n.149 del 13.05.2020 periodico (Parte Seconda)

Direttiva in materia di personale assegnato alle Strutture Speciali della Giunta regionale della XI Legislatura - Definizione limiti di spesa

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss. mm. e ii., che al Capo II del Titolo II, avente ad oggetto “Strutture speciali”, agli articoli 5 e 7 individua, in coerenza con quanto precisato all’art. 63 dello Statuto regionale, le strutture di diretta collaborazione degli organi politici della Giunta regionale, di seguito elencate:

- Gabinetto del Presidente della Giunta;

- Segreterie particolari del Presidente della Giunta regionale, del Sottosegretario alla Presidenza, del Vicepresidente della Giunta regionale e degli Assessori regionali;

Richiamati inoltre:

- l’art. 63 “Incarichi speciali” della L.R. n. 13 del 31/3/2005 “Statuto della Regione Emilia-Romagna”, che demanda alla legge regionale la disciplina sul conferimento di incarichi a tempo determinato per lo svolgimento di funzioni e per l’adempimento di compiti speciali e di consulenza attinenti, per quanto riguarda la Giunta regionale, il Gabinetto e le Segreterie particolari degli organi della Regione;

- l’art. 9 della citata L.R. 43/2001 rubricato “Personale delle strutture speciali” recentemente riformato dall’art. 2 della L.R. 21/2018, e dall’art. 4 della L.R. 5/2019, che reca la disciplina speciale in ordine alle modalità di acquisizione e del trattamento giuridico-economico dei rapporti di lavoro del personale assegnato alle strutture speciali, demandando alla Giunta e all’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa la definizione dei criteri per l’individuazione dell’ emolumento unico riconosciuto a detto personale, in sostituzione di qualsiasi voce del trattamento accessorio;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale adottate in materia in base alla normativa vigente:

- la n. 633/2007 che ha definito per la prima volta la metodologia per il controllo delle risorse per la gestione del personale nelle strutture speciali della Giunta, distinguendo tra un limite di spesa per la programmazione (Budget 1), che assicura un vincolo sulla dimensione complessiva delle strutture a diretto supporto degli organi politici, e un tetto di spesa per le risorse aggiuntive (Budget 2) che assicura un vincolo sulle spese per personale esterno ai ruoli regionali o per retribuzioni aggiuntive riconosciute al personale regionale;

- la n. 720/2010 “Direttiva in materia di acquisizione e gestione del personale delle strutture speciali della Giunta regionale”, successivamente integrata e modificata come da ultimo dalla Delibera 96/2013;

- la n. 721/2010 che ha definito i budget per la gestione del personale delle strutture speciali della Giunta, successivamente aggiornati a seguito dell’aggiornamento dei costi standard del personale e delle successive delibere di revisione e riorganizzazione dei servizi del Gabinetto del Presidente e dell’articolazione dell’Agenzia di informazione e comunicazione, come dettagliato nelle Delibere 2058/2010, 1043/2011, 1929/2011, 96/2013, 590/2014;

- la n. 2187/2015 “Istituzione della posizione di Capo Ufficio Stampa presso l’Agenzia di informazione e Comunicazione della Giunta”;

- a n. 53/2015 “Definizione dei limiti di spesa e modifiche alla direttiva in materia di acquisizione e gestione del personale delle strutture speciali della Giunta regionale”;

- La n. 622/2016 “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”, che modifica la delibera 53/2015 successivamente modificata con delibera 2187/2015 e 1212/2017;

- La n. 1212/2017 “Aggiornamenti organizzativi nell'ambito dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, della Direzione Generale risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni e modifica di un punto della direttiva in materia di acquisizione e gestione del personale assegnato alle strutture speciali della giunta regionale”

- Infine la n. 914/2019 “Definizione dei limiti di spesa e modifiche alla direttiva in materia di acquisizione e gestione del personale assegnato alle strutture speciali della Giunta Regionale”, che oltre a fissare i limiti di stesa complessivi per le strutture speciali della Giunta, aggiorna anche la direttiva approvata dalla DGR 720/2010 e già modificata dalla DGR 53/2015, alla luce delle delle nuove disposizioni introdotte in materia dalla L.R. n. 21/2018 e dalla L.R. 5/2019, all’art. 9 della L.R. 43/2001 (Allegato B);

