n.223 del 31.07.2013 periodico (Parte Seconda)

Approvazione senza impegno di spesa del "Quadro delle attività tecniche anti incendio boschivo - Anno 2013 " in attuazione della Convenzione quadro tra la Regione Emilia-Romagna - Agenzia regionale di Protezione civile e il Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del fuoco - Direzione regionale Emilia-Romagna "

IL DIRETTORE

Visti:

- la legge 13 maggio 1961, n. 469, recante "Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco", e successive modifiche ed integrazioni;

- la legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante “Norme sul soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite da calamità – protezione civile”;

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile", e successive modifiche ed integrazioni;

- la legge 8 agosto 1995, n. 339, di conversione del decreto-legge 19 luglio 1995, n. 275, recante “Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale”;

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l’art. 108, relativo alle funzioni conferite alle regioni e agli enti locali in materia di protezione civile;

- la legge 10 agosto 2000, n. 246, recante “Potenziamento del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco”;

- la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante "Legge-quadro in materia di incendi boschivi";

- il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, recante "Regolamento recante individuazione degli uffici periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" e, in particolare, gli articoli 2 e 3;

- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1, recante "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile", ed in particolare l’art. 20, comma 2, in cui si stabilisce l’autonomia tecnico-operativa, amministrativa e contabile dell’Agenzia stessa;

- la circolare 30 settembre 2002, n. 5114 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, recante “Ripartizione delle competenze amministrative in materia di protezione civile” che ha dettato indirizzi in ordine alla necessaria collaborazione tra le strutture di protezione civile operanti sul territorio;

- il Decreto Legislativo 8 marzo 2006 n. 139, recante “Riordino delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, a norma dell’art. 11 della legge 29 Luglio 2003, n. 229;

- il “ Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L. 353/2000 - Periodo 2012-2016 “ approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 917 del 2 luglio 2012, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 123 del 13 luglio 2012 ( Parte Seconda );

- l’Accordo Quadro siglato il 16 aprile 2008 tra il Ministero dell’Interno e il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in materia di lotta attiva agli incendi boschivi;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1054 del 16 luglio 2008, con la quale è stato approvato lo schema di nuova convenzione-quadro tra la Regione Emilia-Romagna - Agenzia Regionale di Protezione Civile ed il Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione regionale per l’Emilia-Romagna, per la reciproca collaborazione nelle attività di protezione civile;

Dato atto che in attuazione della citata propria deliberazione, in data 17 luglio 2008 è stata sottoscritta la nuova convenzione-quadro di durata quinquennale;

Richiamati i seguenti articoli della citata convenzione-quadro:

