n.377 del 21.12.2022 periodico (Parte Seconda)

Reg. Reg. n. 41/01 art. 5 e seguenti – Ferrara Marco E Piva Anna. Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Sarmato (PC), località Via Zuccherificio n.1, ad uso igienico ed assimilati (lavaggio automezzi e pavimenti e irrigazione aree verdi) - Proc. PC21A0055 (in sostituzione del pozzo Cod. Proc. PC08A0064) - SINADOC 25983/2021

LA DIRIGENTE RESPONSABILE

(omissis)

determina

1. di assentire i sigg. Ferrara Marco (C.F. FRRMRC64C
24B300A) e Piva Anna (C.F. PVINNA69L66C261I), entrambi residenti in Comune di Castel San Giovanni (PC), Via Ciceri Carlo n. 4, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC 21A0055, ai sensi dell’art. 5 e ss R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)

  • destinazione della risorsa ad uso igienico ed assimilati (lavaggio automezzi e pavimenti e irrigazione aree verdi);
  • portata massima di esercizio pari a l/s 1,5;
  • volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 7.741; (omissis)

2. di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2031; (omissis)

Estratto disciplinare (omissis)

articolo 7 - obblighi del concessionario

1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. (omissis)

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