n.31 del 10.02.2016 periodico (Parte Seconda)

Struttura sanitaria Poliambulatori di Riminiterme S.p.a., Rimini - Accreditamento di ulteriori attività ad ampliamento dell'accreditamento già concesso e rinnovato con la propria determinazione n. 5119 del 14.4.2014

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

1. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla struttura denominata Poliambulatori di Riminiterme S.p.a., sita in Viale Principe di Piemonte, 56, Rimini, l'ampliamento dell'accreditamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche, per le seguenti attività, compatibili ai requisiti applicati elencati in premessa di cui è stato verificato il possesso:

  • Visita angiologia;
  • Eco(Color)Doppler dei tronchi sovraaortici;
  • Ecografia arti superiori o inferiori o distrettuale, arteriosa o venosa;

dando mandato all'Agenzia sanitaria e sociale regionale di effettuare una visita sul campo in occasione di una prossima verifica;

2. l’ampliamento dell'accreditamento di cui al punto precedente viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e decorre dalla data del presente provvedimento;

3. di prendere atto che l’accreditamento già concesso con proprio atto n. 5119/2014, comprensivo dell'ampliamento di cui al presente provvedimento, per le attività di seguito elencate (visite ed altre prestazioni erogabili in ambulatorio medico):

  • Angiologia;
  • Cardiologia con attività di ecocardiografia ed attività di elettrocardiografia dinamica;
  • Fisiatria (Recupero e riabilitazione funzionale);
  • Presidio ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione;
  • Eco(Color)Doppler dei tronchi sovraaortici;
  • Ecografia arti superiori o inferiori o distrettuale, arteriosa o venosa;

rientra all’interno delle previsioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1604/2015 e pertanto, in virtù delle suddette disposizioni, la sua scadenza è stata prorogata al 31 luglio 2018, data entro la quale verranno adottati provvedimenti per definire le nuove condizioni per il rilascio degli accreditamenti/rinnovi;

4. di dare atto che, in caso di sussistenza di cause di decadenza nei controlli antimafia attualmente in corso, l’accreditamento già concesso verrà revocato;

5. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente all’attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

6. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

7. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

8. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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