n.341 del 02.12.2021 (Parte Seconda)

Bilancio consolidato della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2020. (Delibera della Giunta regionale n. 1785 del 2 novembre 2021)

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 1785 del 2 novembre 2021, recante ad oggetto "Bilancio consolidato della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2020”;

Preso atto:

- del parere favorevole espresso dalla commissione referente "Bilancio, affari generali ed istituzionali" di questa Assemblea legislativa, giusta nota prot. PG/2021/26312, in data 22 novembre 2021;

- del parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei conti sulla proposta della Giunta regionale n. 1785 del 2 novembre 2021 (qui allegato);

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

delibera

-di approvare le proposte contenute nella deliberazione della Giunta regionale progr. n. 1785 del 2 novembre 2021, sopra citata e qui allegata quale parte integrante e sostanziale;

-di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 NOVEMBRE 2021, N.1785

Bilancio consolidato della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2020

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42 “Delega al Governo in materia di Federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione";

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e ss.mm.ii.;

Richiamati, in particolare, l'articolo 11 bis, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., con il quale si dispone che gli enti di cui all’articolo 1, comma 1, del suddetto decreto, tra cui le regioni, predispongano il bilancio consolidato con i propri enti strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati dal Principio contabile applicato al bilancio consolidato n. 4/4 e ss.mm.ii.;

Considerato che il suddetto Principio applicato definisce la funzione del Bilancio consolidato quale documento contabile consultivo primario che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del Gruppo degli enti consolidati;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 2005 del 28 dicembre 2020 con cui è stato definito il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) e sono stati individuati gli enti, le aziende e le società da includere nel Perimetro di consolidamento;

Dato atto che con successiva deliberazione n. 1623 del 18 ottobre 2021 si è ritenuto opportuno aggiornare il GAP ed il Perimetro di consolidamento a seguito dell’approvazione dei Bilanci 2020 degli enti e degli organismi strumentali nonché delle società controllate e partecipate dalla Regione;

Considerato altresì che, ai sensi degli articoli 11ter, 11-quater e 11-quinques richiamati e del Principio contabile applicato n. 4/4 sopracitato, costituiscono componenti del GAP della Regione:

1)gli organismi strumentali, come definiti dall’articolo 1, comma 2, lettera b) del citato decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della Regione stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato. Rientrano all’interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile, sono privi di personalità giuridica;

2)gli enti strumentali controllati dalla Regione, come definiti dall’articolo 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei confronti dei quali la Regione esercita una delle condizioni di controllo previste dalla normativa vigente;

3)gli enti strumentali partecipati dalla Regione, come definiti dall’articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la Regione ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;

4)le società controllate dalla Regione, come definite dall’articolo 11-quater, nei confronti dei quali la Regione esercita una delle condizioni di controllo previste dalla normativa vigente;

5)le società partecipate dalla Regione, come definiti dall’articolo 11-quinques, costituite dalle società nelle quali la Regione, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabile in Assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotate;

Dato atto che, come previsto dall’Allegato 4/4 al Principio contabile, non sono compresi nel Perimetro di consolidamento gli enti, le aziende e le società per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale mentre vengono inclusi quelli in liquidazione;

Dato che gli enti strumentali delle società compresi nell’elenco denominato GAP possono essere esclusi dal Perimetro del consolidamento nel caso in cui il bilancio di un componente del gruppo risulti irrilevante ai fini della rappresentazione corretta e veritiera della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del Gruppo;

A tal fine, con riferimento all’esercizio 2020 e successivi, possono essere considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei parametri indicati dalla normativa vigente (totale dell’attivo, patrimonio netto e totale dei ricavi caratteristici), un’incidenza inferiore al 3% rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della Regione. La valutazione di irrilevanza deve essere, inoltre, formulata, come previsto dall’art. 3 del Principio contabile, sia con riferimento al singolo ente o società, sia all’insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi “in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento.” Pertanto, ai fini dell’esclusione per irrilevanza, a decorrere dall’esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati un’incidenza inferiore al 10% rispetto ai valori della Capogruppo;