  1. comma 3, il quale prevede che annualmente l’Agenzia Regionale di Protezione Civile e la Direzione Regionale VV.F. definiscano, d’intesa, i programmi operativi annuali per l'attuazione delle diverse tipologie di attività previste dalla convenzione-quadro. I programmi vengono elaborati con le modalità illustrate al art. 2 della stessa Convenzione quadro, e, per quanto concerne la Regione Emilia-Romagna, vengono adottati dalla Agenzia con propri atti amministrativi;
  2. comma 4, che tra le possibili attività da attuare mediante i programmi operativi annuali individua anche il concorso della Direzione regionale VV.F. per l'attivazione degli interventi relativi allo spegnimento a terra degli incendi boschivi, secondo modalità operative che verranno stabilite dalle parti successivamente, da definirsi con cadenza annuale in relazione alle esigenze contingenti connesse con il rischio incendi boschivi e nell'ambito degli indirizzi programmatici previsti nel piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 353/2000;
  3. comma 1, il quale prevede che agli oneri finanziari derivanti dalla attuazione della convenzione quadro, l’Agenzia Regionale di Protezione Civile farà fronte con le disponibilità finanziarie attribuitele dalla Regione, secondo una specifica programmazione articolata su base annuale ed elaborata, per quanto riguarda gli specifici contenuti tecnici, di comune accordo tra Agenzia e Direzione Regionale Vigili del Fuoco.
  4. commi 2 e 3, i quali prevedono rispettivamente che alla definizione dei provvedimenti di spesa relativi ad attività previste nella presente convenzione-quadro che debbano essere attuate dall’Agenzia provvede, secondo le vigenti disposizioni in materia di contabilità regionale, il dirigente competente dell’Ente, e che al trasferimento delle risorse eventualmente destinate al rimborso di attività svolte direttamente dal Corpo nazionale VV.F. si provvede secondo quanto disciplinato dall'art. 2, comma 3. L’Agenzia verserà quanto di volta in volta convenuto a favore del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco secondo indicazioni che verranno fornite all’uopo dalla Direzione regionale VV.F.;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 652 del 14 maggio 2007 avente per oggetto “Indirizzi operativi in ordine alla stipulazione e all'attuazione delle convenzioni previste dalla L.R. 1/05” mediante la quale viene disposto che la Convenzione quadro sopra citata continua ad esplicare i propri effetti sino alla scadenza ivi prevista, salvo risoluzione anticipata e stabilisce al punto 2 che a decorrere dall'anno 2007, all'approvazione e alla sottoscrizione dei programmi operativi annuali, in attuazione delle convenzioni, provvederà il Direttore dell'Agenzia regionale;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all’approvazione del “ Quadro delle attività tecniche anti incendio boschivo - anno 2013 “, di cui all’Allegato “A” al presente atto, d’ora in poi indicato solo come "quadro attività" concordato tra le parti con procedura d’urgenza, in considerazione dell’approssimarsi dell’avvio del periodo di massima pericolosità di incendi boschivi e della campagna di lotta attiva per l’estate 2013;

Dato atto che il quadro attività contiene l’elenco delle azioni da porre in essere e le relative modalità attuative per il potenziamento del sistema regionale di protezione civile con particolare riguardo all’azione di lotta attiva contro gli incendi boschivi, con validità relativa al periodo in cui viene dichiarata la fase di attenzione e di pre-allarme per il rischio di incendi boschivi;

Acquisita agli atti d'ufficio la nota del Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco dell’Emilia-Romagna Prot. n. 5108 del 28.03.2013 (Prot. Agenzia PC.2013.4672 del 28/3/2013), con la quale ha proposto all’Agenzia Regionale di Protezione Civile un preventivo di spesa relativo a nuove modalità esecutive ed attuative della “ Campagna AIB 2013 ";

Richiamate:

- la determinazione n. 1036 del 5 dicembre 2012 con la quale è stato adottato il Bilancio di previsione dell'Agenzia regionale per l'esercizio finanziario 2013;

- la determinazione n. 1037 del 6 dicembre 2012 con la quale è stata adottata la proposta di piano annuale delle attività per l'anno 2013 dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile;

- la deliberazione di Giunta n. 2003 del 17 dicembre 2012 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione ed il piano annuale delle attività dell’Agenzia regionale per l’esercizio finanziario 2013;

- la determinazione n. 105 del 1 marzo 2013 con la quale è stato approvato il primo stralcio del programma operativo 2013 delle attività comportanti l’utilizzo di risorse finanziarie;

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche;

- la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante: “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136”;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";

- la deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2012 n. 1080 con la quale è stato conferito allo scrivente l’incarico di Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2416/08;

Dato atto dei pareri allegati;

determina:

a) di richiamare integralmente le premesse del presente atto;

b) di approvare il “ Quadro delle attività tecniche anti incendio boschivo - anno 2013 “ di cui all’allegato “A” e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, in attuazione della Convenzione-quadro tra la Regione Emilia-Romagna ( Agenzia Regionale di Protezione Civile ) e il Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione regionale per l’Emilia-Romagna, per la reciproca collaborazione nelle attività di protezione civile, stipulata in data 17 luglio 2008 in attuazione della propria deliberazione n. 1054 del 16 luglio 2008;

c) di individuare l’Agenzia Regionale di Protezione Civile quale referente per tutte le attività regionali di natura tecnica ed operativa connesse con l’attuazione del “ Quadro delle attività tecniche anti incendio boschivo - anno 2012 “ di cui all’Allegato “A”;

d) di dare atto che con successivi specifici atti verranno impegnate, su appositi Capitoli di spesa del bilancio dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, le somme necessarie per il riconoscimento finanziario al Ministero dell’Interno ed alla ditta fornitrice dei buoni mensa da assegnare al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività descritte nel quadro attività;

e) di dare atto che alle verifiche sul raggiungimento degli obiettivi previsti dal quadro attività in allegato “A” si procederà ai sensi di quanto stabilito nella richiamata convenzione-quadro;

f) di pubblicare per la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Il DirettoreMaurizio Mainetti

