n.92 del 06.04.2016 periodico (Parte Seconda)

Accreditamento Pubblica Assistenza Provincia di Ravenna - Sezione di Ravenna

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

-l a legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima l.r. n. 4/2008, che all’art. 9:

  • pone in capo al Direttore generale sanità e politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell’accreditamento con propria determinazione;
  • attribuisce all’Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l’accreditamento;

- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l’altro approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 2009 “Requisiti per l’accreditamento delle strutture di soccorso/trasporto infermi“ che ha approvato i requisiti per l’accreditamento delle strutture di soccorso/trasporto infermi” specificando che si intende per servizio soccorso/trasporto infermi l’attività che viene svolta con le auto mediche o le ambulanze in situazioni di emergenza-urgenza o con le sole ambulanze per attività non urgenti quali i trasporti tra ospedali o padiglioni dello stesso ospedale e fra territorio e ospedali e viceversa; tale deliberazione ha inoltre identificato come strutture oggetto dell’accreditamento le Unità Operative Mobili (UOM) la cui attività è garantita dall’impiego di ambulanze e auto mediche riconducibili normativamente a “veicoli per uso speciale” soggetti a particolari norme di trasformazione che li individuano in modo univoco. In tale contesto le “postazioni” svolgono la funzione di base di sosta e di partenza di una o più UOM.

L’Unità Operativa Mobile corrisponde pertanto alla “struttura” modulare rappresentata dalle ambulanze e auto mediche, personale e le relative clinical competence il cui utilizzo è integrato nella rete dell’offerta di prestazioni sanitarie e di emergenza, caratterizzata da specifica appropriatezza e differenziata per rispondere adeguatamente a specifici bisogni assistenziali; 

- la propria determina n. 12861 dell’1/12/2009 con la quale sono state definite le procedure e le priorità per l’accreditamento stabilendo che poteva presentare domanda di accreditamento il legale rappresentante di strutture di soccorso/trasporto infermi (allegando una dichiarazione attestante la titolarità di rapporto contrattuale o convenzionale con il Servizio sanitario regionale in essere alla data del 30 giugno 2009, specificando la tipologia di prestazioni oggetto di contratto o di convenzione); 

- la propria circolare n.6 del 20/3/2014 e successive integrazioni con la quale sono state date indicazioni alle Aziende Sanitarie in materia di accreditamento delle strutture di trasporto infermi e soccorso di cui alla DGR 44/2009; 

Viste: 

  • la nota del 14/4/2011 con cui il legale rappresentante della Associazione PA Provincia di Ravenna Sezione Comunale di Ravenna con sede legale in Ravenna, via Meucci,25 chiede l’accreditamento delle proprie UOM;

- la nota PG/2011/172489 del 15/7/2011 con la quale l’Azienda USL di Ravenna (dal 1/1/2014 confluita nell’Azienda USL della Romagna) trasmette la domanda di accreditamento istituzionale presentata dal legale rappresentante della PA Provincia di Ravenna - Sezione Comunale di Ravenna, ed evidenzia la propria valutazione positiva rispetto alle esigenze della programmazione aziendale dell'attività di emergenza territoriale e trasporto infermi; 

Riscontrato dalla documentazione pervenuta:

  • il possesso di autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie oggetto della domanda di cui alla nota PG/2015/651984 del 10/9/2015;
  • la dichiarazione di assenza di personale incompatibile;

Preso atto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia sanitaria e sociale regionale, ai sensi dall’art. 9 della l.r. n. 34/1998, e successive modifiche, tra l’altro attraverso visita su campo effettuata in data 4/2/2013, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici previsti in relazione alle attività di cui alla domanda; 

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità delle strutture formulata dall'Agenzia sanitaria e sociale regionale, trasmessa con nota n. NP/2013/9060 del 12/7/2013, conservata agli atti del Servizio Assistenza Ospedaliera; 

Richiamata la nota del Responsabile del Servizio Assistenza Ospedaliera PG/2015/583989 del 14/8/2015, con la quale si chiede al legale rappresentante della PA Provincia di Ravenna Sezione Comunale di Ravenna, un’integrazione relativa alla formazione ed ai mezzi, della documentazione presentata; 

Vista la nota prot. PG 2015/651984 del 10/9/2015 con la quale il legale rappresentante della Associazione PA Provincia di Ravenna Sezione Comunale di Ravenna ha dato risposta; 

Vista la nota prot. n. NP/2016/1429 del 1/2/2016 dell'Agenzia sanitaria e sociale regionale, che ha trasmesso il report relativo all’aggiornamento della formazione e dei mezzi delle strutture di trasporto infermi e soccorso dell’AUSL della Romagna; 

Ritenuto, in applicazione dell’art.9, co. 5, l.r. 34/98 e successive modifiche, di concedere l’accreditamento con prescrizioni, al fine di consentire a PA Provincia di Ravenna, Sezione Comunale di Ravenna, di superare le problematiche rilevate entro i termini meglio specificati al punto 1) del dispositivo del presente atto; 

Vista la Delibera n.725 del 22/12/2010 dell’Azienda Usl di Ravenna (dal 1/1/2014 confluita nell’Azienda USL della Romagna); 

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica; 

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della l.r. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie; 

Richiamato il D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.; 

Richiamato il D.Lgs. 33/2013; 

Dato atto del parere allegato; 

Su proposta del Responsabile del Servizio Assistenza Ospedaliera; 

determina: 

1) di accreditare le UOM di seguito elencate gestite da Associazione PA Provincia di Ravenna, Sezione Comunale di Ravenna con sede legale in Ravenna, Via Meucci n. 25: 

  • le UOM di trasporto non urgente indicate nella Delibera n.725 del 22/12/2010 dell’Azienda Usl di Ravenna (dal 1/1/2014 confluita nell’Azienda USL della Romagna);

con la seguente prescrizione: 

  • la formazione del personale dipendente deve essere completata almeno per il 50% (delle ore di formazione) entro il mese di settembre 2016
  • la formazione del personale dipendente deve essere completata almeno per l’80% (delle ore di formazione) entro il mese di dicembre 2016
  • la formazione del personale dipendente deve essere completata per il 100% (delle ore di formazione) entro il mese di marzo 2017;

2) di stabilire che tutti i trasporti devono essere effettuati con mezzi che rientrino nei limiti di impiego stabiliti dai requisiti di accreditamento di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 2009; 

3) di stabilire che il personale deve possedere i requisiti di clinical competence stabiliti dalla deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 2009; 

4) di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa; 

5) di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

6) di stabilire che l’accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell’art. 10 della l.r. n. 34/1998, e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

7) di dare mandato all’Azienda sanitaria di monitorare le modalità adottate per la permanenza dei requisiti e di verificare che le prescrizioni siano state ottemperate; 

8) di dare mandato all’Azienda sanitaria di monitorare la permanenza dei requisiti, anche in relazione alle specifiche caratteristiche delle Associazioni di volontariato caratterizzate dal notevole turn-over del personale volontario e dal limitato numero di ore prestate dal singolo operatore; 

9) di stabilire che è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla sede di erogazione, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate 

10) di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. 

11) di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, si darà luogo agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati.

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