n.224 del 14.08.2026 (Parte Seconda)

PN FEAMPA 2021/2027 - Regolamento (UE) n. 1139/2021 - Precisazioni all'Avviso pubblico di attuazione della Priorità 2 - Obiettivo Specifico 2.2 - Azione 5 - Codice Intervento 222507 - Operazione 31 - Annualità 2026 - DGR. 1414/2026

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante “Le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti” e relativi regolamenti delegati e di esecuzione;

- il Regolamento (UE) n. 1139/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) n. 2017/1004;

- la Decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che approva l’Accordo di partenariato 2021-2027 con la Repubblica Italiana CCI 2021IT16FFPA001;

- la Decisione di esecuzione della Commissione europea 8023 final del 3 novembre 2022, che approva il programma "Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura - Programma per l'Italia" per il periodo 2021-2027 ai fini del sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura in Italia, da ultimo modificata con Decisione di esecuzione della Commissione C(2025) 8823 final del 10 dicembre 2025;

- il Decreto del Direttore Generale DISAI DG PEMAC del MASAF prot. n. 0669020 del 19 dicembre 2024 di approvazione del “PN FEAMPA 2021-2027 – Costi standard unitari per la rendicontazione dell’indennizzo delle imprese di pesca e di acquacoltura per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina.” adeguato con successiva nota del Masaf protocollo n. 0361370 del 23/07/2026 ai sensi di quanto disposto al punto 12 della scheda tecnica attuativa della metodologia;

Visti:

- la Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 78 del 22 dicembre 2021, relativa all’approvazione della proposta di accordo di partenariato e alla definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2021-2027;

- il Decreto Ministeriale n. 69969 del 14 febbraio 2022 recante la ripartizione percentuale delle risorse finanziarie in quota comunitaria del Programma Nazionale relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA 2021-2027) tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 02/02/2022;

- l’Atto repertorio prot. 7621 del 14 novembre 2022 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, recante la ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA 2021-2027) tra le Regioni e le Province autonome ad esclusione della Regione Valle d’Aosta;

- il Decreto n. 233337 del 4 maggio 2023 del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che approva l'Accordo Multiregionale finalizzato all'azione coordinata tra il Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura - e le Regioni per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEAMPA;

Visto, in particolare, l'art. 71 par. 3 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 che prevede che “l’Autorità di gestione può individuare uno o più organismi intermedi che svolgano determinati compiti sotto la sua responsabilità. Gli accordi tra l’autorità di gestione e gli organismi intermedi sono registrati per iscritto”;

Viste, inoltre, le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 964 del 12 giugno 2023, recante "Reg. (UE) n. 1060/2021 e Reg. (UE) n. 1139/2021. Presa d'atto del Programma "Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura - Programma per l’Italia" per il periodo 2021-2027 e delle disposizioni attuative emanate dall'Autorità di Gestione. Designazione del Referente dell'Organismo intermedio dell'Autorità di Gestione e disposizioni collegate;

- n. 1399 del 7 agosto 2023, recante “FEAMPA 2021-2027 - Reg. (UE) n. 1139/2021. Approvazione schema di Convenzione tra il Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, quale Autorità di Gestione, e la Regione Emilia-Romagna quale Organismo Intermedio”;

- n. 1279 del 24 giugno 2024 “Manuale delle procedure e dei controlli - disposizioni procedurali della regione Emilia-Romagna in qualità di organismo intermedio per gli interventi delegati in attuazione del Programma operativo del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura - Programma per l’Italia FEAMPA 2021/2027”;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1414 del 3 agosto 2026 avente ad oggetto “PN FEAMPA 2021/2027 REG. (UE) N. 1139/2021 - PRIORITÀ 2 - OBIETTIVO SPECIFICO 2.2 - Approvazione avviso pubblico di attuazione dell'Azione 5 “Sostegno alle imprese nei settori della commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca ed acquacoltura” - Codice Intervento 222507 - Operazione 31; Avviso Pubblico Annualità 2026”;

Considerato che il Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) ha comunicato con nota acquisita agli atti con Prot. 06/08/2026.0773671.E che “a seguito di ulteriori verifiche effettuate sulla metodologia OCS, è emerso che per il computo del coefficiente K la routine di calcolo prevede come base di dati il valore medio dei giorni di pesca su base annua …, comprensiva quindi anche dei periodi di arresto temporaneo” e che pertanto “per il calcolo dell’indennizzo si deve tener conto dei periodi di armamento compresi i periodi di arresto temporaneo”;