Allegato “A” 

Quadro attività tecniche antincendio boschivo anno 2013 in attuazione della Convenzione-Quadro tra Regione Emilia-Romagna – Agenzia Regionale di Protezione Civile e Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile Direzione regionale per l’Emilia-Romagna relativamente all’impiego del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco nell’ambito delle competenze regionali in materia di prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi  

Il presente quadro attività tecniche antincendio boschivo anno 2013 viene redatto secondo quanto disposto convenzione quadro stipulata il giorno 17 luglio 2008 e si articola nella seguente attività:

- Concorso della Direzione regionale VVF per l’attivazione degli interventi relativi allo spegnimento a terra degli incendi boschivi 

Modalità operative di attuazione della tipologia di attività finalizzata all’estinzione degli incendi boschivi

Art. 1

Oggetto

Il presente “ Quadro Attività “ ha per oggetto le attività che afferiscono al piano tecnico organizzativo della campagna antincendi boschivi della Regione Emilia-Romagna, in particolare il potenziamento stagionale dei dispositivi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, mediante l’impiego, a cura della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Regione Emilia-Romagna di Bologna:

- di squadre VVF sia in servizio che da richiamare in servizio, sul territorio regionale;

- di personale VVF in servizio presso la SOUP regionale. (Sala Operativa Unificata Permanente) istituita in conformità all’art. 7 comma 3 della Legge n. 353/00.

Le attività previste avranno attuazione nei giorni ricompresi nella fase di attenzione per il rischio di incendi boschivi, al cui interno verranno individuati i giorni ricompresi nella fase di pre-allarme.

Con il presente Quadro Attività le parti ( Agenzia Regionale di Protezione Civile e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) intendono regolare i rapporti definendo le competenze e gli obblighi da esso derivanti. 

Art. 2

Obiettivi

Ferme restando le competenze attribuite dalle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela del patrimonio boschivo dagli incendi e degli interventi d’urgenza e di emergenza, le parti si impegnano ad assicurare un reciproco scambio di dati ed informazioni riguardanti le attività oggetto del presente Quadro Attività, con particolare riferimento alle attività di lotta attiva agli incendi boschivi nel periodo considerato di “massima pericolosità” per gli incendi, nonché l’impiego di mezzi e personale adibito alle suddette attività, in stretta collaborazione con le attività di competenza del Corpo Forestale dello Stato 

Art. 3

Rispettivi ruoli ed oneri

L’Agenzia Regionale di Protezione Civile fornirà le informazioni inerenti lo stato di pericolosità per gli incendi boschivi, le condizioni meteorologiche per rischio da incendio boschivo, il supporto per le radiocomunicazioni alternative d’emergenza e ogni altra attività effettuata in coordinamento con il Corpo Forestale dello Stato, e si attiverà, ove necessario, per la richiesta del concorso aereo fornitole dal Dipartimento Protezione Civile – COAU – in attività di estinzione di incendi boschivi.

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nell’ambito del piano tecnico organizzativo per il concorso alla lotta agli incendi boschivi, disporrà, a cura della Direzione Regionale VVF Emilia-Romagna, l’impiego di squadre di Vigili del Fuoco, in servizio e da richiamare in servizio sul territorio regionale, e l’impiego di personale VVF in servizio presso la SOUP regionale(Sala Operativa Unificata Permanente) istituita in conformità all’art. 7 comma 3 della Legge n. 353/2000.

Il presente Programma viene redatto a titolo oneroso per L’Agenzia Regionale di Protezione Civile, che avrà la cura e l’onere degli adempimenti inerenti il finanziamento delle attività disciplinate dal presente Quadro. 