Vista la L.R. n. 17 del 28/7/2004 e ss.mm. che all’art. 26 “Disposizioni particolari per la gestione delle attività giornalistiche” (integralmente sostituito dall’art. 9 della Legge Regionale n. 25/2017), prevede che al personale regionale, iscritto all'Ordine dei giornalisti, che svolga le funzioni giornalistiche di informazione e comunicazione sull'attività istituzionale di competenza dell'Agenzia di Informazione e Comunicazione si applica lo stato giuridico e trattamento economico del Contratto Nazionale di lavoro Giornalistico (CNLG);

Richiamato il CCNL Comparto Funzioni Locali 2016-2018 entrato in vigore il 21/05/2018 che, tra l’altro:

- al Titolo VIII riconosce aumenti ai trattamenti tabellari e accessori di tutte le categorie di inquadramento;

- introduce modifiche al sistema di inquadramento del personale in ingresso nelle categorie e richiede un riordino complessivo del sistema dei profili professionali e l’istituzione di nuovi profili a cui ricondurre le attività di informazione e di comunicazione, come previsto dall’art. 18-bis, e di “Specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico”;

Evidenziato, in particolare, che la citata Deliberazione n. 914 del 2019 dispone che al personale regionale che svolge funzioni giornalistiche con applicazione del CNLG fino alla X legislatura, ai sensi alla citata LR 17/2004, si applichi il CCNL Comparto Funzioni locali a partire dalla XI legislatura;

Dato atto che la legge di Bilancio 2020, Legge n. 160 del 2019, all’art. 1, comma 160, ha introdotto il comma 5-bis all’art. 9 della legge 150 del 2000, che dispone: “5-bis. Ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni di cui al comma 1 ai quali, in data antecedente all'entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, risulti applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza, può essere riconosciuto il mantenimento del trattamento in godimento, se più favorevole, rispetto a quello previsto dai predetti contratti collettivi nazionali di lavoro, mediante riconoscimento, per la differenza, di un assegno ad personam riassorbibile, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con le modalità e nelle misure previste dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro.”;

Dato atto inoltre che il personale di ruolo addetto alle funzioni di informazione e comunicazione e alle attività di giornalista pubblico, attualmente assegnato alla Agenzia di informazione e Comunicazione della Giunta, verrà inquadrato nei nuovi profili istituiti ai sensi dell’art. 18-bis del CCNL Comparto Funzioni locali 2016-2018 riconoscendo allo stesso un assegno ad personam riassorbibile, al fine di garantire il mantenimento del trattamento in godimento, con le modalità e nelle misure previste dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro;

Considerato che, con decreto n. 21 del 28/2/2020 si è provveduto alla nomina dei componenti della Giunta regionale per la XI legislatura e sono state specificate le relative competenze;

Ritenuto necessario, avuto a riferimento il nuovo assetto delle deleghe degli Assessori regionali, adeguare i budget di spesa per il personale delle strutture speciali della Giunta regionale garantendo la neutralità dal punto di vista finanziario, in quanto l’adeguamento corrisponde ad una ridistribuzione dei tetti di spesa delle diverse strutture mantenendo invariato il limite complessivo determinato con la delibera di Giunta 914/2019;

Valutato di ridefinire i limiti per la spesa del personale delle strutture speciali secondo la tabella allegato A) al presente atto;

Precisato che eventuali variazioni compensative tra i limiti di spesa delle segreterie particolari saranno definite dagli atti amministrativi di assegnazione del personale stesso;

Dato atto che, relativamente ai costi di personale di cui al presente provvedimento:

- i trattamenti accessori del personale assegnato alle strutture speciali della Giunta Regionale non rientrano tra le spese soggette ai limiti di cui all’art. 67 del CCNL Funzioni Locali 2016/2018 così come regolati dall’art. 23 del D.lgs. 75/2017;

- rispettano i limiti di cui all’art. 33, comma 1 del DL 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, così come meglio specificati dal DPCM 3 settembre 2019 “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni”;

- rispettano i limiti di cui all’art. 9, comma 28 del DL 78/2010;

Ritenuto altresì necessario, adeguare la “Direttiva in materia di acquisizione e gestione del personale delle strutture speciali della Giunta regionale” di cui alla delibera 914/2019, in coerenza con il nuovo assetto di competenze degli organi della Giunta nonché alla necessità di inquadrare il personale con funzioni giornalistiche nel CCNL Comparto funzioni locali, approvando una nuova disciplina nel testo nell’allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale, al fine di rendere più flessibile la gestione economica del personale tramite l’emolumento unico previsto dall’art. 9, comma 10, citato, che sostituisce qualsiasi indennità connessa a particolari funzioni nonché il compenso per il lavoro straordinario, calcolato anche tenendo conto del complessivo trattamento economico accessorio fissato dai contratti collettivi integrativi di lavoro e parametrato alle attività effettivamente assegnate anche attraverso una maggiore valorizzazione del personale con inquadramento nel comparto;

