n.263 del 08.08.2018 periodico (Parte Seconda)
Definizione dello stato fitosanitario del territorio della Regione Emilia-Romagna relativamente al batterio Pseudomonas syringae pv actinidiae (PSA)
IL RESPONSABILE
Visti:
- la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 concernente "Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità" e successive modificazioni e integrazioni;
- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela fitosanitaria – Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31”;
- il D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, recante “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”, e successive modifiche e integrazioni;
- la decisione di esecuzione della Commissione 2012/756/UE del 5 dicembre 2012, relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto;
- il D.M. 20 dicembre 2013 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, recante “Misure per impedire l’introduzione e la diffusione di Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto nel territorio della Repubblica italiana”;
- la propria determinazione n. 11456 del 18/7/2016, avente ad oggetto “Definizione dello stato fitosanitario del territorio della Regione Emilia-Romagna relativamente al batterio Pseudomonas syringae pv. actinidiae (PSA);
Considerato che il citato D.M. 20 dicembre 2013 stabilisce, tra l’altro, che i Servizi fitosanitari regionali:
- eseguano annualmente indagini ufficiali (art. 5) volte ad accertare la presenza del batterio e allo scopo di definire lo stato fitosanitario del territorio di propria competenza (art. 6);
- prescrivano tutte le misure atte ad impedire la diffusione della malattia, secondo le modalità stabilite dallo stesso decreto ministeriale (art. 7);
Preso atto:
- dei risultati dell’attività di monitoraggio effettuata relativamente alla presenza del batterio nel territorio regionale;
- del pericolo derivante dalla ulteriore diffusione della malattia alle produzioni di actinidia, con particolare riguardo al materiale di moltiplicazione;
- della necessità di definire lo stato fitosanitario del territorio regionale;
Considerata la necessità di individuare, ai sensi dell’art. 6 del citato D.M. 20 dicembre 2013:
- le “aree contaminate”, nelle quali è stata accertata la presenza del cancro batterico dell’actinidia, e le relative “aree di sicurezza”, così come riportato nella cartografia allegata quale parte integrante alla presente determinazione (consultabili sul sito internet http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario
link “Cartografia fitosanitaria”, link “Mappa PSA”);
- l’“area di contenimento”, così come riportato nella cartografia allegata quale parte integrante alla presente determinazione (consultabile sul suddetto sito internet http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario
link “Cartografia fitosanitaria”, link “Mappa PSA”);
Ritenuto quindi opportuno adottare specifiche misure fitosanitarie;
Visti:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Viste inoltre le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della Delibera 450/2007" e successive modifiche;
- n. 270 del 29 febbraio 2016, recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 622 del 28 aprile 2016, recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni della regione Emilia-Romagna”;
- n. 93 del 29 gennaio 2018 recante “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020”, contenente in allegato la “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020”;
- n. 931 del 18 giugno 2018 ad oggetto “Approvazione del catalogo dei processi amministrativi a rischio corruzione. Modifica integrativa del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020 della Giunta regionale”;
Viste:
- la determinazione n. 9908 del 26 giugno 2018 recante “Rinnovo e conferimento di incarichi dirigenziali presso la Direzione generale Agricoltura, Caccia e Pesca”;
- la determinazione n. 19741 del 06 dicembre 2017 recante “Nomina dei responsabili del procedimento del Servizio Fitosanitario, ai sensi degli articoli 5 e ss. della L. 241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della L.R. 32/1993”;
- la circolare del Responsabile del Gabinetto del Presidente della Giunta Emilia-Romagna, acquisita agli atti al protocollo n. PG.2017.660476 del 13/10/2017, avente ad oggetto “Direttiva per l’attuazione delle misure propedeutiche per la corretta applicazione dell’art. 5 “Controllo preventivo di regolarità amministrativa” e dell’art. 12 “Controllo di regolarità amministrativa in fase successiva” dell’allegato A) della delibera di Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017, ad oggetto “Il sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna”;
Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina:
1) di richiamare integralmente le considerazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
2) di individuare, ai sensi del D.M. 20 dicembre 2013, le “aree contaminate”, le “aree di sicurezza” e le “aree di contenimento”, così come indicato nella cartografia allegata quale parte integrante alla presente determinazione e in quella consultabile a maggior dettaglio sul seguente sito internet:
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario
link “Cartografia fitosanitaria”, link “Mappa PSA”;
3) che nelle “aree di contenimento” è vietata l’attività vivaistica per la produzione e il prelievo di materiale di moltiplicazione del genere Actinidia, fatto salvo per le coltivazioni effettuate in una struttura con un grado di isolamento e protezione dall’ambiente esterno tale da escludere efficacemente l’ingresso del batterio Pseudomonas syringae pv. actinidiae (colture protette);
4) che, al di fuori delle “aree di contenimento” e delle “aree di sicurezza” delle aree contaminate, i nuovi campi di produzione vivaistica di Actinidia, ai sensi del citato D.M. 20 dicembre 2013 e della citata decisione della Commissione 5 dicembre 2012 (Allegato II, punto 2, lett. e), devono distare almeno 500 metri da frutteti di Actinidia nei quali è stato rilevato il batterio Pseudomonas syringae pv. actinidiae e 4.500 metri da focolai attivi di PSA;
5) che le disposizioni recate dal presente atto manterranno validità fino alla sua modifica o alla sua revoca;
6) di trasmettere integralmente il presente atto al Servizio Fitosanitario Centrale presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
7) di provvedere alla pubblicazione integrale della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, al fine di garantirne la più ampia diffusione.
L'inosservanza delle prescrizioni sopra impartite sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 54, comma 23, del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214.
Il Responsabile del Servizio
Stefano Boncompagni