n.283 del 05.09.2018 periodico (Parte Seconda)

Modifica al PRT 2018-2020 di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1179/2018 limitatamente alla sottoscrizione dell'Accordo tra Unioni cd Avviate, Comuni aderenti e Regione. Proroga termine (L.R. n. 21/2012 e ss.mm.ii.)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto il capo IV della L.R. n. 21/2012 e ss.mm.ii. che prevede misure incentivanti a favore delle Unioni di Comuni e individua (art. 26) nel Programma di riordino territoriale (PRT) lo strumento per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi annuali a sostegno delle predette Unioni;

Dato atto che:

- il nuovo PRT 2018-2020, approvato con propria deliberazione n. 1129 del 23 luglio 2018, dispone una disciplina differenziata dei contributi per gruppi di Unioni ed in particolare per le Unioni che, in base alle loro condizioni, rientrano nel gruppo delle Unioni cosiddette Avviate prevede un piano di sviluppo triennale per l’incremento delle gestioni associate e il rafforzamento amministrativo;

- il nuovo PRT ha stabilito che per l’annualità 2018 le domande di contributo siano presentate da tutte le Unioni entro il 10 settembre;

- in base al PRT, per accedere ai contributi annualità 2018, entro la predetta scadenza perentoria occorre presentare la domanda, una serie di allegati ed aver effettuato determinati adempimenti (alcuni comuni a tutte le Unioni altri specifici per ciascun gruppo di Unioni);

- per lo specifico gruppo delle Unioni cd Avviate, che risultano quelle più in difficoltà dal punto di vista organizzativo e/o gestionale, il PRT richiede, entro lo stesso termine di presentazione della domanda, un adempimento ulteriore, ossia la deliberazione da parte dei consigli dell’Unione e di almeno l’80% dei suoi Comuni e la successiva sottoscrizione di un accordo tra la Regione, l’Unione ed i Comuni (v. cap. 8 §3 del PRT), contenente gli impegni per il triennio di validità del PRT;

- tenuto conto che l’adempimento procedurale di cui trattasi viene a cadere in gran parte nel periodo feriale estivo, alcune Unioni hanno fatto presente che i loro Comuni o alcuni di essi non riescono a riunire in modo valido i consigli in tempo utile (tenuto conto dei vari passaggi procedurali obbligatori per legge) e rischiano di non riuscire ad accedere alle risorse del PRT;

Ritenuto:

- opportuno non penalizzare proprio le Unioni Avviate, che il nuovo PRT, così come impostato e articolato, si pone l’obiettivo di sostenere e sviluppare;

- nel contempo di salvaguardare l’interesse di tutte le Unioni ad una rapida conclusione dell’istruttoria delle domande di contributo al fine di giungere ad una sollecita concessione e successiva liquidazione dei contributi di cui trattasi;

- di confermare quindi il termine perentorio, a pena di esclusione, del 10 settembre per la presentazione della domanda da parte di tutte Unioni, ma di differire la sottoscrizione dell’accordo tra la Regione, l’Unione ed i Comuni previsto per le Unioni Avviate non oltre il 25 settembre;

- di stabilire di conseguenza l’esclusione della domanda presentata da un’Unione avviata qualora, entro il termine perentorio del 25 settembre, non sottoscriva l’accordo di cui trattasi;

Ritenuto di conseguenza di modificare le seguenti parti del PRT di cui alla propria deliberazione n. 1179/2018:

- al cap.8. Condizioni particolari per le Unioni avviate nella disposizione “In Particolare, alle Unioni Avviate si richiede entro i termini di presentazione della domanda per i contributi del PRT-annualità 2018, la sottoscrizione di un Accordo triennale tra Regione, Unione e Comuni secondo lo schema allegato (Allegato 3)” la frase “entro i termini di presentazione della domanda” è sostituita con la frase “entro il 25 settembre 2018”;

- nell’Allegato 4 - La domanda di contributo, il punto “7) è stato sottoscritto l’accordo triennale tra Regione, Unioni e Comuni (solo qualora trattasi di Unione avviata)” è sostituito dal seguente punto: “7) è in corso di perfezionamento l’accordo triennale tra Regione, Unione e Comuni, che l’Unione si impegna a sottoscrivere entro il 25 settembre 2018, pena l’esclusione della domanda (solo qualora trattasi di Unione avviata)”;

Ritenuto di precisare che il modello di domanda allegato al PRT 2018-2020, approvato con propria deliberazione n. 1179/2018 e pubblicato può essere utilizzato ed è comunque valido per le altre Unioni (in sviluppo e mature) mentre quelle avviate devono utilizzare, per l’annualità 2018, il modello modificato allegato parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, a pena di inammissibilità (v. allegato);

Visti:

- la L.R. 26 novembre 2001 n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 37, comma 4;

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 26, comma 1;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.ii., per quanto applicabile;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 “Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 43/2001”;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 1107 del 11 luglio 2016 “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 1059 del 3 luglio 2018 recante “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle direzioni generali, agenzie e istituti e nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (rasa) e del responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 93 del 29 gennaio 2018 recante “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020”, ed in particolare l’allegato B) “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020”;

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore al Bilancio, Riordino Istituzionale, Risorse Umane e Pari opportunità, Emma Petitti;

A voti unanimi e palesi

delibera

1) di modificare il PRT 2018-2020 approvato con propria deliberazione n. 1179/2018, differendo al 25 settembre 2018 il termine perentorio per la sottoscrizione, da parte delle Unioni Avviate e dei loro Comuni (almeno l’80% di essi), dell’Accordo triennale tra Regione, Unione e Comuni, previsto al cap. 8 “Condizioni particolari per le Unioni Avviate”, a pena di esclusione della domanda di contributo;

2) di modificare di conseguenza le seguenti parti del PRT 2018-2020:

- al cap.8. Condizioni particolari per le Unioni Avviate nella disposizione “In Particolare, alle Unioni Avviate si richiede entro i termini di presentazione della domanda per i contributi del PRT-annualità 2018, la sottoscrizione di un Accordo triennale tra Regione, Unione e Comuni secondo lo schema allegato (Allegato 3)” la frase “entro i termini di presentazione della domanda” è sostituita con la frase “entro il 25 settembre 2018”;

- nell’Allegato 4 - La domanda di contributo, il punto “7) è stato sottoscritto l’accordo triennale tra Regione, Unioni e Comuni (solo qualora trattasi di Unione avviata)” è sostituito dal seguente punto: “7) è in corso di perfezionamento l’accordo triennale tra Regione, Unione e Comuni, che l’Unione si impegna a sottoscrivere entro il 25 settembre 2018, pena l’esclusione della domanda (solo qualora trattasi di Unione avviata)”;

3) di confermare che la domanda di contributo da parte delle Unioni Avviate deve essere comunque presentata, come quella delle altre Unioni, entro il termine perentorio del 10 settembre 2018; le Unioni cd Avviate devono utilizzare il modello di domanda allegato alla presente deliberazione, per le altre Unioni è valido indifferentemente il modello di domanda approvato con la citata propria deliberazione n.1179/2018 o quello allegato parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

4) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

5) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

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