n.164 del 21.06.2023 periodico (Parte Seconda)
Approvazione protocollo di intesa tra la Regione Emilia-Romagna e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Direzione regionale Emilia-Romagna - per la promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro mediante lo sviluppo di interventi congiunti
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che:
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. nel definire le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi prevede all’articolo 15 la possibilità per le Amministrazioni Pubbliche di concludere Accordi tra loro per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;
- le vigenti leggi attribuiscono alle Regioni specifiche competenze in materia di sicurezza del lavoro, concorrenti sul piano legislativo, esclusive su quello amministrativo;
- la Regione Emilia-Romagna esercita le proprie competenze ai sensi dell’articolo 117, comma terzo, della Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali riservati alla legislazione statale in materia di tutela e sicurezza del lavoro;
Richiamati:
- il D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, recante “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della Legge 17 maggio 1999, n. 144” che ha rimodulato ed ampliato i compiti dell’INAIL, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, tutela comprensiva di interventi prevenzionali, curativi, riabilitativi e di reinserimento dei lavoratori disabili;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 recante “Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81” ed i successivi decreti attuativi, ed in particolare l’articolo 10 che prevede che le Regioni e altre Istituzioni ed Organismi, tra cui l'INAIL, svolgano attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- la Legge 30 luglio 2010, n. 122 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” che, tra l’altro, ha previsto la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. ed ha istituito un polo unico per la salute e la sicurezza sul lavoro attraverso l’accorpamento in INAIL delle funzioni già attribuite all’IPSEMA ed all’ISPESL, divenendo l’Ente Pubblico Nazionale del sistema istituzionale avente compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di supporto al Servizio Sanitario Nazionale come previsto dall’art. 9, comma 6, lettera h, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- il Piano triennale INAIL per la Prevenzione 2022-2024 approvato con Delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (CIV) n. 15 del 28 dicembre 2022 - strumento di riferimento per attuare politiche di prevenzione partecipate in sinergia con le Istituzioni e le Parti Sociali – che prevede la collaborazione con la Regione quale modalità primaria con la quale INAIL esercita, a livello territoriale, le competenze ex art. 10 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025, approvato con l’Intesa sancita in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in data 6 agosto 2020, con Repertorio Atti n. 127/CSR, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, che rafforza una visione che considera la salute come risultato di uno sviluppo armonico e sostenibile dell’essere umano, della natura e dell’ambiente (One Health) e, scegliendo di sostenere il riorientamento di tutto il sistema della prevenzione verso un approccio di Promozione alla Salute, intende consolidare l’attenzione sulla centralità della persona;
- il Macro Obiettivo di Salute M04 “Infortuni e incidenti sul lavoro, malattie professionali” individuato nel succitato PNP 2020-2025 che è stato declinato in Obiettivi Strategici di promozione e prevenzione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sviluppati in Programmi Predefiniti (PP) con caratteristiche uguali e vincolanti per tutte le Regioni e le Province Autonome e monitorati attraverso indicatori e relativi valori attesi uguali per tutte le Regioni e le Province Autonome e Programmi Liberi (PL) che sviluppano Obiettivi Strategici non coperti dai PP o coperti solo in parte dai PP;
- la propria deliberazione n. 1855 del 14 dicembre 2020 con la quale è stata recepita la succitata Intesa Stato-Regioni concernente il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025 che prevede da parte delle Regioni la condivisione e l’impegno all’adozione, nei Piani Regionali della Prevenzione (PRP), della visione, dei principi, delle priorità e della struttura del PNP;
