n.138 del 02.05.2019 periodico (Parte Seconda)

Esplicazione delle indicazioni contenute nella delibera di Giunta regionale n. 45/2002 punto 5) relativa alle manifestazioni rumorose temporanee

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la propria deliberazione n. 45 del 21 gennaio 2002 «Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

Rilevato che:

- al punto 5 dell’allegato della citata propria deliberazione n. 45/2002 sono definite manifestazioni a carattere temporaneo i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito;

- tali tipi di manifestazioni, ubicate nelle aree individuate dai Comuni ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lett. a,) della legge n. 447 del 1995, devono rispettare i limiti acustici indicati nella tabella 1 allegata e viene espressamente chiarito che la tabella 1 fornisce, in via del tutto indicativa, per ogni specifico sito individuato nell’ambito territoriale, anche una proposta di durata degli eventi e di numero di giornate massime previste;

- nelle altre aree, viene indicato che tali manifestazioni sono consentite secondo i criteri ed i limiti indicati in tabella 2;

Rilevato che possono sorgere dubbi interpretativi circa la portata prescrittiva o indicativa della durata degli eventi e del numero di giornate massime previste alla tabella 2 riportata all’allegato alla propria deliberazione n. 45/2002;

Richiamata la nota del 16/7/2002 (prot. n. AMB/02/19591) con la quale era già stato chiarito, in via tecnica, che la disciplina in merito al numero massimo di giornate e alla durata degli eventi contenuta in tabella 2 è solo indicativa e non prescrittiva e che è demandato alle singole amministrazioni locali, la definizione di tali elementi in relazione al sito di svolgimento;

Ritenuto, in ogni caso, per ragioni di certezza, ribadire la corretta interpretazione della disposizione richiamata;

Richiamati:

- Il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2019 -2021”, ed in particolare l’allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm.ii, per quanto applicabile;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 702 del 16 febbraio 2016 “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali – Agenzie – Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe della stazione appaltante”;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art.43 della L.R. 43/2001”;

- n. 1107 del 11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 1059 del 3 luglio 2018 “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna”;

Viste inoltre le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna;

A voti unanimi e palesi

delibera:

per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di dare atto che il limite orario, la durata e il numero massimo di giorni per sito previsto alla tabella 2, dell’allegato alla propria deliberazione n. 45 del 2002 per le tipologie di manifestazioni ivi indicate hanno valenza indicativa e che gli stessi vanno determinati negli appositi atti comunali ferma restando la valenza prescrittiva dei limiti acustici;

2. di trasmettere la presente deliberazione ai Comuni della Regione Emilia-Romagna;

3. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

4. di pubblicare la presente deliberazione in versione integrale, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina