n. 32 del 02.03.2011 periodico (Parte Seconda)

Procedura di verifica (screening) relativa all'attività di trattamento e recupero di macerie mediante impianto mobile, nel comune di Cesenatico (FC), ad opera della Ditta S.E.M. s.r.l. (Titolo II L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata dal DLgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal DLgs 16 gennaio 2008, n. 4)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto relativo “all’attività di trattamento e recupero di macerie mediante impianto mobile” da svolgersi nel comune di Cesenatico (FC) ad opera della Ditta S.E.M. Srl da ulteriore procedura di VIA a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

a. per minimizzare gli impatti sull’ambiente, dovranno essere messi in atto tutti gli interventi e azioni di mitigazione previsti nel progetto;

b. devono essere predisposti tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali atti a prevenire o ridurre la formazione di polveri durante la durata del cantiere, compresa la fase di dismissione e pulizia finale dell’area;

c. le operazioni di bagnatura dovranno essere estese oltre che ai cumuli di rifiuti e di materie prime secondarie, anche alle piste di transito e alle gomme degli automezzi in modo da evitare il trascinamento di polveri nelle aree esterne al cantiere;

d. dovranno essere messe in atto tutte le disposizioni atte ad evitare eventuali sversamenti accidentali che potrebbero, in qualche modo, essere causa di turbamento della qualità delle acque sotterranee;

e. nel caso di sversamenti accidentali sul suolo (gasolio, olio ecc.), dovranno essere tempestivamente adottate misure di contenimento e rimozione degli inquinanti in modo da scongiurare eventuali contaminazioni della falda;

f. come dichiarato in progetto, la ditta dovrà richiedere autorizzazione comunale in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio per attività temporanee; tale richiesta dovrà essere allegata alla comunicazione di svolgimento della campagna di attività da presentarsi alla Provincia di Forlì – Cesena;

g. la ditta è tenuta a mantenere a disposizione degli organi di controllo le risultanze dei test del cessione eseguiti per ognuno dei cumuli di rifiuti speciali non pericolosi, nonché una relazione che espliciti la campionatura del campione di rifiuto dal cumulo successivamente sottoposto a test di cessione;

h. la ditta dovrà comunicare eventuali variazioni relative al periodo previsto per le operazioni di trattamento;

2) che resta fermo l’obbligo di acquisire tutte le eventuali autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati allo svolgimento della campagna di attività, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all’art. 208 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152;

3) di trasmettere la presente delibera alla Ditta S.E.M. Srl, alla Provincia di Forlì - Cesena, al Comune di Cesenatico, all’ARPA sezione provinciale di Forlì, all’AUSL di Forlì;

4) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

5) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal DLgs 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di assoggettabilità.

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