Dato atto che la citata DGR n. 1414/2026 al punto 6) del dispositivo stabilisce che il Responsabile dell’Area Pesca e Acquacoltura del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura, in qualità di Referente dell’O.I. Regione Emilia-Romagna dell’Autorità di Gestione, possa disporre “… eventuali specifiche precisazioni a chiarimento di quanto indicato nell’Avviso … ivi compresi eventuali aggiornamenti dei criteri definiti a livello ministeriale”

Richiamati, in particolare, i seguenti paragrafi del sopracitato Avviso pubblico di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 1414/2026:

-  il paragrafo 6 “Requisiti di ammissibilità” il quale prevede che “… gli eventuali periodi di disarmo del peschereccio, o di arresto temporaneo dello stesso, saranno decurtati dal calcolo delle giornate utili ai fini del calcolo dell’indennizzo dovuto”;

- il paragrafo 14 “Modalità di erogazione del sostegno e controlli” il quale prevede che “… l’“Attestazione dell’Autorità Marittima riportante … il numero totale di giorni di armamento e i periodi di disarmo o di arresto temporaneo riferiti al suddetto periodo per ogni imbarcazione per la quale si chiede l’indennizzo. … che l’indennizzo ammissibile potrebbe subire diminuzioni/variazioni qualora dai controlli propedeutici alla liquidazione finale dell’indennizzo dovessero emergere incongruenze riferite ai requisiti di ammissibilità (es. periodi di disarmo/arresto)”;

Ritenuto pertanto necessario modificare i suddetti paragrafi come segue:

-   paragrafo 6 “Requisiti di ammissibilità” “… gli eventuali periodi di disarmo del peschereccio saranno decurtati dal calcolo delle giornate utili ai fini del calcolo dell’indennizzo dovuto”;

-  paragrafo 14 “Modalità di erogazione del sostegno e controlli” “… l’“Attestazione dell’Autorità Marittima riportante … il numero totale di giorni di armamento e i periodi di disarmo riferiti al suddetto periodo per ogni imbarcazione per la quale si chiede l’indennizzo. … che l’indennizzo ammissibile potrebbe subire diminuzioni/variazioni qualora dai controlli propedeutici alla liquidazione finale dell’indennizzo dovessero emergere incongruenze riferite ai requisiti di ammissibilità (es. periodi di disarmo)”;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

-   il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.;

-   la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato avente ad oggetto "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

-   la deliberazione della Giunta regionale n. 101 del 30 gennaio 2026 “Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028. Approvazione” e succ. mod.;

Richiamate, per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

- le proprie deliberazioni:

-  n. 2224 del 22 dicembre 2025 “XII legislatura. Riorganizzazione dell’Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Prima fase” con la quale è stato ridisegnato il nuovo macro-assetto dell’Ente, in prima fase riferito alle Direzioni generali ed alle Agenzie;

-  n. 100 del 30 gennaio 2026 “XII legislatura. Riorganizzazione dell’Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Seconda fase”, (come rettificata ed integrata con deliberazione n. 171 del 9 febbraio 2026), con la quale sono stati ridefiniti i macro-assetti dell’Ente, approvando, contestualmente, in seconda fase, le declaratorie di tutti i Settori;

- n. 278 del 27 febbraio 2026 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° marzo 2026”;

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata inoltre la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1)  di provvedere, relativamente alla DGR n. 1414/2026, di modificare i seguenti paragrafi come segue:

-  paragrafo 6 “Requisiti di ammissibilità” “… gli eventuali periodi di disarmo del peschereccio saranno decurtati dal calcolo delle giornate utili ai fini del calcolo dell’indennizzo dovuto”;

- paragrafo 14 “Modalità di erogazione del sostegno e controlli” “… l’“Attestazione dell’Autorità Marittima riportante … il numero totale di giorni di armamento e i periodi di disarmo riferiti al suddetto periodo per ogni imbarcazione per la quale si chiede l’indennizzo. … che l’indennizzo ammissibile potrebbe subire diminuzioni/variazioni qualora dai controlli propedeutici alla liquidazione finale dell’indennizzo dovessero emergere incongruenze riferite ai requisiti di ammissibilità (es. periodi di disarmo)”;

2)  di dare atto che resta confermata ogni altra disposizione e termini previsti nella DGR n. 1414/2026;

3)  di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi della pubblicazione di cui al decreto legislativo n. 33/2013;

4)  di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che si provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet della Regione Emilia-Romagna E-R Agricoltura e Pesca.

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