n.275 del 07.09.2016 periodico (Parte Seconda)
Domanda Prot. n. CR-21477-2016 del 20 aprile 2016 presentata dalla società AUTOCARROZZERIA IMPERIALE S.R.L., con sede legale nel Comune di Mirandola (MO), ai sensi dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.. Rigetto istanza
IL PRESIDENTE
IN QUALITà DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012
convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012
(omissis)
decreta:
1. di dichiarare rigettata l’istanza CR-21477-2016 presentata dalla società Autocarrozzeria Imperiale S.r.l., con sede legale nel Comune di Mirandola (MO), in Via2 Giugno, n. 63/65, Partita Iva e Codice Fiscale 02263470367, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;
2. di prendere atto dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, contenuti nel preavviso di rigetto (Prot. n. CR/2016/ 42129 dell’01 agosto 2016), che qui si intendono integralmente richiamati;
3. di notificare il presente provvedimento attraverso il sistema Sfinge alla suddetta società, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato al termine di 120 giorni;
4. di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).