- il Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2021-2025, approvato con propria deliberazione n. 2144 del 20 dicembre 2021, che riprendendo gli obiettivi, i programmi e le azioni previsti dal Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025 prevede quattro azioni trasversali: comunicazione, equità, formazione e intersettorialità, quest’ultima quale elemento cardine della pianificazione e dell’azione per lo sviluppo di un confronto e di una collaborazione strutturati con Enti e Parti Sociali, su obiettivi e strumenti per le attività di prevenzione, controllo e informazione, da attuare nell’ambito del Comitato di Coordinamento di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- il Documento Regionale in materia di "Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro", quale strategia attuativa del Patto per il Lavoro e per il Clima, approvato con propria deliberazione n. 1533 del 19 settembre 2022, con il quale la Regione e il Partenariato Istituzionale, Economico e Sociale, condividendo un progetto di rilancio e sviluppo dell’Emilia-Romagna fondato sulla sostenibilità e volto prioritariamente a generare lavoro di qualità, hanno stabilito tre ambiti prioritari di interesse per la riduzione degli infortuni gravi e mortali: Edilizia, Agricoltura e Logistica, nonché conferma che l’Organismo di Coordinamento sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro è il Comitato Regionale di Coordinamento, in applicazione dell’art. 7 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e del D.P.C.M. 21/12/2007, e che tale Comitato ha l’obiettivo di realizzare una programmazione coordinata di interventi di prevenzione e di vigilanza nel rispetto delle indicazioni e dei criteri formulati a livello nazionale, ed è coordinato dall’Assessore alle Politiche per la Salute;
Rilevato che:
- la normativa vigente impegna le Regioni e l'INAIL a coordinare le proprie competenze in funzione di una efficace e piena tutela dei lavoratori sviluppando iniziative condivise volte alla semplificazione dei procedimenti e all'omogeneità delle politiche e degli interventi di prevenzione, evitando sovrapposizioni e duplicazioni e privilegiando i profili sostanziali della sicurezza e salute;
- il "Sistema" della Prevenzione e Vigilanza sui Luoghi di Lavoro delineato dal Titolo I del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., fondato sulla compartecipazione di tutti i Soggetti Istituzionali e Organismi Sociali competenti, riconosce alle Regioni e alle Province Autonome un ruolo centrale in materia di programmazione degli obiettivi e degli interventi da realizzare in ambito regionale;
Considerato che:
- le Parti firmatarie del presente Protocollo d’Intesa – le cui finalità sono state condivise in seno al Comitato di Coordinamento ex art. 7 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.- si pongono l’obiettivo di realizzare azioni sinergiche, con riferimento ai campi di intervento in materia di salute e sicurezza ritenuti prioritari nell’ambito del “Sistema Regionale della Prevenzione sui Luoghi di Lavoro”;
- nell’ottica dell’intersettorialità, più volte richiamata dal Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 e dal Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025, tali azioni potranno coinvolgere anche altri Soggetti Istituzionali e Intermedi, interessati al tema della prevenzione sul territorio regionale, al fine di dare vita a una “Rete” integrata di rapporti e collaborazioni, sulla base degli indirizzi e della pianificazione delle attività emersi in seno al Comitato Regionale di Coordinamento di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- il coordinamento e l’integrazione delle azioni che si intendono realizzare congiuntamente, sia a livello di programmazione che a livello attuativo, trovano, pertanto, nel Comitato Regionale di Coordinamento il luogo di confronto e sintesi per individuare le priorità, i piani operativi e le risorse per l’attuazione e la valutazione delle politiche regionali di salute e sicurezza sul lavoro, partendo dai già citati programmi e relativi indicatori di risultato del Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025;
- la Regione e l’INAIL riconoscono, anche alla luce dell'attuale quadro infortunistico regionale e delle dinamiche del sistema produttivo, la necessità di potenziare il Sistema Regionale della Prevenzione attraverso l'incremento e l'interscambio dei propri patrimoni conoscitivi, intensificando le azioni sinergiche dirette al contrasto degli infortuni e delle malattie professionali, con particolare attenzione alle esigenze di tutela delle fasce più deboli e superando le differenze di genere e di nazionalità;
- la promozione, la diffusione ed il consolidamento della cultura della salute e della sicurezza in ogni ambiente di vita, studio e lavoro costituiscono obiettivi primari per la Regione e per l’INAIL e che, pertanto, entrambi intendono proseguire la proficua collaborazione diretta all'adozione di misure condivise per migliorare la qualità e le condizioni di lavoro e per favorire la competitività e la sostenibilità dei sistemi di sicurezza sociale;
