n.222 del 24.10.2012 periodico (Parte Seconda)

Presa d'atto dell'ampliamento dell'accreditamento del Poliambulatorio privato Servizi Medici e Diagnostici San Felice - San Felice sul Panaro (MO) - per ulteriori prestazioni in attività già accreditate con la propria determinazione n. 15247 del 28/12/2010

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

1) di prendere atto dell’ampliamento dell’accreditamento del Poliambulatorio privato Servizi Medici e Diagnostici San Felice, Via degli Scienziati n. 30, di San Felice sul Panaro (MO), di cui alla citata determinazione 15247/10, per le ulteriori prestazioni, indicate nella domanda, relative alle attività già accreditate di Dermatologia, Oculistica, Ortopedia e traumatologia, Otorinolaringoiatria, Diagnostica per immagini;

2) di non poter dar corso, come esplicitato in premessa, alla richiesta di ampliamento dell’accreditamento per la nuova attività di Punto prelievi, in quanto funzione non autorizzata alla data di adozione, nonché di pubblicazione, della deliberazione di Giunta regionale 1180/10 e perciò non rispondente alle condizioni ivi previste;

3) di dare atto che, poiché le prestazioni oggetto del presente atto non presentano requisiti specifici applicabili ulteriori rispetto a quelli già valutati in sede di visita di verifica per l’accreditamento, la verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati sarà effettuata dall’Agenzia Sanitaria Sociale regionale, ai sensi della L.R. 34/98, e successive modifiche, in occasione dell’eventuale rinnovo dell’accreditamento;

4) di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e decorre dalla data di adozione del presente provvedimento;

5) di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

6) è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla sede di erogazione, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

7) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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