n.149 del 13.05.2020 periodico (Parte Seconda)

Approvazione, ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 1 agosto 2019, n. 18 e ss.mm.ii., di un bando per la concessione di crediti di imposta alle attività economiche di alcune aree montane e delle aree progetto del basso ferrarese

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la Legge Regionale 1 agosto 2019, n. 18, recante “SOSTEGNO ALLE IMPRESE LOCALIZZATE NELLE AREE MONTANE E NELLE AREE INTERNE DELL’EMILIA-ROMAGNA”;

Vista la Legge regionale 10 dicembre 2019, n. 29, recante “DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2020”, in particolare l’articolo 6 che ha apportato modifiche al comma 1 dell’articolo 1 della sopra citata L.R. n. 18/2019;

Richiamati:

- il comma 1 dell’articolo 1, secondo il quale “Al fine di favorire il mantenimento e lo sviluppo delle attività produttive insediate nei comuni totalmente montani individuati nell'elenco tenuto dall'ISTAT, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 (Provvedimenti in favore dei territori montani), nei comuni montani individuati ai sensi della legge regionale 20 gennaio 2004 n. 2 (Legge per la montagna) e cioè quelli compresi nelle zone montane individuate con le deliberazioni della Giunta regionale 6 settembre 2004, n. 1734 e 16 novembre 2009, n. 1813, negli ulteriori comuni ricompresi nelle Aree Progetto delle Aree interne Alta Valmarecchia, Appennino piacentino-parmense e Appennino emiliano e basso ferrarese, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 4 aprile 2016, n. 473 (Strategia nazionale per le Aree interne: dispositivi per l'attuazione) con esclusione dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, nonché nei territori dei comuni definiti completamente montani precedentemente a fusioni ai sensi della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni), la Regione Emilia-Romagna concede alle imprese e ai lavoratori autonomi un contributo proporzionale a quanto dovuto alla Regione Emilia-Romagna a titolo di IRAP per l'anno di imposta 2017”;

- il comma 2 dell’articolo 1, secondo il quale: “Il contributo di cui al comma 1 viene concesso per il periodo di imposta 2019 e per i due periodi di imposta successivi a favore dei soggetti di cui al comma 1 con una imposta lorda totale dovuta nel 2017 non superiore a euro 5.000,00”;

- il comma 3 dell’articolo 1, secondo il quale: “Il contributo sarà corrispondente al cento per cento del valore dell’imposta lorda dovuta fino a euro 1.000,00 e al cinquanta per cento per gli importi restanti maggiori di euro 1.000,00 e fino a un massimo di euro 5.000,00”;

- il comma 4 dell’articolo 1, secondo il quale: “Per le imprese costituite dal 1 gennaio 2018, il contributo sarà fino ad euro 3.000,00 per ogni periodo di imposta di cui al comma 2”.

- il comma 5 dell’articolo 1, secondo il quale: “Fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo, per le imprese che alla data di presentazione della domanda sono in possesso della qualifica di imprese innovative ai sensi del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o di “esercizi polifunzionali” di cui all’articolo 9 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114), fermo restando quanto previsto ai commi 7, 8 e 9 del medesimo articolo 9, e per le imprese inserite nell’elenco degli esercizi in possesso del marchio “Slot freE-R”, di cui all’articolo 7 della legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate), il contributo si intende raddoppiato”;

- il comma 6 dell’articolo 1, secondo il quale: “Il contributo di cui al presente articolo costituisce aiuto di stato da concedersi in forma di credito d’imposta al fine di agevolare la modalità di fruizione, ai sensi e nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”, e dell’articolo 9 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni). Il credito di imposta potrà essere fruito esclusivamente nell’anno di competenza del contributo, a partire dalla dichiarazione IRAP 2020, con riferimento al periodo di imposta 2019”;

- il comma 7 dell’articolo 1, secondo il quale: “I contributi di cui ai commi precedenti potranno essere concessi nel limite massimo di euro 12.000.000,00 per ciascun esercizio 2019 - 2020 - 2021”;

- il comma 8 dell’articolo 1, secondo il quale: “La Regione per la gestione della presente legge potrà sostenere costi per assistenza tecnica fino ad un massimo del 3 per cento dell’ammontare di cui al comma 7”;

Considerato che il comma 7 dell’articolo 1 della sopra citata Legge regionale prevede che spetti alla Giunta regionale, con proprio atto, la definizione delle modalità e dei criteri necessari all’attuazione della legge stessa;