Rilevato che la Regione Emilia-Romagna e la Direzione Regionale INAIL Emilia-Romagna individuano la necessità di sviluppare una collaborazione finalizzata alla realizzazione di un programma di azioni e interventi diretti a rafforzare il Sistema Regionale della Prevenzione, con particolare riguardo alla promozione della cultura della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro e ai temi del Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025;
Evidenziato che le Parti concordano di individuare congiuntamente gli ambiti di intervento, in riferimento ai quali si impegnano ad attuare, sulla base delle specifiche competenze, delle professionalità possedute e dell’esperienza, una forma qualificata di collaborazione per la realizzazione di iniziative negli ambiti sottoelencati, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- formazione, assistenza, promozione e informazione nelle materie sopraindicate nei confronti di studenti, lavoratori e imprese, anche in partenariato con altre Istituzioni Locali;
- progetti di ricognizione e diffusione di buone pratiche e di soluzioni tecnologiche relative all'organizzazione del lavoro che possano migliorare il livello di tutela del lavoratore;
- scambio di informazioni e dati in forma anonima e aggregata su materie di reciproco interesse nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla protezione dei dati)” per la realizzazione di studi ed analisi volti ad indirizzare politiche efficaci di prevenzione;
- attività di promozione della cultura della salute e sicurezza nelle scuole, con l’obiettivo di favorire nei giovani l’acquisizione di competenze specifiche in materia di cui alla propria deliberazione n. 2176 del 22 novembre 2019 avente ad oggetto: “Approvazione Convenzione per attività di prevenzione, assistenza e formazione finalizzate a promuovere la cultura della salute e sicurezza agli studenti, con particolare riferimento ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento”;
- attività di prevenzione degli infortuni sul lavoro correlabili all’utilizzo di attrezzature, macchine ed impianti (Programma Predefinito PP6 “Piano mirato di prevenzione” – “Sicurezza di macchine, attrezzature e impianti per la prevenzione degli infortuni” e “Prevenzione degli infortuni da investimento e da movimentazione di carichi nel comparto della logistica”);
- attività di prevenzione in edilizia e agricoltura, con particolare riferimento al rischio di infortunio per cadute dall’alto e dall’utilizzo delle attrezzature, con particolare riguardo al trattore e alle malattie professionali frequenti in agricoltura, quali ipoacusie e patologie muscolo-scheletriche (Programma Predefinito PP7 “Prevenzione in edilizia ed agricoltura");
- attività di “Prevenzione del rischio cancerogeno professionale, delle patologie professionali dell’apparato muscolo-scheletrico e del rischio stress correlato al lavoro” (Programma Predefinito PP8);
- attività di prevenzione mirate al tema della sicurezza di genere;
- attività mirate alla percezione e valutazione del rischio stradale in settori non professionali e professionali del trasporto con l’utilizzo di dispositivi elettronici alla guida, all’approfondimento dell’incidentalità stradale che interessa il genere femminile, specialmente nei percorsi casa-lavoro (Programma Predefinito PP6) e attività di prevenzione degli infortuni stradali in genere in sinergia con l’Osservatorio Regionale per l’Educazione alla Sicurezza Stradale;
- attività di vigilanza, nell’ambito del coordinamento con gli altri Enti che a vario titolo hanno compiti di prevenzione e controllo negli ambienti di lavoro;
Ritenuto pertanto opportuno approvare un Protocollo, elaborato e condiviso dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Direzione Regionale INAIL Emilia-Romagna, per la promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro mediante lo sviluppo di interventi congiunti, di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Considerato che le modalità e i tempi della collaborazione tra le Parti verranno successivamente stabiliti mediante la stipula di specifiche Convenzioni (Accordi Attuativi) nel rispetto del presente Protocollo d’Intesa e conterranno il regolamento dei reciproci rapporti per l’attuazione delle iniziative progettuali concordate, nonché l’indicazione delle specifiche fonti di finanziamento che comunque si dovranno basare sul principio della compartecipazione delle risorse complessive: professionali, economiche e strumentali;
Rilevato che, ai fini del pieno raggiungimento degli obiettivi posti nel Protocollo di Intesa, la Regione Emilia-Romagna e la Direzione Regionale INAIL Emilia-Romagna si impegnano a valutare congiuntamente e a mettere in campo le componenti di infrastruttura, le professionalità possedute e le esperienze necessarie in sede di sviluppo dei progetti di cui ai succitati Accordi Attuativi;
