n.362 del 22.12.2021 periodico (Parte Seconda)
LR. 4/2018, art. 11: Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto "Progetto di edificio artigianale VIA EMILIA per Melatello/Via Pisacane", localizzato nel comune di Forlimpopoli (FC), proposto da Antonelli Edilizia S.R.L.
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 3 della L.R. 43/01 e della Delibera 2416/2008 e s.m.i., che stabilisce che le funzioni relative ad una struttura temporaneamente priva di titolare competono al dirigente sovraordinato, dal 1 novembre 2021 Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE, PAOLO FERRECCHI
(omissis)
determina
a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “Progetto di edificio artigianale Via Emilia per Melatello/via Pisacane”, localizzato nel comune di Forlimpopoli (FC)proposto da Antonelli Edilizia S.r.l., per le valutazioni espresse in narrativa, a condizione che vengano rispettate le condizioni ambientali di seguito indicate:
1. tutte le murature/barriere acustiche descritte nello studio preliminare ambientale dovranno essere realizzate entro la data di fine lavori che dovrà essere comunicata ad Arpae-SAC di Forli-Cesena, entro 10 giorni dalla stessa. Inoltre, entro 30 giorni dalla data di fine lavori dovrà essere trasmessa ad Arpae-SAC di Forli-Cesen auna relazione descrittiva relativa alla realizzazione delle suddette murature/barriere acustiche;
2. entro la data di fine lavori dovranno essere messe a dimora, lungo l’intero perimetro caratterizzato dalle murature/barriere acustiche descritte nello studio, essenze rampicanti sempreverdi idonee alla intera copertura delle suddette strutture, ovvero analoga schermatura con piante sempreverdi a medesima funzione e dovrà essere trasmessa ad Arpae-SAC di Forli-Cesena una relazione descrittiva e fotografica del progetto realizzato, comprensiva della data di impianto entro 30 giorni dalla data di fine lavori;
3. per i due anni successivi alla data di impianto e in ogni caso fino al raggiungimento di un attecchimento atto a garantire l’autosufficienza delle essenze di cui sopra, si dovranno prevedere un’adeguata irrigazione e la sostituzione degli esemplari non attecchiti, al fine di ripristinare la densità ottimale dell’impianto e entro 30 giorni dallo scadere dei due anni dalla data di impianto, dovrà essere trasmessa ad Arpae-SAC di Forli-Cesena una relazione descrittiva e fotografica relativa alle manutenzioni eseguite ed allo stato dei luoghi;
4. dovrà essere trasmessa ad ARPAE ed alla Regione Emilia-Romagna Servizio valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale, entro 30 giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere e, ai sensi dell’art. 25 della l.r. 4/2018 e dell’art. 28, comma 7 bis del d. lgs. 152/06, la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni fino a quel momento esigibili;
b) che la verifica dell’ottemperanza delle presenti condizioni ambientali dovrà essere effettuata da ARPAE;
c) il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare;
d) di dare atto che la non ottemperanza alle prescrizioni sarà soggetta a sanzione come definito dall’art. 29 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
e) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;
f) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Antonelli Edilizia S.r.l., al Comune di Forlimpopoli, alla Provincia di Forlì-Cesena, all'AUSL Romagna, all'ARPAE di Forlì-Cesena;
g) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale nel BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;
h) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione nel BURERT;
i) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.