n.146 del 09.05.2019 (Parte Seconda)
Legge regionale n. 8/1994 e Legge regionale n. 27/2000. Deliberazione n. 134/2019. Contributi a favore degli imprenditori agricoli per danni arrecati dalla fauna selvatica nell'annata agraria 2017-2018. Approvazione esito istruttorie, concessione aiuti e contestuale impegno di spesa
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Richiamate:
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche;
- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;
Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della sopra richiamata Legge Regionale n. 8/1994;
Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 "Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 “Disciplina dell’esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE”";
Richiamato in particolare l'art. 17 che prevede:
- al comma 1 che siano a carico della Regione gli oneri per i contributi relativi alla prevenzione e ai danni da fauna selvatica arrecati da:
- specie protette in tutto il territorio regionale;
- specie cacciabili di cui all’art. 18 della legge statale, all’interno delle zone di protezione di cui all’art. 19 della citata Legge Regionale n. 8/1994, nei parchi e nelle riserve naturali regionali, nonché nelle aree contigue ai parchi dove non è consentito l’esercizio venatorio;
- specie cacciabili di cui all’art. 18 della legge statale, per le quali il prelievo venatorio sia vietato anche temporaneamente per ragioni di pubblico interesse o non consentito per esigenze di carattere faunistico-ambientale o per motivazioni connesse alla gestione faunistico-venatoria del territorio;
- sconosciuti nel corso dell’attività venatoria negli istituti di cui al precedente secondo alinea;
- al comma 2 che la Regione concede contributi per gli interventi di prevenzione e per l'indennizzo dei danni:
- provocati da specie cacciabili;
- provocati nell'intero territorio agro-silvo-pastorale da specie protette, o da specie il cui prelievo venatorio sia vietato, anche temporaneamente, per ragioni di pubblico interesse;
- al comma 3, fra l’altro, che l’entità dei contributi è determinata con legge regionale di approvazione del bilancio di previsione. I contributi sono concessi entro i limiti di disponibilità delle risorse previste e nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti;
Richiamata altresì la Legge Regionale n. 27/2000 "Norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina", così come modificata dalle Leggi Regionali n. 17/2015 e n. 1/2016, ed in particolare l’art. 26 che prevede:
- al comma 1 che la Regione, al fine di tutelare il patrimonio zootecnico indennizzi gli imprenditori agricoli per perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti o da altri animali predatori, se accertate dalla Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio;
- al comma 2 che la misura del contributo e le modalità di erogazione siano definite nel medesimo atto di cui all’art. 17 della citata Legge Regionale n. 8/1994 ferma restando l’istituzione di un apposito capitolo di bilancio regionale;
Richiamati inoltre:
- il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ed in particolare gli artt. 107 e 108 del Capo I, sez. 2 relativo agli aiuti concessi dagli Stati;
- gli Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/1) ed in particolare il punto 1.2.1.5 “Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti”;
- il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo che disciplina l'assetto di incentivazione e di sostegno finanziario esclusivamente in favore delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli nel limite di Euro 15.000,00, quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali;
- il Regolamento (UE) n. 717/2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che regolamenta gli aiuti de minimis nel settore della pesca e acquacoltura nel limite di Euro 30.000,00 quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali;
Richiamata altresì la deliberazione di Giunta regionale n. 364 del 12 marzo 2018 con la quale sono stati approvati i “Criteri per la concessione di contributi per danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e per sistemi di prevenzione” in ottemperanza a quanto previsto dalle sopracitate norme comunitarie in materia di Aiuti di Stato nel settore agricolo e a seguito della prevista notifica alla Commissione Europea;
Richiamata infine la deliberazione n.134 del 28 gennaio 2019 con la quale sono state approvate le modalità di presentazione delle domande e le fasi del procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi a favore degli imprenditori agricoli per danni arrecati da fauna selvatica secondo cui:
