n.259 del 17.08.2022 periodico (Parte Seconda)

Direttive per il coordinamento e la semplificazione delle attività dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) relativamente ai piani di monitoraggio e controllo previsti nelle autorizzazioni AIA

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera

per le motivazioni indicate in parte narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare, in attuazione dell’art. 15, della L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. e del “Patto per la semplificazione” allegato al “Patto per il lavoro e il clima”, le direttive per il coordinamento e la semplificazione delle attività dell’Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) relative ai piani di monitoraggio e controllo previsti nelle autorizzazioni AIA, come di seguito specificato;

2. di stabilire, per le finalità di cui al punto 1, che:

2.1 eventuali analisi di campioni prelevati su punti di prelievo parziali aggiuntivi a carico del gestore dell'impianto oppure da parte dell'organo di controllo, possono avere esclusivamente carattere conoscitivo, e pertanto non devono essere oggetto di limiti di emissione e di controlli finalizzati alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione;

2.2. in particolare, i controlli conoscitivi e il monitoraggio di parametri tecnici devono avere anche la caratteristica di una durata prefissata e limitata nel tempo per poi giungere ad una conclusione rispetto alle ipotesi che hanno determinato l’opportunità di prevedere tali controlli o rispetto alla necessità di presentazione di determinati studi o progetti di miglioramento;

2.3. nei casi di convogliamento delle emissioni di più impianti in uno o più punti di emissione comuni i monitoraggi conoscitivi in punti di prelievo parziali aggiuntivi e il monitoraggio di parametri tecnici devono avere le caratteristiche di seguito descritte:

  1. emissioni convogliate ad un unico punto emissivo, originate da impianti che, anche saltuariamente, possono funzionare in condizioni diverse dalle condizioni rappresentative di esercizio, dotati ciascuno di un proprio sistema di abbattimento con funzionamento indipendente: monitorare in tali condizioni, nei punti di misurazione parziali, almeno due volte l’anno, il corretto funzionamento dei sistemi di abbattimento delle emissioni;
  2. emissioni convogliate ad un unico punto emissivo, originate da impianti che, operano di regola contestualmente nelle condizioni rappresentative di esercizio e dotati ciascuno di un proprio sistema di abbattimento con funzionamento indipendente: monitorare, almeno una volta l’anno, il corretto funzionamento dei sistemi di abbattimento delle emissioni;
  3. emissioni convogliate ad un unico punto emissivo, dotate di unico sistema di trattamento o prive di trattamento: si ritengono non necessari monitoraggi conoscitivi in punti di prelievo parziali;

2.4. per le emissioni descritte al punto precedente, lettere a) e b), qualora, a seguito degli esiti dei monitoraggi, svolti in un periodo di almeno 3 anni, si rilevi una condizione di stabilità che dimostri il corretto funzionamento dei sistemi di abbattimento ai fini dei limiti e delle condizioni inseriti in autorizzazione ai sensi dell’art. 269 comma 4, lettera b, il gestore potrà chiedere una modifica delle condizioni di monitoraggio, escludendo dagli autocontrolli i campionamenti su punti di prelievo parziali. Qualora gli esiti dei monitoraggi dimostrino il mancato rispetto delle condizioni previste nell’AIA, la necessità di tali controlli potrà essere mantenuta o potrà essere richiesta al Gestore la presentazione di studi o progetti di miglioramento, compresa la separazione dei punti emissivi convogliati;

2.5. i monitoraggi di parametri tecnici e le relative modalità di comunicazione dei dati, qualora non rientrino nelle casistiche descritte nell’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 29-sexies del Dlgs n. 152/2006, ovvero quando non sostituiscano un valore limite di emissione, siano inseriti nella sezione non prescrittiva dell’AIA denominata “indicazioni gestionali”. Un successivo eventuale inserimento degli stessi come prescrizione nel Piano di Monitoraggio e controllo potrà avvenire solo a fronte di motivate ragioni, quali esiti non favorevoli dei monitoraggi effettuati o grave inadempienza del gestore al termine del periodo fissato;

2.6. occorre garantire la semplificazione e l’efficacia dell’azione amministrativa in occasione di modifiche o riesami su verifica da parte di ARPAE o su richiesta del gestore dell’impianto, per le autorizzazioni che abbiano previsto tale tipologia di controlli all’interno del PMC;

2.7. occorre proseguire, da parte di ARPAE, il lavoro per eliminare eventuali riferimenti generici alle tabelle delle norme settoriali e individui gli specifici parametri di controllo caratterizzanti l’installazione ad ogni richiesta di modifica avanzata dal gestore o riesame dell’autorizzazione: di tale attività ARPAE deve relazionare annualmente entro il 28/02 alla struttura competente della Regione;

3. di dare atto che per quanto riguarda gli obblighi di trasparenza e pubblicità si provvederà ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 della Regione;

4. di pubblicare la presente deliberazione per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;

5. di trasmettere copia della presente deliberazione ad ARPAE e alle Associazioni di rappresentanza delle imprese a livello regionale.

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