SUPPLEMENTO SPECIALE n. 117 - 14.02.2012
Progetto di legge
Art. 1
Sostituzione dell’articolo 1 della legge regionale n. 9 del 1999, rubricato “Finalità”
1. L’articolo 1 della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale) è sostituito dal seguente articolo:
“Articolo 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati”, e della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), stabilisce con la presente legge le disposizioni in materia di valutazione d’impatto ambientale.
2. La valutazione dell’impatto ambientale (VIA) ha la finalità di assicurare che l’attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delL.R.sorse, della salvaguardia della biodiversità e di un’equa distribuzione dei vantaggi connessi all’attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione
3. In tale ambito la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell’ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. A questo scopo, essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:
a) l’uomo, la fauna e la flora;
b) il suolo, l’acqua, l’aria il clima e il paesaggio;
c) i beni materiali ed il patrimonio culturale;
d) l’interazione tra i fattori di cui sopra
4. Le procedure disciplinate dalla presente legge hanno lo scopo di prevedere e stimare l’impatto ambientale di impianti, opere o interventi, di identificare e valutare le possibili alternative, compresa la non realizzazione degli stessi, di indicare le misure per minimizzare o eliminare gli impatti negativi.
5. Nel perseguire le finalità di cui ai commi precedenti la Regione garantisce e promuove l’informazione e la partecipazione dei cittadini ai procedimenti previsti dalla presente legge ed assicura il coordinamento e la semplificazione delle valutazioni e delle procedure amministrative, anche attraverso gli sportelli unici.”.
Art. 2
Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 9 del 1999, rubricato “Definizioni”
1. L’articolo 2 della L.R. n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:
“Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:
a) procedura di verifica (screening): procedura preliminare, disciplinata dal Titolo II, volta a definire se il progetto può avere un impatto significativo e negativo sull’ambiente e deve essere assoggettato alla ulteriore procedura di valutazione dell’impatto ambientale (VIA);
b) provvedimento di verifica (screening): il provvedimento obbligatorio e vincolante dell’autorità competente, disciplinato dall’articolo 10, che conclude la procedura di verifica (screening);
c) procedura di VIA: la procedura di valutazione dell’impatto ambientale, disciplinata dal Titolo III, finalizzata alla emanazione, da parte dell’autorità competente, del provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale, di cui alla successiva lettera d);
d) provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA): il provvedimento dell’autorità competente, disciplinato dagli articoli 16, 17 e 18, che conclude la fase di valutazione del processo di VIA. E’ un provvedimento obbligatorio e vincolante, che produce inoltre gli effetti di cui all’articolo 17;
e) studio ambientale preliminare: studio tecnico-scientifico relativo alla individuazione e valutazione degli impatti ambientali del progetto preliminare, disciplinato dall’articolo 9;
f) studio d’impatto ambientale (SIA): studio tecnico-scientifico degli impatti ambientali di un progetto, disciplinato dall’articolo 11;
g) definizione dei contenuti del SIA (scoping): fase preliminare facoltativa, disciplinata dall’articolo 12, volta a definire, in contraddittorio tra autorità competente e proponente, le informazioni che devono essere fornite nel SIA;
h) autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica (screening) e l’adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA), e che effettua le procedure disciplinate dalla presente legge ai sensi dell’articolo 5;
i) Comuni interessati: i Comuni il cui territorio è interessato dalL.R.alizzazione del progetto nonché dai connessi impatti ambientali, relativamente alla localizzazione degli impianti, opere o interventi principali ed agli eventuali cantieri o interventi correlati;
j) Provincia interessata: la Provincia nel cui territorio sono ricompresi i Comuni interessati;
k) amministrazioni interessate: le amministrazioni competenti a rilasciare concessioni, autorizzazioni, intese, licenze, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati, preordinati alL.R.alizzazione del progetto;
l) ufficio competente: la struttura organizzativa istituita o designata dalla autorità competente per curare l’espletamento delle attività connesse e strumentali all’effettuazione delle procedure disciplinate dalla presente legge;
m) soglia dimensionale: il limite quantitativo o qualitativo oltre il quale i progetti elencati negli Allegati A.1, A.2,, B.1 e B.2 sono assoggettati alle procedure disciplinate dalla presente legge.
n) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche, nonché le associazioni od organizzazioni o gruppi di persone
2. Ai fini della presente legge valgono altresì le definizioni di cui all’articolo 5, lettere c), d), g), h), l), r), t), u) e v) del DLgs n. 152 del 2006.
3. Gli Allegati A.1 e A.2 elencano i progetti assoggettati alla procedura di VIA di competenza rispettivamente regionale e comunale, ai sensi degli articoli 4 e 5.
4. Gli Allegati B.1 e B.2 elencano i progetti assoggettati alla procedura di verifica (screening) di competenza rispettivamente regionale e comunale, ai sensi degli articoli 4-bis e 5.”