- a conclusione dell’attività istruttoria comprensiva dell’attività peritale, i Servizi Territoriali provvedono ad assumere uno specifico atto formale nel quale sono indicate le istanze ammissibili relative alle imprese attive, la quantificazione del contributo massimo concedibile, il numero e la data di acquisizione del DURC e relativa scadenza di validità e il regime di aiuto nonché le istanze ritenute non ammissibili, con le relative motivazioni, per le quali il Responsabile del procedimento avrà espletato, ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l’interessato circa i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;
- i danni da canidi (Lupo o cane) verranno trasmessi al Servizio Prevenzione collettiva e Sanità Pubblica ad intervalli massimi di tre mesi;
- i danni riferiti a tutte le altre specie al Servizio Attività Faunistico-Venatorie e Pesca entro il 5 febbraio 2019 per i danni 2018 così come previsto al punto 3. Del dispositivo della richiamata deliberazione n. 134/2019 ed entro il 31 gennaio successivo all’annata agraria di riferimento per gli anni a seguire;
- i Servizi Prevenzione collettiva e Sanità Pubblica e Attività Faunistico-Venatorie e Pesca provvederanno a comunicare al Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentare gli elenchi delle domande ammissibili relative alle imprese attive, ivi comprese quelle soggette al controllo del rispetto dei limiti previsti dai Regg. (UE) n. 1408/2013 e n.717/2014 relativi agli aiuti in regime de minimis;
- in esito alle comunicazioni del Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari, entro 30 giorni, i Servizi Prevenzione collettiva e Sanità Pubblica e Attività faunistico-venatorie e Pesca provvederanno, operando anche le esclusioni ovvero la diminuzione degli importi in relazione agli esiti dei predetti controlli de minimis, alla concessione dei contributi e all’assunzione del relativo impegno di spesa nei limiti dell’importo destinato al finanziamento delle istanze applicando, nell’eventualità di fabbisogno superiore rispetto alla disponibilità, riduzioni proporzionali ai contributi;
- per le domande ammissibili per le quali non siano ancora conclusi i controlli relativi alla disciplina antimafia e alla regolarità contributiva, la concessione avverrà solo dopo aver accertato lo scioglimento positivo della riserva;
Atteso:
- che i Servizi Territoriali hanno provveduto a trasmettere gli atti riferiti all’esito istruttorio dai quali si riscontra il permanere di alcune pratiche sospese in attesa degli esiti di controlli presso gli Enti competenti;
- che si è provveduto a richiedere al Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari le verifiche in ordine al rispetto del limite “de minimis” per tutti i soggetti potenzialmente ammissibili, fatta eccezione per quelli per cui sono ancora in corso i predetti controlli;
Rilevato che l’importo disponibile consente di riconoscere un contributo pari al 100% degli importi richiesti corrispondenti ad euro 818.134,98;
Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;
Viste, inoltre:
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”, per quanto applicabile;
- la L.R. 27 dicembre 2018, n. 25 “disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2019-2021 (Legge di Stabilità 2019)”;
- la L.R. 27 luglio 2018 n. 26 “Bilanci di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 2301 del 27 dicembre 2018 recante: “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019–2021”;
Considerato che a seguito delle registrazioni propedeutiche all’assunzione dell’impegno è stato verificato attraverso i controlli delle visure della CCIAA che l’azienda agricola Gaudenzi Monica e la società agricola Boldini Loris e Gabriella S.S. risultano cessate e che pertanto è necessario effettuare un’ulteriore supplemento di istruttoria teso ad accertare il diritto ad ottenere la concessione del contributo, rinviando a successivi atti ogni decisione conseguente circa la concessione dei contributi di cui al presente atto;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere con la presente determinazione:
- a prendere atto dei provvedimenti trasmessi dai Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca concernenti lo stato dell'esito delle istruttorie sulle domande pervenute per l’accesso agli aiuti di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 364 del 12 marzo 2018, a favore degli imprenditori che hanno subito danni da fauna selvatica nell’annata agraria 2017-2018, secondo le procedure definite dalla deliberazione n. 134 del 28 gennaio 2019;
- a dare atto:
- che, come risulta dai predetti provvedimenti, non è stato possibile al momento concludere l’attività istruttoria per quanto attiene a controlli presso altri Enti competenti;
- che non è stato al momento possibile procedere alle verifiche del rispetto del limite “de minimis” per tutte le pratiche;
