n.309 del 14.10.2016 (Parte Seconda)

Recepimento d'Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida relative all'applicazione del Reg. CE 2073/2005 e successive modifiche e integrazioni sui criteri microbiologici applicabili agli alimenti"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la normativa comunitaria vigente in materia di sicurezza alimentare ed in particolare:

– l’articolo 14 del Regolamento (CE)n. 178/2002 che stabilisce i principi generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

– il Regolamento (CE) n. 2160/2003 sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti;

– il Regolamento(CE) n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari;

– il Regolamento (CE) n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

– il Regolamento (CE) n. 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

– il Regolamento (CE) n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visto

– il Regolamento (CE) n. 2073/2005 relativo ai criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari che potenzia l’attività svolta dalle autorità competenti preposte al controllo ufficiale stabilendo l’obbligo per gli operatori del settore alimentare di provvedere a che gli alimenti siano conformi ai criteri di sicurezza alimentare e a criteri di igiene di processo e prevedendo che le predette autorità competenti per i controlli ufficiali ne verifichino il rispetto, anche mediante il campionamento e l’analisi dei prodotti alimentari in sede di vigilanza;

– il Regolamento (CE) n. 1441/2007 che modifica il Regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari per quanto riguarda il metodo di riferimento per la ricerca dell’enterotossina stafilococcica, i criteri microbiologici per la salmonella e per le enterobatteriacee per gli alimenti di proseguimento in polvere, il criterio di igiene di processo per il Bacillus cereus negli alimenti in polvere, le norme di campionamento per le carcasse di bovini, suini, ovini, caprini ed equini per la ricerca di Salmonella;

– il Regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002;

– il Regolamento (UE) n. 364/2010 che modifica il Regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari per quanto riguarda le enterobatteriacee presenti nel latte pastorizzato e in altri prodotti lattiero caseari liquidi pastorizzati e Listeria monocytogenes nel sale alimentare;

– il Regolamento (CE) n. 1086/2011 che modifica l’Allegato II del Regolamento (CE) n. 2160/2003 e l’Allegato I del Regolamento (CE) n. 2073/2005 per quanto riguarda la salmonella presente nella carne fresca di pollame;

– il Regolamento (UE) n. 200/2012 sull’obiettivo dell’unione di riduzione della Salmonella enteritidis e della Salmonella typhimurium nei gruppi di polli da carne come previsto dal Regolamento (CE) n. 2160/2003;

– il Regolamento (UE) n. 1190/2012 sull’obiettivo dell’unione di riduzione della Salmonella enteritidis e della Salmonella typhimurium nei gruppi di tacchini come previsto dal Regolamento (CE) n. 2160/2003;

– il Regolamento (UE) n. 209/2013 che modifica il Regolamento (CE) n. 2073/2005 per quanto riguarda i criteri microbiologici applicabili ai germogli e le norme di campionamento per le carcasse di pollame e la carne fresca di pollame

– il Regolamento (UE) n. 1019/2013 che modifica l’allegato I del Regolamento (CE) n. 2073/2005 relativo all’istamina nei prodotti della pesca;

– il Regolamento (UE) n. 101/2013 relativo all’impiego di acido lattico per ridurre la contaminazione microbiologica superficiale delle carcasse di bovini;

– il Regolamento (UE) n. 217/2014 che modifica il Regolamento (CE) n. 2073/2005 per quanto riguarda la Salmonella nelle carcasse di suini;

– il Regolamento (UE) n. 218/2014 che modifica gli Allegati dei Regolamenti (CE) n. 853/2004, n. 854/2004 e n. 2074/2005;

– il Decreto 13 novembre 2013 recante modalità operative di funzionamento dell’anagrafe informatizzata delle aziende avicole, in attuazione dell’articolo 4 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9;

– la nota del Ministero della salute DGSAN 9238 del 28/03/2011 “Informazioni catena alimentare settore avicolo”;

– la nota del Ministero della Salute DGSAF 858 del 13/1/2012 ”Salmonelle in carni di pollame: Regolamento (CE) n. 1086/2011 - chiarimenti”;

– la nota del Ministero della Salute DGSAF 8714 del 8/5/2012 ”Analisi sul muscolo profondo di pollame”;

– il Piano nazionale di controllo delle salmonellosi negli avicoli approvato con Decisione annuale di esecuzione della Commissione, recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri, nonché del contributo finanziario dell’Unione a tali programmi;

Richiamato

- il D.Lgs. n. 190/2006 ”Disciplina sanzionatoria per le violazione del Regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare;

- il D.Lgs. n. 193/2007 attuativo della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore laddove individua quali autorità competenti per l’applicazione dei soprarichiamati regolamenti il Ministero della Salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Aziende Sanitarie nell’ambito delle rispettive competenze nonché le sanzioni in caso di non conformità;

Atteso

- che la Conferenza Stato-Regioni, al fine di definire procedure uniformi sul territorio nazionale, così migliorando l’attività di controllo ufficiale nell’ambito della sicurezza alimentare e fornendo nel contempo indicazioni omogenee rivolte agli operatori del settore alimentare, ha ritenuto necessario aggiornare le “Linee guida relative all’applicazione del Regolamento (CE) n. 2073/2005 che stabilisce i criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari”, oggetto di intesa sancita nella seduta del 10 maggio 2007 (Rep. Atti n. 93/CSR);

- che al fine di aggiornare le sopramenzionate linee guida ha sancito apposita Intesa in data 3 marzo 2016 concernente “Linee guida relative all’applicazione del Regolamento (CE) n. 2073/2005 e successive modifiche ed integrazioni sui criteri microbiologici applicabili a gli alimenti” (Rep. Atti n. 41/CSR);

Ritenuto di dover recepire le suddette linee guida oggetto della sopracitata Intesa al fine di fornire, in ossequio alla normativa comunitaria, indicazioni rivolte sia agli operatori del settore alimentare che alle Autorità Competenti per il controllo ufficiale in materia di sicurezza alimentare;

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale, n. 193/2015, n. 628/2015, 1026/2015, n. 2185/2015, n. 2189/2015, n. 56/2016, n. 270/2016, n. 622/2016, n. 702/2016 e n. 1107/2016; 

Richiamato, inoltre, il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche; 

Vista infine la determinazione dirigenziale n. 12096 del 25 luglio 2016 ad oggetto “Ampliamento della trasparenza ai sensi dell’art. 7 comma 3 D. Lgs. n. 33/2013, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2016 n.66”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

delibera:

  1. di recepire, per quanto in premessa esposto, le “Linee guida relative all’applicazione del Regolamento (CE) n. 2073/2005 e successive modifiche ed integrazioni sui criteri microbiologici applicabili agli alimenti” oggetto dell’Intesa sancita in sede di Conferenza Stato - Regioni in data 3 marzo 2016 (Rep. Atti n. 41/CSR), allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
  2. di pubblicare la presente deliberazione e il relativo allegato, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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