n. 44 del 12.03.2010 Parte Prima)

Approvazione degli standard minimi per l'esercizio delle funzioni in materia sismica e definizione del rimborso forfettario per spese istruttorie

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Premesso che:

  • l’art. 149 della L.R. 3 del 1999 ha conferito ai Comuni l’esercizio delle funzioni in materia sismica, in ragione dell’interesse locale delle stesse funzioni e della stretta attinenza con i procedimenti abilitativi edilizi di competenza comunale;
  •  la recente L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 “Norme per la riduzione del rischio sismico”, nel confermare la delega ai Comuni, singoli o associati, richiede per l’esercizio delle funzioni in materia sismica l’osservanza di standard minimi e la costituzione di una apposita struttura tecnica di elevata professionalità, secondo criteri di adeguatezza ed efficienza dell’azione amministrativa;
  •  la stessa legge regionale prevede, in particolare:
  • che la Giunta definisca gli standard minimi per l’esercizio delle funzioni in materia sismica, riferiti alla dimensione demografica del Comune o della forma associativa, nonché alle caratteristiche della struttura tecnica competente, in ordine alla dotazione di personale avente adeguate competenze professionali;
  • che le amministrazioni comunali che intendano esercitare le funzioni in materia sismica, singolarmente o in forma associata, debbano comunicare tale volontà entro il termine di 90 giorni dall’entrata in vigore della medesima legge;
  • che i Comuni che intendono esercitare autonomamente le funzioni in materia sismica sono tenuti al rispetto degli standard minimi definiti dalla Giunta regionale e si devono impegnare ad assumere, entro un anno dall’entrata in vigore della medesima legge regionale, i necessari provvedimenti di riordino territoriale e adeguate misure organizzative e funzionali;
  • che nelle ipotesi in cui i Comuni non esprimano tale scelta, è previsto che essi si avvalgano stabilmente di strutture tecniche regionali, da costituirsi presso i Servizi tecnici di bacino;

Ritenuto opportuno definire gli standard minimi che i Comuni devono rispettare per l’esercizio in forma singola o associata delle funzioni in materia sismica, anche valutando l’esperienza pregressa dei Servizi tecnici di bacino, con l’obiettivo di assicurare l’efficienza e l’operatività delle strutture tecniche e la semplificazione delle procedure amministrative;

Ritenuto pertanto di formulare le seguenti considerazioni:

  1.  l’attività di autorizzazione e di controllo dei progetti richiede personale di elevata professionalità e specializzazione, quali ingegneri civili o figure professionali equipollenti e personale tecnico-amministrativo, per svolgere compiti di carattere preparatorio e di supporto;
  2. la soglia dimensionale di 100.000 abitanti assicura un esercizio non frammentato delle funzioni sismiche, una omogenea copertura del territorio regionale ed un numero complessivo di strutture tecniche, tale da consentire un efficace coordinamento e monitoraggio da parte della Regione delle attività svolte;
  3. un numero di 300 pratiche annue costituisce un carico di lavoro adeguato per un team di lavoro composto da 2 unità, ossia un ingegnere civile o figura equipollente e una figura tecnico amministrativa, per assicurare la tempestività e un elevato livello qualitativo della prestazione, indipendentemente dai possibili miglioramenti organizzativi e tecnologici che potranno essere attivati dopo una adeguata fase di operatività delle strutture;

Atteso che gli standard minimi, relativi alle caratteristiche della struttura tecnica e in ordine alla dotazione di personale, debbano trovare applicazione anche per i Servizi tecnici di bacino, nel caso in cui i Comuni esercitino le funzioni sismiche mediante l’avvalimento degli stessi;

Ritenuto opportuno fornire con il presente provvedimento indicazioni in merito alle modalità e ai contenuti delle comunicazioni che i Comuni devono trasmettere ai sensi dell’art. 3, commi 2, 3 e 7, della L.R. n. 19 del 2008;

Rilevato che l’art. 20 della stessa L.R. n. 19 del 2008 prevede, la corresponsione, da parte dei soggetti che richiedono il rilascio dell’autorizzazione sismica o che depositano il progetto strutturale, di un rimborso forfettario delle spese sostenute dalla struttura competente per lo svolgimento delle attività istruttorie, demandando alla Giunta regionale la definizione dell’importo del rimborso forfettario e delle modalità di versamento dello stesso;

Ritenuto, pertanto, di provvedere con il presente atto anche alla regolamentazione del rimborso forfettario per le spese istruttorie, considerando appropriato, in ordine alla sua quantificazione:

  •  differenziare l’entità del rimborso, in relazione alla tipologia degli interventi edilizi/strutturali progettati, in relazione al tipo di procedimento previsto dalla legge regionale (autorizzazione o deposito) nonché in relazione al numero delle varianti sostanziali, in considerazione del diverso grado di complessità dell’istruttoria che le strutture tecniche devono svolgere;
  • prevedere un aumento del 30% dell’entità del rimborso, dovuto per la singola pratica, per i progetti che richiedono un elevato impegno istruttorio;
  • provvedere al monitoraggio dell’adeguatezza e congruità degli importi riportati nell’Allegato, anche al fine di assicurare che gli stessi concorrano in modo significativo alla copertura delle spese per il personale, per la sua formazione e aggiornamento e per il funzionamento delle strutture tecniche competenti;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso congiuntamente dal Direttore generale “Ambiente, Difesa del suolo e della costa”, Giuseppe Bortone e dal Direttore generale “Programmazione territoriale e negoziata, Intese, Relazioni europee e Relazioni internazionali”, Enrico Cocchi, ai sensi dell’art. 37, comma 4, della L.R. n. 43 del 2001 e ai sensi della propria deliberazione n. 450 del 2007;

Su proposta congiunta dell’Assessore “Sicurezza territoriale, Difesa del suolo e della costa, Protezione civile”, Marioluigi Bruschini e dell’Assessore “Programmazione e Sviluppo territoriale, Cooperazione col sistema delle autonomie, Organizzazione”, Luigi Gilli;

 a voti unanimi e palesi

 delibera:

  1.  di approvare, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L.R. 30 ottobre 2008, n. 19, gli standard minimi per l’esercizio delle funzioni in materia sismica, relativi alla dimensione demografica del Comune o della forma associativa, nonché alle caratteristiche della struttura tecnica, di cui all’Allegato 1, facente parte integrante del presente atto;
  2.  di fornire indicazioni in merito ai contenuti e alle modalità delle comunicazioni di cui all’art. 3, commi 2, 3 e 7, della L.R. n. 19 del 2008, secondo quanto specificato nell’Allegato 2, facente parte integrante del presente atto;
  3. di stabilire, ai sensi dell’art. 20, comma 3, della L.R. n.19 del 2008, l’importo del rimborso forfettario delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie, di cui è dovuta la corresponsione per la richiesta dell’autorizzazione sismica di cui all’art. 11 della L.R. n. 19 del 2008 e per il deposito dei progetti ai sensi dell’art. 13 della medesima legge regionale, nonché le relative modalità di versamento, secondo quanto specificato nell’Allegato 3, facente parte integrante del presente atto;
  4. di dare mandato alla Direzione Generale all’Ambiente e difesa del suolo e della costa di svolgere un’attività di monitoraggio della conformità e dell’adeguatezza degli importi di cui all’Allegato 3, ai fini di un tempestivo aggiornamento degli importi;
  5. di pubblicare il presente atto deliberativo con i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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