Dato atto che, a seguito della approvazione del Protocollo di cui alla presente deliberazione, alla sottoscrizione dello stesso provvederà il Presidente della Regione Emilia-Romagna, con le modalità previste dall'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii.;
Rilevato che il Protocollo di Intesa in parola ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione del medesimo e potrà essere rinnovato su espressa richiesta di ciascuna delle Parti;
Visti:
- l'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii.;
- la L.R. 12 maggio 1994, n. 19 “Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517” e successive modifiche;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.;
- la L.R. 23 dicembre 2004, n. 29 “Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale” e successive modifiche;
- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136” e successive modifiche;
- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, e ss.mm.ii.;
- la L.R. 27 dicembre 2022, n. 23 “Disposizioni collegate alla Legge regionale di stabilità per il 2023”;
Richiamate:
- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto: “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- le Circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
- la propria deliberazione n. 771 del 24 maggio 2021 che conferisce fino al 31/5/2024 l’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per le strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna e degli Istituti e Agenzie regionali, di cui all’art. 1, comma 3 bis, lett. b) della L.R. n. 43 del 2001 e ss.mm.ii.;
- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 con la quale si approva l’Allegato A) “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
- la propria deliberazione n. 325 del 7 marzo 2022 avente ad oggetto: “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- la propria deliberazione n. 426 del 21 marzo 2022 avente ad oggetto: “Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;
- la determinazione dirigenziale n. 6229 del 31 marzo 2022 avente ad oggetto: “Riorganizzazione della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare. Istituzione Aree di Lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali”;
- la determinazione dirigenziale n. 6238 del 31 marzo 2022 avente ad oggetto: “Riorganizzazione della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare. Istituzione ulteriore Area di Lavoro e conferimento incarico”;
- la determinazione dirigenziale n. 7162 del 15 aprile 2022 avente ad oggetto: “Ridefinizione dell'assetto delle Aree di Lavoro dirigenziali della Direzione Generale Cura della Persona ed approvazione di alcune declaratorie”;
- la propria deliberazione n. 1615 del 28 settembre 2022 avente ad oggetto: “Modifica e assestamento degli assetti organizzativi di alcune Direzioni Generali/Agenzie della Giunta Regionale”;
- la propria deliberazione n. 2360 del 27 dicembre 2022 avente ad oggetto: “Modifica e assestamento degli assetti organizzativi della Giunta regionale e soppressione dell'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale. Provvedimenti”;
- la propria deliberazione n. 380 del 13 marzo 2023 avente ad oggetto: “Approvazione Piano Integrato delle attività e dell’organizzazione 2023-2025”;
- la propria deliberazione n. 474 del 27 marzo 2023 avente ad oggetto: “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1 aprile 2023 a seguito dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al Titolo III del CCNL Funzioni Locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025”;
Dato atto che la Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;
A voti unanimi e palesi
delibera
1. di approvare, per le motivazioni e le finalità di cui in premessa, che qui integralmente si richiamano, il Protocollo di Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – Direzione Regionale Emilia-Romagna – per la promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro mediante lo sviluppo di interventi congiunti, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con cui si definiscono gli impegni delle Parti firmatarie del Protocollo, le attività da svolgere e le modalità di esecuzione delle medesime;
2. di stabilire che alla sottoscrizione del Protocollo con la Parte firmataria del medesimo provvederà il Presidente della Giunta Regionale, con le modalità previste dall'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii.;
3. di stabilire che il Protocollo di Intesa in parola ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione del medesimo e potrà essere rinnovato su espressa richiesta di ciascuna delle Parti;
4. di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e alle ulteriori pubblicazioni ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., secondo quanto previsto nell’Allegato A) “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”, approvato con determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.