Ritenuto inoltre che la nuova direttiva trovi applicazione per ogni nuovo rapporto di lavoro instaurato successivamente alla data di adozione del presente atto;

Richiamati:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

- la propria deliberazione n. 122/2019 ad oggetto “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2019-2010” e tutti i suoi allegati;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss. mm., per quanto applicabile;

- n. 772 del 2012 “Testo unico della disciplina attuativa dell'art. 26 della l.r. 28/7/2004, n. 17 e ss.mm.ii., che detta disposizioni particolari per la gestione delle attivita' giornalistiche presso la Giunta regionale"

- n. 56/2016 recante “Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;

- n. 702/2016 recante “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali – Agenzie – Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, dell'anagrafe per la stazione appaltante”;

- n. 1107 del 11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 121 del 6 febbraio 2017 “Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”;

- n. 1059 del 3/7/2018 che ha approvato l’incarico di responsabile del Servizio Sviluppo risorse umane e organizzazione conferito con determinazione n. 9819 del 25/6/2018;

- 852 del 31/5/2019 “Aggiornamenti organizzativi nell'ambito della Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni”

Richiamate, infine:

- la propria delibera n. 468 del 10 aprile 2017, ad oggetto “Il sistema di controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale del 13 ottobre 2017, PG/2017/0660476 e PG/2017/0779385, riguardanti le disposizioni attuative della sopracitata DGR n. 486/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore al “Bilancio, Personale, Patrimonio, Riordino istituzionale”, Paolo Calvano;

A voti unanimi e palesi

delibera

Per le motivazioni in premessa esplicitate che si richiamano integralmente,

1. di approvare il testo Allegato B “Disciplina del personale assegnato alle strutture speciali della Giunta regionale”, con le annesse Appendici nn. 1, 2, 3 e 4 quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che sostituisce il precedente allegato alla propria deliberazione n. 914/2019 a partire dall’adozione del presente atto;

2. di ridefinire i budget relativi alla struttura speciale della Giunta regionale secondo quanto riportato nella Tabella dell’Allegato A quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento fissando il corrispondente limite di spesa complessivo per le strutture speciali della Giunta come segue:

 

Budget 1

Budget 2

Totale strutture speciali

8.870.000,00

4.585.000,00

3. di precisare che restano invariati i seguenti criteri di individuazione e gestione dei budget:

- eventuali superamenti delle disponibilità delle singole strutture speciali saranno gestiti mediante compensazioni tra i budget definite negli atti di assegnazione, fermo restando il rispetto del limite complessivo stabilito al precedente punto 2;

- con separati atti potranno essere acquisite unità di personale non computate nei budget sopra definiti limitatamente ai casi in cui il costo di detto personale sia a carico di contabilità speciali che ne prevedano il rimborso;

4. di stabilire fin da ora che nel periodo della prorogatio la gestione amministrativa del personale temporaneamente in servizio presso le preesistenti strutture di segreteria viene assicurata dal Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale;

5. di dare atto che:

- con successivo atto, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa, tutto il personale addetto alle attività giornalistica a cui è applicato ai sensi della L.R. 17/2004 il CNLG, attualmente assegnato alla Agenzia di informazione e Comunicazione della Giunta, verrà inquadrato nel CCNL Comparto Funzioni locali 2016-2018 come previsto all’art. 18-bis, nel rispetto della normativa vigente;

- dalla data di adozione del presente provvedimento, la delibera di Giunta n. 772 del 2012 recante “Testo unico della disciplina attuativa dell’art. 26 della L.R.28/7/2004, n.17 e ss.mm.ii., che detta “Disposizioni particolari per la gestione delle attività giornalistiche presso la Giunta regionale” deve intendersi abrogata, con le precisazioni indicate nell’allegato B riferite alla natura giuridica dell’Agenzia di informazione e comunicazione, al ruolo del Direttore e allo stato del personale;

- dalla data di adozione del presente atto si intende integralmente abrogata e sostituita dalla presente anche la delibera n. 914 del 2019;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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