Richiamata la propria deliberazione n. 1520/2019, con la quale, in attuazione della sopra richiamata Legge regionale n. 18/2919 nella versione antecedente alle modifiche intervenute con la successiva Legge regionale n. 29/2019, è stato approvato un primo bando per la concessione di crediti di imposta alle attività economiche della montagna;

Dato atto che la sopra citata Deliberazione n. 1520/2019 ha previsto che il bando stesso dovesse essere rivolto alle attività economiche svolte, nella forma di impresa e nella forma libero/
professionale, nei territori dei comuni indicati come montani nelle proprie deliberazioni n. 1734/2004 e n. 1813/2009 e riconosciuti come tali dall'ISTAT nell’elenco tenuto ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 nonché nei comuni ricompresi nelle aree progetto delle aree interne Alta Valmarecchia, Appennino Piacentino-Parmense e Appennino emiliano di cui alla propria deliberazione n. 473/2016 e indicati nell’Allegato A al bando medesimo;

Dato atto, inoltre, che la sopra citata deliberazione n. 1520/
2019 ha previsto che le risorse finanziarie da destinare al bando da essa approvato dovessero ammontare a complessivi 36.000.000,00 di euro, comprensivi degli oneri di assistenza tecnica pari ad un massimo del 3% previsti dal comma 8 dell’articolo 1 della L.R. n. 18/2019;

Considerato:

- che, relativamente alle domande presentate ai sensi del bando approvato con la citata Deliberazione n. 1520/2019, in merito alle quali sono in fase di ultimazione le procedure finalizzate alla concessione dei contributi, il fabbisogno di risorse risulta pari a oltre 22 milioni di euro;

- che, al netto degli oneri di assistenza tecnica sopra indicati, residua una somma pari a complessivi 13 milioni di euro;

Considerato inoltre che la Legge regionale n. 29/2019 ha ampliato le aree nell’ambito delle quali devono essere localizzate le attività economiche per poter accedere ai crediti di imposta previsti nella Legge regionale n. 18/2019, prevedendo che le stesse possano interessare anche quelle comprese nelle aree progetto del basso ferrarese di cui alla propria Deliberazione n. 473/2016, limitatamente ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere, con il presente provvedimento, al fine di dare completa attuazione a quanto stabilito nel comma 7 dell’articolo 1 della L.R. n. 18/2019 così come risulta emendato dalla Legge regionale n. 29/2019 all’approvazione di un ulteriore bando avente ad oggetto la concessione di contributi sotto forma di crediti di imposta e nel rispetto del “regime de minimis”, così come disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1407/2013;

Ritenuto opportuno stabilire che il suddetto bando debba essere riservato esclusivamente alle attività economiche svolte, nella forma di impresa e libero/professionale, nei territori dei comuni non previsti nel bando già approvato con la propria deliberazione n. 1520/2019 e cioè nei territori montani indicati nelle proprie deliberazioni 6 settembre 2004, n. 1734 e 16 novembre 2009, n. 1813 ma non riconosciuti come tali dall’Istat nell’elenco tenuto ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 nonché nei territori dei comuni rientranti nelle aree progetto del basso ferrarese di cui alla propria Deliberazione n. 473/2016, limitatamente a quelli con popolazione inferiore a 15.000 abitanti;

Richiamati infine:

- il comma 4 della L.R. n. 18/2019, che stabilisce che per le imprese costituite dal 1 gennaio 2018 il contributo è corrispondente a 3.000,00 euro per ogni periodo di imposta preso in considerazione dalla legge medesima;

- l’articolo 4 del bando approvato con la propria Deliberazione n. 1520/2019, che tra i beneficiari del contributo individua le imprese costituite dal 1 gennaio 2018;

Considerato che il riferimento alla mera data di costituzione dell’impresa anziché al periodo in cui la stessa ha generato un valore di produzione e nel quale l’impresa stessa è da considerarsi soggetto passivo dell’IRAP, non consente una corretta applicazione e un effettivo riconoscimento del credito di imposta previsto dalla L.R. n. 18/2019 e dal bando sopra citati, con particolare riferimento a quei casi in cui le imprese, pur costituite nell’ultima parte del 2017, sono risultate attive e hanno generato un valore di produzione a partire dal 2018;

Ritenuto pertanto opportuno stabilire:

- che il riferimento alle imprese costituite dal 1 gennaio del 2018 contenuto nel bando approvato con la propria deliberazione n. 1520/2019 debba essere inteso come riferimento a quelle imprese che, a partire dal 1 gennaio 2018, sono da considerarsi soggetti passivi di Irap;

