, degli approfondimenti tecnici e delle analisi territoriali effettuate, nonché delle esperienze di mitigazione alla sorgente;
  • l’approvazione del piano nella Conferenza unificata del 1/7/2004 ha previsto di posticipare ad una fase successiva gli interventi di miglioramento acustico da realizzare direttamente alla sorgente sulla base di esperienze già realizzate;
  • in relazione al piano sono emerse alcune richieste da parte dei Comuni sia di integrazione degli interventi proposti che di limitazione dell’impatto dei medesimi, eccependo sull’opzione di RFI di intervenire nelle aree del centro abitato con opere esclusivamente di mitigazione passiva ad alto impatto urbanistico e non anche con interventi diretti sulla sorgente;

Valutato che

  • non tutti gli interventi individuati da Regione, Province, comune di Bologna ed RFI, nell’ambito dei due protocolli sopra citati e sottoscritti antecedentemente alla approvazione del piano di contenimento ed abbattimento del rumore di RFI, ritenuti concordemente prioritari, corrispondono alle stesse priorità nell’elenco degli interventi ricompresi nel primo quadriennio dal piano medesimo;
  • dalle analisi svolte dai singoli Comuni sono emerse carenze progettuali riferite in particolare alla mancata individuazione di alcuni ricettori sensibili, quali aree scolastiche, aree sanitarie nonché aree residenziali, a causa dell’impiego da parte di RFI di cartografia non sempre aggiornata;

Considerato inoltre che

  • Regione, Province, comune di Bologna ed RFI, intendendo tesaurizzare l’attività svolta prima dell’approvazione del piano, hanno riconosciuto il comune interesse a proseguire, con le procedure sperimentate con i due protocolli d’intesa sopra richiamati, per la realizzazione degli interventi, di cui ai medesimi accordi, poiché già cantierabili;
  • a tal fine con propria deliberazione 2671/04, la Regione, avvalendosi dell’art. 3, comma 3 del citato D.M. Ambiente 29/11/2000, che consente alle Regioni di stabilire un ordine di priorità degli interventi diverso da quello definito nel piano di contenimento ed abbattimento del rumore del gestore, ha sancito la priorità degli interventi previsti nei succitati protocolli di cui alla DGR 2277/01 e alla DGR 481/03, rispetto alla graduatoria definita dal piano, il quale, oltre ad essere in nuce, è contrassegnato da imprecisioni e indeterminatezza e, contestualmente, ha escluso l’unico intervento di Modena previsto in questo primo stralcio del piano, in quanto compreso nella variante ferroviaria del Treno ad Alta Velocità, e l’intervento 034027083 di Parma, interessato dal raddoppio della linea pontremolese;

Preso atto che

  • con nota prot. n. DSA/2005/18594 del 21 luglio 2005 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito MATTM) ha evidenziato che le variazioni dell’ordine di priorità di realizzazione degli interventi approvati in sede di Conferenza Unificata devono prevedere l’acquisizione dell’assenso formale di tutti i Comuni interessati, in particolar modo di quelli che, in virtù di tali variazioni, vengono declassati ad un livello di priorità inferiore rispetto a quello definito dal piano di contenimento ed abbattimento del rumore del gestore;
  • con successiva nota prot. n. 0000032/06/CTOC del 16 marzo 2006 il MATTM ha disposto che RFI può procedere secondo le determinazioni delle regioni qualora sia stata accertata l’osservanza delle sopraindicate modalità, diversamente deve essere seguito l’ordine di priorità del piano di contenimento ed abbattimento del rumore redatto ai sensi del D.M. Ambiente del 29/11/2000;
  • nonostante l’impegno profuso dalla Regione, l’iniziale interesse di molti Comuni sugli interventi previsti dai suddetti protocolli è andato progressivamente scemando, soprattutto per la scelta univoca di RFI, contrariamente allo spirito della norma, che prevede di intervenire prioritariamente sulla sorgente, di proporre in ogni contesto interventi con barriere acustiche, spesso di considerevole impatto urbanistico (altezza fino a 7,5 m), prefigurando vere e proprie cesure territoriali, oppugnate dalle popolazioni locali, nonostante la progressiva evoluzione delle tecnologie ferroviarie acusticamente meno impattanti;
  • con nota RFI-DIN-SPL/A0011/P/2011/0000185 del 30/3/2011 Rete Ferroviaria Italiana ha ribadito di non poter procedere ad attuare gli interventi secondo l’ordine di priorità stabilito con DGR. 2671/04 in quanto non è stato acquisito l’assenso formale di tutti i Comuni interessati, dichiarando, altresì, che lo scopo del Protocollo sottoscritto in data 7/4/2003 può considerarsi superato dallo stato dell’arte raggiunto nel campo delle mitigazioni acustiche;
  • con successive note, in atti presso il Servizio Risanamento Atmosferico Acustico Elettromagnetico, la stessa RFI ha comunicato di non poter dare corso prioritariamente, altresì, agli interventi previsti dal Piano a causa della modifica delle priorità attuata tramite la DGR 2671/004, nonostante il diverso parere del MATTM, di cui alla succitata nota prot. n. 0000032/06/CTOC del 16 marzo 2006, che indica ad RFI, in assenza del parere formale di tutti i comuni interessati dalla variazione dell’ordine di priorità, di seguire l’ordine del piano di contenimento ed abbattimento del rumore approvato in Conferenza Unificata in data 1/7/2004;

