n.65 del 27.04.2011 periodico (Parte Seconda)

Accreditamento ex art. 26 L. 833/78 "Villa Salus Srl" Viserbella di Rimini RN

IL DIRETTORE 

Visto l’art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

la Legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all’art. 9:

  • pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell’accreditamento con propria determinazione;
  • attribuisce all’Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l’accreditamento;

la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l’altro approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Richiamate le proprie determinazioni n. 15355 del 30/12/2010 e n. 1842 del 21/2/2011 con le quali è stato concesso l’accreditamento alla StrutturaVilla Salus Srl, con sede di riferimento in Viserbella di Rimini (RN), Via Porto Palos n. 93;

Ravvisato che per mero errore materiale negli atti in argomento non sono stati ricompresi i posti letto di riabilitazione (ex art. 26 L. 833/78) – residenziali;

Ribadito che l’accreditamento in argomento decorre dalla data di adozione del sopra richiamato provvedimento n. 15355 del 30/12/2010;

Considerato pertanto necessario provvedere alla rettifica dei provvedimenti di accreditamento in argomento a favore della StrutturaVilla Salus S.R.L., con sede di riferimento in Viserbella di Rimini (RN), Via Porto Palos n. 93, confermando la decorrenza, gli effetti, i contenuti ed i vincoli stabiliti nelle proprie determinazioni n. 15355 del 30 dicembre 2010 e n. 1842 del 21 febbraio 2011 che conservano, pertanto, integrale validità;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio; 

determina 

Per quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente richiamato: 

1. di rettificare le proprie determinazioni n. 15355 del 30/12/2010 e n. 1842 del 21/2/2011 con le quali è stato concesso l’accreditamento nei confronti della Struttura Villa Salus Srl, con sede legale in Rimini (RN), Via Porto Palos n. 93, inserendo tra le attività accreditate i posti letto residenziali ex art. 26, L. 833/78; 

2. di concedere l’accreditamento nei modi e nei limiti sotto definiti: 

  • Lungodegenti;
  • Istituto di riabilitazione (ex art. 26 L.833/78) – residenziale
  • Funzioni ambulatoriali esercitate in autorizzazione 
  • ;

3. di dare atto che a seguito delle modifiche di cui al punto 1) e 2) la Struttura risulta accreditata secondo quanto indicato negli atti di autorizzazione vigenti alla data del 31/12/2010; 

4. di confermare la decorrenza, dell’accreditamento dalla data di adozione della determinazione 15355 del 30/12/2010; 

5. di confermare gli effetti, i contenuti ed i vincoli stabiliti nelle proprie determinazioni n. 15355 del 30/12/2010 e n. 1842 del 21/2/2011 che conservano, pertanto, integrale validità; 

6. di specificare ulteriormente che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l’accreditamento non costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo, relativamente alle attività e prestazioni fattivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica; 

7. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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