Art. 4

Validità

Le attività previste nel presente “ Quadro “ saranno svolte all’interno del periodo ricompreso nella fase di attenzione per il rischio di incendi boschivi, all’uopo stabilito dall’ Agenzia Regionale di Protezione Civile, in accordo con la Direzione Regionale VVF e il Comando Regionale CFS.

Tale periodo, contenente anche il periodo relativo alla fase di pre-allarme per il medesimo rischio, rappresenta quindi la durata della validità del presente Quadro Attività, fatte salve eventuali revoche e/o ulteriori proroghe che, a seguito dell'andamento delle condizioni meteoclimatiche, verranno concesse dal Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile. 

Art. 5

Svolgimento attività sul territorio

A) Periodo fase pre-allarme

1. Durante il periodo relativo alla fase di pre-allarme per il rischio di incendi boschivi, determinato e formalizzato con apposito atto del Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, d’intesa con il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco e sentito il parere del Comandante Regionale del Corpo Forestale dello Stato sulle condizioni di pericolosità di innesco di incendi boschivi e tenuto conto dell’andamento delle condizioni meteo-climatiche,

potranno essere attivate sul territorio regionale, per un periodo continuativo di almeno 38 giorni, n. 6 squadre antincendio boschivo, composte da n. 5 unità di personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

2. I presidi territoriali in riferimento ai quali verranno riconosciute, con oneri a carico dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, le prestazioni delle n. 6 squadre dei Vigili del Fuoco, con apposito calendario delle turnazioni, verranno comunicati dalla Direzione Regionale Vigili del Fuoco prima dell’inizio delle attività stesse;

3. Le squadre saranno ubicate presso le sedi VV.F. concordate con la Direzione Regionale VV.F. e potranno essere diversamente posizionate dai Comandanti Provinciali VV.F., in base alle esigenze di servizio A.I.B., d’intesa con la SOUP. In funzione delle esigenze rappresentate dalla SOUP le squadre operano anche in ambito extraprovinciale entro i confini regionali;

4. Le n. 6 squadre sono formate ciascuna da n. Vigili del Fuoco,che effettueranno un servizio diurno dalle ore 8 alle ore 20 e pertanto i vigili da richiamare in servizio per un totale di n. 30 vigili permanenti;.

In base alla gravità della situazione, i Comandi interessati da incendi di bosco, in aggiunta a quelle composte dal personale di turno libero o negli orari in cui esse non sono presenti, invieranno per le operazioni di spegnimento, compatibilmente con le prioritarie necessità del servizio di soccorso ordinario, altre squadre presenti nella turnazione ordinaria e potranno richiamare unità di personale necessarie per la sostituzione del relativo personale impegnato.

5. Le squadre sono dotate - a cura della Direzione Regionale VV.F. - degli automezzi e delle attrezzature idonee, e nel periodo sopraindicato stazioneranno presso le sedi territoriali di appartenenza individuate, costituendo rinforzo nei presidi esistenti, e svolgeranno prevalentemente servizi di estinzione e di prevenzione di incendi boschivi;

6. Le squadre VVF verranno attivate direttamente dal Comando Provinciale, sia in caso di chiamata diretta, sentita la SOUP, sia su richiesta della SOUP, dandone comunicazione alla Direzione Regionale VV.F.;

7. Le squadre opereranno in conformità alle indicazioni impartite e concordate con il Direttore delle operazioni di spegnimento ( DOS del Corpo Forestale dello Stato ) o con il Responsabile Operativo del Soccorso ( ROS del corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ) presente in loco, in caso di incendio di interfaccia;

8. Eventuali interventi di emergenza per incendi boschivi che dovessero rendersi necessari per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, saranno disposti direttamente dal CNVVF che ne darà comunque contestuale comunicazione alla S.O.U.P. e alla Direzione Regionale VV.F. per l'assunzione di eventuali ulteriori iniziative di coordinamento;