Rilevata la necessità di superare l’impasse generatasi, riconducendo in un ambito certo il percorso di realizzazione degli interventi di risanamento acustico del rumore prodotto dall’esercizio ferroviario;

Dato atto che

  • il protocollo del 2003 ha lo scopo di promuovere la progettazione e la realizzazione di interventi pilota al fine di individuare le migliori tecnologie di mitigazione acustica e di sperimentazione delle procedure da seguire per la realizzazione degli interventi di risanamento acustico;
  • gli interventi previsti dal protocollo del 20/12/2001 sono stati realizzati solo in parte, a causa, fondamentalmente, della limitatezza di risorse finanziarie di RFI, mentre gli interventi previsti dal protocollo del 7/4/2003 sono, allo stato - in relazione alle difficoltà intervenute nella fase di approfondimento e di approvazione delle elaborazioni progettuali (anche per le richieste della stessa RFI) - prevalentemente, ancora in corso di progettazione e solo in minima parte le progettazioni si sono concluse secondo l’iter previsto dallo stesso protocollo, e non sono prevedibili esiti in tal senso a breve termine, anche perché le varianti in corso di progettazione hanno comportato, nella maggior parte dei casi, un impegno economico delle amministrazioni provinciali superiore alle risorse finanziarie impegnate;
  • la Conferenza delle Regioni ha approvato nella seduta del 21/6/2012 un documento sul “Piano degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore - RFI s.p.a.”, ribadendo la necessità, alla luce anche dell’evoluzione delle tecnologie ferroviarie favorevoli all’abbattimento del rumore, di un approccio combinato per superare la sostanziale stagnazione del programma di interventi, soprattutto per l’opposizione dei Comuni e delle popolazioni locali alle barriere acustiche, di notevoli altezze e di un solo tipologico, per il considerevole impatto urbanistico e paesaggistico che comportano;

Ritenuto che vi è l’esigenza di superare gli ostacoli interpretativi che si oppongono alla realizzazione degli interventi di risanamento acustico del rumore prodotto dall’esercizio delle infrastrutture ferroviarie e di definire un quadro di riferimento univoco, ed un ambito certo, entro cui ricondurre il percorso di realizzazione degli interventi, anche al fine di evitare rallentamenti nella esecuzione di alcune opere prioritarie;

Tenuto conto del comune accordo dei soggetti interessati dal protocollo del 2001, di cui alla DGR n. 2277 e dal protocollo del 2003, di cui alla DGR n. 481, come da documenti in atti presso il Servizio Risanamento Atmosferico Acustico Elettromagnetico, a modificare l’ordine di priorità stabilito con la propria deliberazione n. 2671 del 20/12/2004, atteso che gli interventi previsti dal protocollo del 7/4/2003 sono – come già rilevato – sostanzialmente, ancora in corso di progettazione a causa delle oggettive difficoltà e delle problematiche successivamente intervenute;

Richiamate le proprie deliberazioni esecutive ai sensi di legge:

  • n. 1057 del 24/7/2006 “Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali”;
  • n. 1663 del 27/11/2006 “Modifiche all’assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente”;
  • n. 1222 del 4/8/2011 “Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1/8/2011)”;
  • n. 2416 del 29/12/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07” e s.m.i.;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta del Presidente

A voti unanimi e palesi

delibera:

Per le ragioni espresse in premessa, da considerarsi qui integralmente richiamate:

1) di individuare, ai sensi dell’art. 3 del citato D.M. Ambiente 29/11/2000, il nuovo ordine di realizzazione degli interventi di risanamento acustico del rumore derivato dall’esercizio delle infrastrutture ferroviarie - che modifica parzialmente quello definito con deliberazione 2671/04 - come riportato di seguito:

  • tutti gli interventi prioritari, all’interno del comune di Bologna, come dallo stesso assentiti, previsti nel protocollo d’intesa sottoscritto in data 20/12/2001 da Regione, Provincia di Bologna, comune di Bologna, ARPA ed RFI, approvato con DGR 2277/01 ancorché non individuati nel primo stralcio del piano RFI;
  • tutti gli interventi indicati nel piano di contenimento ed abbattimento del rumore ferroviario definiti nel piano di RFI agli atti con prot. n. 3684 del 29/1/2004 ed oggetto di intesa nella Conferenza Unificata del 1/7/2004 (rep. 757/CU), relativi al primo stralcio;

2) di confermare l’intervento di Modena, non ancora realizzato nell’ambito della variante ferroviaria del Treno Alta Velocità, e l’intervento 034027093 di Parma, non tutto interessato dal raddoppio della linea “Pontremolese”, già previsti nel primo stralcio del piano di RFI, ma esclusi dal punto 2) della DGR 2671/04;

3) di stabilire che il presente atto venga trasmesso al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed a Rete Ferroviaria Italiana SpA;

4) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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