Ritenuto di approvare conseguentemente i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto, con i contenuti di seguito descritti:
- allegato 1 relativo all’elenco delle domande ammesse suddivise tra quelle soggette al regime di Aiuto di Stato, al regime de minimis nel settore agricolo ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 e al regime de minimis nel settore della pesca e acquacoltura ai sensi del Regolamento (UE) n. 717/2014;
- allegato 2, relativo all’elenco delle domande ammesse con riserva suddivise tra quelle soggette al regime di Aiuto di Stato, al regime de minimis nel settore agricolo ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 e al regime de minimis nel settore della pesca e acquacoltura ai sensi del Regolamento (UE) n. 717/2014;
- ad assumere, ricorrendo gli elementi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. in relazione alla tipologia di spesa prevista e alle relative modalità gestionali, trattandosi di contributi spettanti in relazione ai danni alle produzioni procurati da fauna selvatica, il relativo impegno di spesa per la somma complessiva di Euro 715.053,68 sul citato capitolo U78106 “contributi a imprese per interventi di prevenzione ed indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo (art.17 L.R. 15 febbraio 1994, n.8)” del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, anno di previsione 2019, approvato con deliberazione n. 2301/2018, citata che presenta la necessaria disponibilità;
- a dare atto che la procedura dei conseguenti pagamenti che saranno disposti in attuazione della presente determinazione è compatibile con le prescrizioni previste all'art. 56, comma 6, del citato D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. ii.;
- a stabilire che, successivamente alla conclusione dei controlli ancora in corso da parte dei Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca con riferimento ai requisiti di accesso e da parte del Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari relativamente al rispetto del limite “de minimis”, con propria determinazione si provvederà a prendere atto degli esiti e a disporre:
- la definitiva ammissione delle domande, la concessione degli aiuti e il relativo impegno di spesa in relazione alla conclusione dei controlli sui requisiti di accesso ovvero la loro non ammissione e le conseguenti decadenze dagli aiuti nonché le connesse operazioni contabili di accertamento delle economie di spesa;
- l’esatta definizione dell’importo dell’aiuto operando, laddove necessario, le necessarie riduzioni al fine del rispetto del limite “de minimis”;
- a dare atto che alla liquidazione ed alla richiesta di emissione dei titoli di pagamento riferiti ai beneficiari ammessi di cui all’allegato 1 e ai contributi come ridefiniti successivamente alla conclusione delle verifiche ancora in corso sui requisiti di accesso e sul rispetto del limite “de minimis” di cui all’allegato 2, si provvederà con propri atti - ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e della deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm. – effettuando, ove necessario qualora scaduto il DURC acquisito in sede istruttorio, la preliminare verifica della regolarità contributiva dell’azienda beneficiaria e ad avvenuta acquisizione della “dichiarazione di assoggettabilità alla ritenuta d’acconto del 4% irpef/ires sui contributi resa conformemente al modello disponibile sul portale E-R Agricoltura e Pesca all’indirizzo: http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/caccia/doc/modulistica;
Visti:
- il D.lgs. 14 marzo 2013 n.33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.;
- la deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021”, ed in particolare l'allegato D, recante la nuova “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013 Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021”;
Vista la L.R. del 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni;
Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 2416, in data 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007." e successive modifiche ove applicabile;
- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015” e n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 1107 dell’11 luglio 2016 recante “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell’implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 1059 del 3 luglio 2018 recante “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
Dato atto dell’allegato visto di regolarità contabile - spese;
determina:
1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono pertanto parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) di prendere atto dei provvedimenti trasmessi dai Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca concernenti lo stato dell'esito delle istruttorie sulle domande pervenute per l’accesso agli aiuti di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 364 del 12 marzo 2018, a favore degli imprenditori che hanno subito danni da fauna selvatica nell’annata agraria 2017-2018, secondo le procedure definite dalla deliberazione n. 134 del 28 gennaio 2019;
