n.286 del 28.09.2022 periodico (Parte Seconda)

LR 4/2018, art. 11: Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto di "Modifica alle attività di recupero rifiuti non pericolosi svolte presso l'impianto della società Ecofelsinea S.r.l. e contestuale rinnovo" localizzato nel comune di Bologna (BO), proposto da Ecofelsinea S.r.l.

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 3 della L.R. 43/01 e della Delibera 324/2022 art. 29 comma 2 che stabilisce che le funzioni relative ad una struttura temporaneamente priva di titolare competono al dirigente sovraordinato Responsabile di Settore Tutela dell'Ambiente ed Economia Circolare, Cristina Govoni

(omissis)

determina

a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “modifica alle attività di recupero rifiuti non pericolosi svolte presso l’impianto della società Ecofelsinea S.r.l. e contestuale rinnovo” nel Comune di Bologna (BO) proposto da Ecofelsinea S.r.l., per le valutazioni espresse in narrativa, a condizione che vengano rispettate le condizioni ambientali di seguito indicate:

  1. in riferimento all’area posta all’angolo tra via Colombo e via Ca’ Rosa, si prescrive di non utilizzare tale spazio per nessuna attività, compreso il transito o lo stoccaggio di mezzi o materiali, in quanto esterna al perimetro autorizzato dell'impianto. Si chiede pertanto di documentare l’avvenuta separazione di detta area dall’impianto nell’istanza di autorizzazione di realizzazione e gestione di recupero dei rifiuti;
  2. in merito alle altezze dei cumuli a matrice terrosa, si prescrive che non siano superati gli 8 metri: gli elaborati relativi all’istanza di autorizzazione di realizzazione e gestione di recupero dei rifiuti dovranno pertanto indicare un’altezza massima di tali cumuli pari a 8 m;
  3. per quanto riguarda la componente atmosfera, si chiede di presentare nell’istanza di autorizzazione di realizzazione e gestione di recupero dei rifiuti:

- la documentazione attestante l’avvenuta installazione di una stazione meteorologica classica dotata di anemometro (direzione/velocità), termometro, igrometro e pluviometro, previa verifica con ARPAE APAM della idonea posizione;

- un programma di bagnatura, in cui siano individuate le posizioni degli ugelli e le relative quantità e durata di risorsa idrica utilizzata. Il programma su base stagionale dovrà prevedere:

  • nei mesi di giugno-luglio-agosto almeno 3 bagnature al giorno delle piste e di tutti i cumuli da trattare e trattati;
  • nei mesi di aprile-maggio-settembre almeno 2 bagnature al giorno delle piste e di tutti i cumuli da trattare e trattati;
  • nei restanti mesi (da ottobre a marzo) almeno 1 bagnatura al giorno delle piste e di tutti i cumuli da trattare e trattati;

tali operazioni potranno essere occasionalmente sospese per 24 ore nei casi di pioggia intensa (oltre 10 mm nelle ultime 24 ore) a fronte del rilevamento del dato dal pluviometro locale;

- per quanto riguarda l'esecuzione delle misure di PM10, lo spostamento del punto di rilevazione A in posizione più adeguata (per esempio presso la palazzina uffici) e un aggiornamento del piano di monitoraggio con la previsione di campagne di misura di almeno 7 giorni di 24 ore, correlando le concentrazioni con le misure dei parametri meteorologici (temperatura, piovosità, direzione e intensità vento), misurati localmente. Si anticipa fin d’ora che eventuali superamenti dei limiti giornalieri di PM10 con conseguenti segnalazioni di residenti sulla polverosità, previa verifica degli Enti, comporteranno l’obbligo di predisporre adeguate pannellature antipolvere, come quelle già in essere attorno al distributore, di altezza adeguata ai recettori esposti;

4. per quanto riguarda la viabilità e il traffico indotto, si prescrive che tutti i mezzi in arrivo all'impianto trovino, inderogabilmente, disponibilità di sosta all'interno dell'area privata. A tal proposito si richiede di trasmettere al Comune di Bologna "U.I. Piani e Valutazioni ambientali del Settore Transizione Ecologica e Ufficio Clima", dopo i primi 6 mesi di attività nella nuova modalità di esercizio oggetto del presente ampliamento, una relazione che evidenzi eventuali accodamenti di mezzi o intralci generati sulla pubblica via e le conseguenti proposte funzionali alla risoluzione delle criticità stesse di concerto con gli uffici competenti del Comune, funzionali alla risoluzione della criticità stessa;

5. dovrà essere trasmessa ad ARPAE ed alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro 30 giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere e, ai sensi dell’art. 25 della l.r. 4/2018 e dell’art. 28, comma 7 bis del d. lgs. 152/06, la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni fino a quel momento esigibili;

b) di disporre che la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a), punti 1, 2, 3 e 5 dovrà essere effettuata da ARPAE mentre per il punto 4 dal comune di Bologna;

c) di disporre che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare;

d) di dare atto che la non ottemperanza alle prescrizioni sarà soggetta a sanzione come definito dall’art. 29 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

e) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;

f) di trasmettere copia della presente determina a Ecofelsinea S.r.l., al Comune di Bologna, alla Città Metropolitana di Bologna,all'AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica, all'ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, al Consorzio della Bonifica Renana, a HERA Gestione Servizio Idrico Integrato;

g) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale nel BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

h) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione nel BURERT;

i) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

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