9. Nelle ore in cui non sono in corso operazioni di estinzione le squadre possono svolgere un servizio di monitoraggio, vigilanza e prevenzione nelle aree interessate da possibili incendi boschivi, secondo istruzioni dei rispettivi Comandi conseguenti ad intese con le componenti territoriali del Corpo Forestale dello Stato;

10. La Direzione regionale VV.F. ed i Comandi provinciali interessati, dovranno essere in condizione di potersi collegare con la Sala Operativa Unificata (S.O.U.P.) dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile;

11. Le attività delle suddette squadre verranno finanziariamente riconosciute dall’ Agenzia Regionale di Protezione Civile, esclusivamente in relazione alle prestazioni effettuate, al costo loro orario di € 20,00, e pertanto l’ Agenzia liquiderà i relativi oneri in funzione delle ore e dei giorni di attivazione, ed al numero dei Vigili del Fuoco presenti; a tal fine resta a carico della Direzione Regionale Vigili del Fuoco l’invio di una relazione di sintesi delle attività prestate;

12. Nel caso in cui, per documentate esigenze organizzative, la Direzione regionale VV.F. attivasse i distaccamenti per un periodo inferiore al periodo minimo stabilito di giorni 38

all’interno del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, o con organici inferiori a quelli indicati nel presente quadro attività, l’ Agenzia Regionale di Protezione Civile riconoscerà esclusivamente le prestazioni effettuate e liquiderà i relativi oneri in funzione ai giorni di attivazione ed al numero dei Vigili del Fuoco presenti;

13. Al Ministero dell’Interno verrà riconosciuta la spesa di Euro 9,30 relativa al primo pasto, di ogni unità permanente impiegata presso le squadre, per ogni giornata di effettivo servizio;

14. Al personale permanente impiegato presso le squadre, in considerazione che le attività sopra descritte si svolgono dalle ore 8 alle ore 20, e che quindi l’orario di lavoro effettivo (compreso il tempo per raggiungere la sede di servizio e quello per il riassetto della persona) supera le 12 ore giornaliere, al personale permanente, ai sensi dell’art. 28 del CCNL VVF, spetta il riconoscimento del secondo pasto, per ogni giornata di effettivo servizio, verrà riconosciuta l’erogazione di un buono mensa regionale;

B) Periodo fase attenzione

1. Durante il periodo relativo alla fase di attenzione per il rischio di incendi boschivi, determinato e formalizzato con apposito atto del Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, d’intesa con il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco e sentito il parere del Comandante Regionale del Corpo Forestale dello Stato sulle condizioni di pericolosità di innesco di incendi boschivi e tenuto conto dell’andamento delle condizioni meteo-climatiche,

potranno essere utilizzate, compatibilmente con le prioritarie necessità del servizio di soccorso ordinario, in base alle esigenze di servizio AIB, d’intesa con la SOUP, squadre antincendio boschivo, composte da unità di personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in turnazione di servizio istituzionale;

I Comandi interessati dall’invio di squadre della turnazione ordinaria, potranno richiamare unità di personale necessarie per la sostituzione del relativo personale impegnato.

3. I Comandi VV.F ai quali verranno riconosciute, con oneri a carico dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, le prestazioni delle suddette squadre dei Vigili del Fuoco, saranno quelli che avranno operato il richiamo del personale libero.

4. Le squadre saranno formate ciascuna da personale dei Vigili del Fuoco, con composizione variabile in base alle esigenze ed alle turnazioni di servizio;

5. Le attività delle suddette squadre verranno finanziariamente riconosciute dall’ Agenzia Regionale di Protezione Civile, esclusivamente in relazione alle prestazioni effettuate, mediante il pagamento delle ore di straordinario del personale richiamato al costo lordo orario relativo al lavoro straordinario, e pertanto l’ Agenzia liquiderà i relativi oneri in funzione delle ore e dei giorni di attivazione, ed al numero dei Vigili del Fuoco richiamati; qualora l’attività delle suddette squadre di turno di servizio dovesse avere durata sufficiente alla maturazione del riconoscimento del primo pasto, al Ministero dell’Interno verrà riconosciuta la spesa di € 9,30 relativa al primo pasto, di ogni unità permanente impiegata presso le squadre, per ogni giornata di effettivo servizio; pertanto, a tal fine, al termine di ogni servizio, resta a carico della Direzione Regionale Vigili del Fuoco l’invio di una relazione di sintesi dell’attività prestata;

6. Le modalità operative delle summenzionate squadre di turno di servizio saranno le stesse previste per le squadre di turno libero attivate durante il periodo relativo alla fase di pre-allarme.