3) di dare atto:
- che, come risulta dai predetti provvedimenti, non è stato possibile al momento concludere l’attività istruttoria per quanto attiene a controlli presso altri Enti competenti;
- che non è stato al momento possibile procedere alle verifiche del rispetto del limite “de minimis”;
4) di approvare, i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto, con i contenuti di seguito descritti:
-allegato 1 relativo all’elenco delle domande ammesse suddivise tra quelle soggette al regime di Aiuto di Stato, al regime de minimis nel settore agricolo ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 e al regime de minimis nel settore della pesca e acquacoltura ai sensi del Regolamento (UE) n. 717/2014;
- allegato 2, relativo all’elenco delle domande ammesse con riserva suddivise tra quelle soggette al regime di Aiuto di Stato, al regime de minimis nel settore agricolo ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 e al regime de minimis nel settore della pesca e acquacoltura ai sensi del Regolamento (UE) n. 717/2014;
5) di assumere sul capitolo U78106 “Contributi a imprese per interventi di prevenzione ed indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo (art.17 L.R. 15 febbraio 1994, n.8)” del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, anno di previsione 2019, approvato con deliberazione n. 2301/2018 che presenta la necessaria disponibilità, l’impegno di spesa registrato al n. 3285 per complessivi Euro 715.053,68, con riferimento all’allegato 1;
6) di stabilire che, successivamente alla conclusione dei controlli ancora in corso da parte dei Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca con riferimento ai requisiti di accesso e da parte del Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari relativamente al rispetto del limite “de minimis”, con propria determinazione si provvederà a prendere atto degli esiti e a disporre:
- la definitiva ammissione delle domande, la concessione degli aiuti e il relativo impegno di spesa in relazione alla conclusione dei controlli sui requisiti di accesso ovvero la loro non ammissione e le conseguenti decadenze dagli aiuti nonché le connesse operazioni contabili di accertamento delle economie di spesa;
- l’esatta definizione dell’importo dell’aiuto operando, laddove necessario, le necessarie riduzioni al fine del rispetto del limite “de minimis”;
7) di stabilire che alla liquidazione ed alla richiesta di emissione dei titoli di pagamento riferiti ai beneficiari ammessi di cui all’allegato 1 e ai contributi come ridefiniti successivamente alla conclusione delle verifiche ancora in corso sui requisiti di accesso e sul rispetto del limite “de minimis” di cui all’allegato 2, si provvederà con propri atti - ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e della deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm. – effettuando, ove necessario qualora scaduto il DURC acquisito in sede istruttorio, la preliminare verifica della regolarità contributiva dell’azienda beneficiaria e ad avvenuta acquisizione della “dichiarazione di assoggettabilità alla ritenuta d’acconto del 4% irpef/ires sui contributi resa conformemente al modello disponibile sul portale E-R Agricoltura e Pesca all’indirizzo: http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/caccia/doc/modulistica;
5) di dare atto:
- che la procedura dei conseguenti pagamenti che saranno disposti in attuazione della presente determinazione è compatibile con le prescrizioni previste all'art. 56, comma 6, del citato D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. ii;
- che la stringa concernente la codificazione della transazione elementare, di cui agli artt. 5 e 6 del predetto D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. ed all’allegato 7 al medesimo D. Lgs., risulta essere per tutti i beneficiari indicati nell’allegato 1 la seguente:
Missione 16 - Programma 02 - Codice economico U.1.04.03.99.999 - COFOG 04.2 - Transazioni UE 8 - SIOPE 1040399999 - C.I. spesa 3 - Gestione ordinaria 3
6) di dare atto, inoltre, che, sulla base delle valutazioni effettuate da questo Servizio, la fattispecie qui in esame non rientra nell'ambito di applicazione dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";
7) di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 26, comma 2, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3 del medesimo D.Lgs.;
8) di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che si provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.
Il Responsabile del Servizio
Vittorio Elio Manduca