- che anche il nuovo bando, approvato con il presente provvedimento debba indicare, tra i beneficiari dei contributi, oltre ai soggetti passivi di IRAP nel 2017, i soggetti passivi di IRAP a partire dalla data del 1 gennaio 2018 anziché le imprese costituite a partire dal 1 gennaio 2018;

Considerato inoltre:

- che scopo del bando approvato con la propria Deliberazione n. 1520/2019 e del bando oggetto del presente provvedimento è quello di sostenere le attività economiche presenti nei territori montani e nelle aree meno sviluppate in modo che le stesse non cessino di svolgere la loro attività in quei territori e in quelle aree;

- che, pertanto, l’evento della cessazione di un’attività economica che ha richiesto o richiede il contributo ha un effetto rilevante in termini di riconoscimento o meno del credito di imposta previsto nei bandi citati, con particolare riferimento al momento in cui tale cessazione avviene;

Ritenuto pertanto opportuno stabilire, sia con riferimento al bando approvato con la propria Deliberazione n. 1520/2019 che al bando oggetto del presente provvedimento, che l’evento della cessazione di un’attività economica che ha chiesto o chiederà il contributo sotto forma di credito di imposta:

- debba considerarsi ostativo al riconoscimento del contributo stesso qualora la cessazione venga accertata al momento della predisposizione del provvedimento di concessione;

- debba considerarsi quale causa di revoca del contributo concesso qualora si verifichi in un momento successivo alla concessione del contributo e sino alla data del 31/12/2022, fatta salva la possibilità per il beneficiario di mantenere il contributo e utilizzare il credito di imposta con riferimento al periodo in cui ha effettivamente svolto l’attività nelle aree ammissibili;

Ritenuto, infine, opportuno:

- stabilire che la finestra temporale per la presentazione delle domande ai sensi del bando oggetto del presente provvedimento debba decorrere dalle ore 10.00 del giorno 27 aprile 2020 alle ore 13.00 del giorno 29 maggio 2020 e che il Responsabile del Servizio Qualificazione delle Imprese potrà procedere alla riapertura della finestra stessa qualora, in base alle domande presentate, risulti un parziale utilizzo delle risorse finanziarie indicate nel presente provvedimento o qualora tale riapertura sia necessaria per l’insorgere di validi e giustificati motivi, anche determinati dalla emergenza creatasi con la crisi sanitaria in corso;

- stabilire che le risorse finanziarie da destinare al bando oggetto del presente provvedimento ammontino a complessivi 13.000.000,00 di euro, comprensivi degli oneri di assistenza tecnica pari ad un massimo del 3% previsti dal comma 8 dell’articolo 1 della L.R. n. 18/2019;

- rimandare a successivi provvedimenti del Responsabile del Servizio Qualificazione delle Imprese:

- la quantificazione e la concessione dei contributi secondo le intensità e i regimi di aiuto stabiliti nel Bando approvato con il presente atto;

- l’impegno delle risorse finanziarie sul pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale di previsione;

- l’approvazione dell’eventuale elenco delle domande non ammissibili;

- l’eventuale quantificazione e concessione dei contributi, secondo le intensità e i regimi di aiuto stabiliti nel bando approvato con il presente atto, che si rendesse necessario effettuare in seguito ad eventuali ricorsi o provvedimenti di autotutela dell’Amministrazione regionale nonché l’eventuale impegno delle relative risorse finanziarie sui pertinenti capitoli di bilancio;

- l’adozione degli altri provvedimenti previsti dalla normativa vigente che si rendessero necessari;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante “Testo unico in materia di Organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii;

Richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della Delibera n. 450/2007.” e ss.mm.ii.;

- n. 1059 del 3 luglio 2018 recante “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

Richiamata altresì la determinazione dirigenziale n. 9793 del 25 giugno 2018 avente ad oggetto “Rinnovo incarichi dirigenziali in scadenza al 30/6/2018”;

Visti:

- la L.R. 15 novembre 2001, n.40, recante “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4” per quanto applicabile;

- il D.lgs. n. 118/2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;

- la L.R. 10/12/2019, n. 29 “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2020”;

- la L.R. 10/12/2019, n. 30 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020-2022 (legge di stabilità regionale 2020)”;

- la L.R. 10/12/2019, n. 31 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022”;

- la propria deliberazione n. 2386/2019 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022”;

Visti infine:

- il Decreto Legislativo 14/3/2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della DGR n. 468/2017;

- la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020, recante “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022” ed in particolare l’allegato D) “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020 – 2022”;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore allo “Sviluppo economico e green economy, Lavoro e Formazione”, Vincenzo Colla;