Art. 6

Svolgimento attività presso la SOUP

1. Durante il periodo di apertura della SOUP regionale, di norma coincidente con il periodo relativo alla fase di attenzione per il rischio di incendi boschivi, presso la SOUP stessa, presterà servizio personale qualificato capo squadra /capo reparto dei Vigili del Fuoco, che avrà la funzione di raccordo e coordinamento delle squadre dei Vigili del Fuoco con l’Agenzia stessa.

2. Il personale dei Vigili del Fuoco presterà servizio presso la SOUP regionale tutti i giorni, con orario continuato dalle ore 8,00 alle ore 20,00.

3. Per la copertura dei turni nella giornata di domenica dalle ore 8,00 alle ore 20,00, il presidio della SOUP è assicurato dal personale dei Vigili del Fuoco, dal Corpo Forestale dello Stato e dai rappresentanti delle Associazioni di Volontariato di protezione civile; nelle suddette giornate il personale dei Vigili del Fuoco è individuato quale referente della SOUP, con il compito di prendere contatti, in caso di necessità, con i funzionari dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile in turno di reperibilità e, per ogni evenienza ritenuta necessaria, anche con i dirigenti del’Agenzia medesima;

4. Ai fini dell’individuazione dei soggetti preposti a detta attività, il Comando Provinciale di competenza del relativo personale avrà cura di inviare all’Agenzia Regionale di Protezione Civile idonea documentazione di turnazione;

5. Le attività del suddetto personale verranno finanziariamente riconosciute dall’ Agenzia Regionale di Protezione Civile, esclusivamente in relazione alle prestazioni effettuate, al costo loro orario di € 20,00, e pertanto l’ Agenzia liquiderà i relativi oneri in funzione delle ore e dei giorni di effettiva presenza; a tal fine al resta a carico della Direzione Regionale Vigili del Fuoco l’invio di una relazione di sintesi delle attività prestate;

6. Al Ministero dell’Interno verrà riconosciuta la spesa di € 9,30 relativa al primo pasto, di ogni unità permanente impiegata presso la SOUP, per ogni giornata di effettivo servizio;

7. Al personale permanente impiegato presso la SOUP, in considerazione che le attività sopra descritte si svolgono dalle ore 8 alle ore 20, e che quindi l’orario di lavoro effettivo (compreso il tempo per raggiungere la sede di servizio e quello per il riassetto della persona) supera le 12 ore giornaliere, al personale permanente, ai sensi dell’art. 28 del CCNL VVF, spetta il riconoscimento del secondo pasto, per ogni giornata di effettivo servizio, verrà riconosciuta l’erogazione di un buono mensa regionale;

8. In caso di incendio la SOUP dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, d’intesa con il Corpo Forestale, i Vigili del Fuoco e l’Amministrazione provinciale il cui territorio è interessato dall’emergenza, disporrà - se ritenuto necessario - il trasferimento delle squadre Antincendio Boschive presenti in altri Comandi.

Art. 7

Direzione e coordinamento delle squadre nelle operazioni d’intervento

Visto l’Accordo Quadro siglato il 16 aprile 2008 tra il Ministero dell’Interno e il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in materia di lotta attiva agli incendi boschivi, la cui applicazione è vincolante per gli effetti del presente Quadro delle attività,

la direzione e il coordinamento delle squadre sull’intervento avverrà in conformità a quanto previsto dal sopra citato Accordo.

