n.178 del 15.06.2016 periodico (Parte Seconda)

Determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione e di occupazione temporanea per i lavori di realizzazione del nuovo assetto dei trasporti ferroviari nel comune di Ferrara e collegamento diretto delle linee ferroviarie Rimini-Ferrara e Suzzara-Ferrara: 1° stralcio 2° lotto. Ditta n. 6 del piano particellare (Cavallini Carlo) Ente promotore F.E.R. Ferrovia Emilia-Romagna - Autorità espropriante - Comune di Ferrara Ufficio Espropri - Ente Beneficiario R.E.R. Regione Emilia-Romagna

L'Autorità espropriante, premesso:

con delibera di Consiglio Comunale P.G. n. 52989/10 del 23/7/2010 è stata adottata la variante al P.R.G. ai sensi dell’art. 15, co. 4 della L.R. n. 47/78 e successive modifiche ed integrazioni e degli artt. 8 e 10 L.R. n. 37/02 per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e modifica della classifica di aree interessate dai lavori di realizzazione del nuovo assetto dei trasporti ferroviari in Comune di Ferrara e collegamento diretto delle linee ferroviarie Rimini- Ferrara e Suzzara Ferrara: 1° stralcio 2° lotto, con nota del 24/08/2010, PG n. 52989/10, trasmessa alla Ditta Cavallini Carlo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 della L.R. 37/02 e successive modifiche ed integrazioni, è stata comunicata detta adozione.

Con deliberazione di Consiglio Comunale PG. 99595/11 del 13/2/2012, è stata approvata la suddetta variante al P.R.G., ai sensi dell’art. 15, comma 4, della Legge regionale n. 47/78, con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, sulle aree interessate per la realizzazione dei lavori in oggetto e che con provvedimento di Giunta Comunale PG. 103700 del 11/11/2014, dichiarato immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto definitivo della 2° perizia di variante tecnica, relativa alla realizzazione -dei lavori in oggetto, con dichiarazione di pubblica utilità.

Con il medesimo provvedimento è stato contro dedotto alle osservazioni pervenute nei termini stabiliti, dalle ditte, tra le quali la Ditta Cavallini Carlo, a seguito del deposito del progetto definitivo, ai sensi dell’art. 16 - DPR n. 327/2001 (atto notificato ai sensi dell’art. 18 L.R. 37 del 10/12/2002, PG. 110812 del 1/12/2014, ricevuto in data 10/12/2014) e si è proceduto all’adempimento delle formalità di cui all’art. 20 comma 1 - DPR n. 327/2001, mediante notifica agli interessati del 5/5/2015, PG 44371, con descrizione dei beni da espropriare e indicazioni delle somme offerte per la loro espropriazione.

A seguito di detta notifica il Signor Cavallini Carlo ha comunicato le osservazioni sotto elencate con lettera PG 55874 del 3 giugno 2015:

1) l’indennità di esproprio proposta (probabilmente determinata in base alla relazione di stima allegata alla precedente proposta del 1/12/2014 PG 110812) risulta calcolata su valori unitari medi inferiori al valore di mercato che si dovrebbero attestare a non meno di euro/mq 20,00

2) il decremento deve essere calcolato sull’intero fondo e non solo sulla porzione relittuale minore.

3) si rileva che, rispetto alla precedente relazione stima, non si è tenuto conto di una serie di danni che subirà l’azienda anche in ragione dell’occupazione temporanea di terreni, non oggetto di esproprio, durante la fase esecutiva dei lavori

4) nulla viene detto circa la precedente occupazione dei terreni che si è protratta per oltre 10 anni.

Alle osservazioni sopra riportate sono state elaborate in data 13/4/2016 controdeduzioni condivise con il RUP dell’Ente Promotore - F.E.R., che di seguito si riportano:

Per il punto 1) si precisa che l’indennità è stata calcolata tenendo conto del valore di mercato delle aree in riferimento alla legale ed effettiva potenzialità edificatoria.

Per il punto 2) si fa presente che il decremento della porzione relittuale è calcolata in base alle caratteristiche dell’intero fondo in proprietà.

Per il punto 3) si conferma che la determinazione della indennità di occupazione temporanea è onnicomprensiva dei disagi e degli eventuali danni dell’azienda.

Per il punto 4) si precisa che la indennità della occupazione temporanea pregressa, formalizzata con altra procedura nel 2002, non può essere trattata con il presente procedimento in quanto esclusa sia dal vincolo preordinato l’esproprio di cui a delibera di C. C. P.G. 99595/11 del 13/2/2012 e sia dalla dichiarazione di pubblica utilità di cui a delibera di G.C. P.G. 103700/14 del 11/11/2014.

Visto, c he l’area di sedime interessata all’opera pubblica in oggetto è:

Ditta 6 del piano particellare

Esproprio permanente, per l’area distinta al C.T. Comune di Ferrara al Foglio 194 mapp.357 di mq.4.320 e Foglio 194, mapp. 360 di mq. 1.245

Occupazione temporanea, per l’area distinta al C.T. Comune di Ferrara al Foglio 194 mapp.356/parte, e mapp. 358/parte e mapp. 359/parte per complessivi mq. 1.409

Cavallini Carlo In qualità di proprietario per 1/1 - Indennità proposta €. 103.605,67 come da relazione allegata ed

occorre portare a conoscenza dell’interessato la predetta indennità provvisoria prevista in €. 103.605,67 si determina:

di stabilire in via provvisoria l’indennità di espropriazione ed occupazione temporanea, spettante al Sig. Cavallini Carlo (ditta 6) proprietario dell’area interessata ai lavori di realizzazione del nuovo assetto dei trasporti ferroviari nel comune di Ferrara e collegamento diretto delle linee ferroviarie Rimini - Ferrara e Suzzara - Ferrara: 1° stralcio - 2° lotto, ricompresa nella relazione di stima allegata, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per l’importo di €. 103.605,67.

Qualora intenda accettare l’indennità proposta, dovrà darne comunicazione, irrevocabile a norma dell’art. 20 comma 5, TU 8 giugno 2001, n. 327, allo scrivente Servizio, qualora non intenda condividere l’indennità, potrà procedere alla designazione di un tecnico di propria fiducia ai sensi dell’art. 20, comma 7, ai fini dell’avvio del giudizio di determinazione dell’indennità definitiva con la procedura dell’art. 21 D.P.R. 327/2001.

Le occupazioni temporanee, strumentali all’opera pubblica, ai sensi dell’art. 49 TU verranno formalizzate con regolari verbali di immissione nel possesso e consistenza, all’atto della consegna dei lavori all’impresa aggiudicataria su richiesta del Promotore, si da atto che la somma relativa all’indennità è compresa nel quadro economico del progetto definitivo alla voce “acquisizione aree” il cui finanziamento è a carico tra i diversi enti sottoscrittori dell’Accordo di Programma e che sarà liquidata dall’Ente promotore e si da inoltre atto che la presente determinazione sarà notificata agli interessati nelle forme degli atti processuali civili.

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