A voti unanimi e palesi

delibera

per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di dare attuazione al comma 7 dell’articolo 1 della Legge Regionale n. 18/2019, così come modificata dalla Legge regionale n. 29/2019;

2. di approvare, a tale fine, l’allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente il “Bando per la concessione di crediti di imposta alle attività economiche dell a montagna e delle aree progetto del basso ferrarese ai sensi della L.R. n. 18 del 1 agosto 2019 “Sostegno alle imprese localizzate nelle aree montane e nelle aree interne dell’Emilia-Romagna”;

3. di stabilire che il suddetto bando debba essere riservato esclusivamente alle attività economiche svolte nella forma di impresa e libero/professionale, presenti nei territori dei comuni non previsti nel bando già approvato con la propria deliberazione n. 1520/2019 e cioè nei territori montani indicati nelle proprie deliberazioni 6 settembre 2004, n. 1734 e 16 novembre 2009, n. 1813 ma non riconosciuti come tali dall’Istat nell’elenco tenuto ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 nonché nei territori dei comuni rientranti nelle aree progetto del basso ferrarese di cui alla propria Deliberazione n. 473/2016, limitatamente a quelli con popolazione inferiore a 15.000 abitanti;

4. di stabilire che le risorse finanziarie da destinare al bando oggetto del presente provvedimento ammontino a complessivi 13.000.000,00 di euro, comprensivi degli oneri di assistenza tecnica pari ad un massimo del 3% previsti dal comma 8 dell’articolo 1 della L.R. n. 18/2019;

5. di stabilire che la finestra temporale per la presentazione delle domande ai sensi del bando oggetto del presente provvedimento debba decorrere dalle ore 10.00 del giorno 27 aprile 2020 alle ore 13.00 del giorno 29 maggio 2020 e che il Responsabile del Servizio Qualificazione delle Imprese potrà procedere alla riapertura della finestra stessa qualora, in base alle domande presentate, risulti un parziale utilizzo delle risorse finanziarie indicate nel presente provvedimento o qualora tale riapertura sia necessaria per l’insorgere di validi e giustificati motivi, anche determinati dalla emergenza creatasi con la crisi sanitaria in corso;

6. di stabilire che il riferimento alle imprese costituite dal 1° gennaio del 2018 contenuto nel bando approvato con la propria deliberazione n. 1520/2019 debba essere inteso come riferimento a quelle imprese che, a partire dal 1 gennaio 2018, sono da considerarsi soggetti passivi di Irap;

7. di stabilire che anche il nuovo bando, approvato con il presente provvedimento, debba indicare, tra i beneficiari dei contributi, oltre ai soggetti passivi di IRAP nel 2017, i soggetti passivi di IRAP a partire dalla data del 1 gennaio 2018 anziché le imprese costituite a partire dal 1 gennaio 2018;

8. di stabilire, sia con riferimento al bando approvato con la propria Deliberazione n. 1520/2019 che al bando oggetto del presente provvedimento, che l’evento della cessazione di un’attività economica che ha chiesto o chiederà il contributo sotto forma di credito di imposta:

- debba considerarsi ostativo al riconoscimento del contributo stesso qualora la cessazione venga accertata al momento della predisposizione del provvedimento di concessione;

- debba considerarsi quale causa di revoca del contributo concesso qualora si verifichi in un momento successivo alla concessione del contributo e sino alla data del 31/12/2022, fatta salva la possibilità per il beneficiario di mantenere il contributo e utilizzare il credito di imposta con riferimento al periodo in cui ha effettivamente svolto l’attività nelle aree ammissibili;

9. di rimandare a successivi provvedimenti del Responsabile del Servizio Qualificazione delle Imprese:

- la quantificazione e la concessione dei contributi secondo le intensità e i regimi di aiuto stabiliti nel Bando approvato con il presente atto;

- l’impegno delle risorse finanziarie sul pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale di previsione;

- l’approvazione dell’eventuale elenco delle domande non ammissibili;

- l’eventuale quantificazione e concessione dei contributi, secondo le intensità e i regimi di aiuto stabiliti nel bando approvato con il presente atto, che si rendesse necessario effettuare in seguito ad eventuali ricorsi o provvedimenti di autotutela dell’Amministrazione regionale nonché l’eventuale impegno delle relative risorse finanziarie sui pertinenti capitoli di bilancio;

- l’adozione degli altri provvedimenti previsti dalla normativa vigente che si rendessero necessari;

10. di pubblicare la presente deliberazione, comprensiva dell’allegato “1”, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;

11. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa

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