Art. 8

Oneri finanziari a carico dell’Agenzia

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente “ Quadro Attività “ l’Agenzia Regionale di Protezione Civile riconoscerà al Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile Direzione Regionale per l’Emilia-Romagna, l’importo massimo di Euro 490.000,00, così suddiviso a stima preventiva: 

  • costo del personale per le squadre di cui all’ art. 5 - paragrafo A): stima € 273.600,00
  • costo del personale per le squadre di cui all’ art. 5 - paragrafo B): stima € 60.000,00
  • costo del personale di cui all’ art. 6: stima € 18.000,00
  • costo per mensa primo pasto per le squadre di cui all’ art. 5 - paragrafi A) e B) e per il personale di cui al precedente art. 6: stima € 16.800,00
  • costo per gestione automezzi ( carburante, lubrificanti, manutenzione ) impiegati nelle attività di cui agli artt.li 5 e 6: stima € 121.600,00

Il costo relativo all’acquisto, a carico dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, dei buoni mensa regionali spettanti al personale dei Vigili del Fuoco per le attività di cui ai precedenti artt.li 5 e 6, formerà oggetto di ulteriore separato finanziamento.

Art. 9

Rendicontazione attività

Al termine dei periodi previsti per lo svolgimento delle attività previste nel presente “ Quadro attività “ la Direzione Regionale Vigili del Fuoco avrà cura di redigere ed inviare all’Agenzia Regionale di Protezione Civile una dettagliata rendicontazione delle attività svolte, oggetto di riconoscimento del finanziamento regionale.

Al fine del corretto riconoscimento del costo delle attività svolte, la documentazione di rendicontazione dovrà contenere:

  • per ogni tipologia di spesa, i riferimenti di dettaglio necessari a computare analiticamente il costo sostenuto;
  • una specifica dichiarazione di avvenuta verifica e controllo di congruità e regolarità tecnico-contabile delle spese rendicontate, nel rapporto tra le documentazioni di spesa ed il servizio effettivamente prestato;
  • una specifica dichiarazione di disponibilità, presso i propri uffici, della documentazione originale indicata nell’atto di rendicontazione;

Poiché il contributo verrà quindi erogato sulla sola base di quanto auto dichiarato nell’atto di rendicontazione, l’Agenzia Regionale di Protezione Civile si riserva la possibilità di effettuare, a campione, verifiche tecnico-contabili sulle documentazioni di spesa indicate;

L’Agenzia Regionale di Protezione Civile con specifico atto successivo, provvederà a quantificare e impegnare le somme necessarie per il riconoscimento finanziario delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività descritte nel presente atto;

Successivamente, ottenuta la relativa disponibilità finanziaria, l’Agenzia Regionale di Protezione Civile, previa verifica della documentazione di rendicontazione trasmessa, potrà liquidare il contributo finanziario concesso, sulla base della documentazione di rendicontazione ritenuta ammissibile a liquidazione, secondo quanto regolamentato dal presente Quadro.

La Direzione Regionale Vigili del Fuoco avrà anche cura di redigere ed inviare all’Agenzia Regionale di Protezione Civile un dettagliato elenco numerico-nominativo del personale avente diritto all’erogazione del buono mensa regionale, in cui sia evidente, per ogni buono mensa indicato ad ogni singola persona, la data e la tipologia del servizio prestato per il quale è maturato il diritto al riconoscimento del buono stesso.

L’Agenzia Regionale di Protezione Civile avrà successiva cura, previa verifica tecnico-contabile, di procedere, mediante separato finanziamento, all’acquisto dei buoni mensa presso la Ditta fornitrice, e quindi alla successiva consegna alla Direzione Regionale Vigili del Fuoco.

Art. 10

Informazioni fra le parti

Le parti si impegnano reciprocamente a scambiarsi informazioni utili per lo svolgimento delle attività previste nel presente Quadro Attività.

Art. 11

Attività di formazione e di informazione

L’Agenzia Regionale di Protezione Civile e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Direzione Regionale per l’Emilia-Romagna, sentito il Corpo Forestale dello Stato, potranno concordare interventi congiunti mirati in materia di formazione del personale adibito ad attività di incendio boschivo, di informazione ai cittadini in merito alle cause determinanti l’innesco di incendio e alle norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo, nonché lo svolgimento di esercitazioni o simulazioni atte a verificare la preparazione teorico-pratica delle squadre di volontariato antincendio boschivo.

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