Analogamente possono essere esclusi dal Perimetro di consolidamento gli enti per i quali risulta impossibile reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate;

Considerato che la Giunta regionale, fin dal primo Bilancio consolidato della Regione, approvato nel 2017 con riferimento al 2016, ha adottato un criterio estensivo, rispetto al quadro normativo allora vigente, valutando di includere la totalità degli enti strumentali controllati e delle società controllate in house a prescindere dagli esiti derivanti dall’applicazione dei criteri di rilevanza;

Considerato altresì che tale estensione era stata motivata dalla volontà di offrire una rappresentazione corretta e veritiera delle componenti economiche, patrimoniali e finanziarie del Gruppo e per accrescere la “governance” nei confronti delle proprie società e dei propri enti strumentali controllati;

Dato atto che tale scelta era peraltro risultata anticipatoria e perfettamente coerente con il principio contabile 4/4, così come modificato dal successivo Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 agosto 2017 “Aggiornamento degli allegati del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;

Considerato che, anche per il 2020, con la già richiamata deliberazione n. 2005 del 2020, aggiornata con successiva deliberazione n. 1623 del 2021, la Giunta regionale, in continuità con il primo anno, ha valutato di adottare un criterio estensivo nella composizione del Perimetro di consolidamento;

Acquisito il Rendiconto consolidato della Regione Emilia-Romagna della Giunta regionale e dell’Assemblea legislativa approvato con l’art. 11, della Legge regionale, 29 luglio 2021, n. 7;

Acquisiti, altresì, i bilanci di tutti gli enti e le società costituenti il Perimetro di consolidamento;

Dato atto che nel rispetto dei criteri del più volte richiamato Principio applicato 4/4, si è provveduto ad effettuare le registrazioni di preconsolidamento elidendo le operazioni infragruppo effettuate tra gli enti componenti il Perimetro di consolidamento;

Richiamato l’articolo 68, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede l’approvazione del bilancio consolidato da parte dell’Assemblea legislativa entro il 30 settembre dell’esercizio successivo a quello cui il bilancio si riferisce;

Dato atto che l’art. 11-quater, nr. 3, lett. b) della L. n 87 del 17 giugno 2021, ha concesso alle Regioni la possibilità di approvare il bilancio consolidato relativo all’anno 2020 entro il 30 novembre 2021;

Considerato che il bilancio consolidato risulta composto da:

- Relazione sulla gestione e nota integrativa;

- Conto Economico;

- Stato Patrimoniale;

Dato atto, inoltre, che sul presente provvedimento oggetto di adozione della Giunta regionale è prevista la relazione da parte del Collegio dei Revisori;

Visti:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mmm.ii;

- la propria deliberazione n. 468/2017 “Il sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna”;

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

- la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021- 2023” ed in particolare l’Allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023”;

Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 2416/2008 ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.ii., per quanto applicabile;

- n. 2013 del 28 dicembre 2020 recante “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell’ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell’IBACN”;

- n. 2018 del 28 dicembre 2020 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.”;

- n. 771 del 24 maggio 2021 “Rafforzamento delle capacità amministrative dell'ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”;

Richiamata la determinazione del 28 maggio 2021, n. 10222 ad oggetto “Conferimento incarichi dirigenziali e riallocazione posizioni Organizzative nell'ambito della Direzione generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni”;

Dato atto che il Responsabile del procedimento, nel sottoscrivere il parere di legittimità, attesta di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore al Bilancio, personale, patrimonio, riordino istituzionale, Paolo Calvano;

A voti unanimi e palesi

delibera

1) di approvare, sulla base di quanto indicato in premessa che qui si intende integralmente riportato, il "Bilancio consolidato della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2020”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di proporre all’Assemblea legislativa regionale il Bilancio consolidato, che si compone della Relazione sulla gestione e della Nota integrativa, del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale, per l’approvazione a norma di legge;

3) di trasmettere al Collegio dei Revisori dei conti il documento di cui al punto 1) per l’espressione del parere obbligatorio, a norma di legge;

4) di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul sito INTERNET della Regione, Portale “Finanze”;

5) di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.

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