Art. 3
Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale n. 9 del 1999, rubricato “Informazione e partecipazione”
1. L’articolo 3 della L.R. n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente articolo:
“Articolo 3
Informazione e partecipazione
1. Nelle procedure disciplinate dalla presente legge, l’autorità competente assicura la promozione e la garanzia dell’informazione e della partecipazione di amministrazioni, associazioni e soggetti interessati, nonché lo scambio di informazioni e la consultazione con il proponente, con le modalità di cui ai Titoli II, III e IV.
2. Ai fini della predisposizione dello studio ambientale preliminare e del SIA, il proponente ha diritto di accesso alle informazioni e ai dati disponibili presso gli uffici delle Amministrazioni pubbliche.
3. Ferma restando la competenza degli enti locali di promuovere le forme di partecipazione previste dalla legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3 (Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali), l’autorità competente organizza la presentazione al pubblico dei progetti sottoposti alla procedura di verifica (screening) o alla procedura di VIA, nonché del relativo studio ambientale preliminare o del relativo studio d’impatto ambientale, in una apposita assemblea pubblica, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) dell’avviso di avvenuto deposito di cui all’articolo 9, comma 3 o all’articolo 14, comma 2.”.
4. Il proponente, con la collaborazione dell’autorità competente, può richiedere lo svolgimento di un’assemblea pubblica di presentazione del progetto preliminarmente alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
5. La Giunta regionale provvede ad inserire i progetti ricadenti nell’ambito di applicazione di VIA nell’elenco dei progetti di partecipazione da ammettere al contributo regionale di cui all’articolo 9 della Legge regionale n. 3 del 2010.
Art. 4
Sostituzione dell’articolo 4 della legge regionale n. 9 del 1999, rubricato “Ambito di applicazione”
1. L’articolo 4 della L.R. n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente articolo:
“Articolo 4
Ambito di applicazione delle norme sulla procedura di VIA
1. Sono assoggettati alla procedura di VIA, ai sensi del Titolo III:
a) i progetti di nuova realizzazione elencati negli Allegati A.1 e A.2;
b) i progetti di nuova realizzazione elencati negli Allegati B.1 e B.2, qualora ricadono, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette, comprese le aree contigue, definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e dalla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette), ovvero all’interno di aree SIC o ZPS in base alle direttive 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE, del Consiglio del 21 maggio 1992, concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
c) i progetti di nuova realizzazione elencati negli Allegati B.1 e B.2 qualora L.R.chieda l’esito della procedura di verifica (screening) di cui al titolo II.
2. Sono inoltre assoggettati alla procedura di VIA i progetti di modifica o estensione dei progetti elencati negli Allegati A.1 e A..2 qualora la modifica o l’estensione sia, di per sé, conforme o superiore alle soglie stabilite nei medesimi Allegati.
3. Si applicano i commi 10 e 11 dell’articolo 6 del DLgs n. 152 del 2006, relativamente alle esclusioni per opere ed interventi destinati esclusivamente a scopo di difesa nazionale e alle esclusioni per singoli interventi disposti in via d’urgenza.”.
Art. 5
Introduzione degli articoli 4-bis e 4-ter nella legge regionale n. 9 del 1999
1. Dopo l’articolo 4 della L.R. n. 9 del 1999 sono inseriti i seguenti articoli:
“Articolo 4-bis
Ambito di applicazione delle norme sulla procedura di verifica (screening)
1. Al fine di verificare se possano produrre impatti significativi e negativi per l’ambiente e vadano sottoposti alla procedura di VIA, sono assoggettati alla procedura di verifica (screening), i seguenti progetti:
a) i progettidi nuova realizzazione di cui agli Allegati B.1 e B.2, che non ricadono all’interno di aree di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b);
b) i progetti di modifiche o estensioni di progetti di cui agli Allegati A.1, A.2, B.1 e B.2, già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, per le parti non ancora autorizzate, che possono avere notevoL.R.percussioni negative sull’ambiente.
2. Su richiesta del proponente sono assoggettati:
a) alla procedura di verifica (screening) ovvero alla procedura di VIA i progetti non elencati negli Allegati A.1, A.2, B.1, e B.2;
b) alla procedura di VIA i progetti elencati negli Allegati B.1 e B.2.
3. Si applica l’articolo 6, commi 10 e 11, del DLgs n. 152 del 2006, relativamente alle esclusioni per opere ed interventi destinati esclusivamente a scopo di difesa nazionale e alle esclusioni per singoli interventi disposti in via d’urgenza.”.
Articolo 4-ter
Soglie dimensionali
1. Le soglie dimensionali definite ai sensi della presente legge sono ridotte del 50% nel caso in cui i progetti ricadono all’interno di aree naturali protette o all’interno di aree SIC o ZPS in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.
2. Per le attività produttive, le soglie dimensionali di cui agli Allegati B.1 e B.2 sono incrementate del 30% nei seguenti casi:
a) progetti localizzati nelle aree industriali ecologicamente attrezzate, individuate nei modi previsti dall’articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alL.R.gioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);
b) progetti di trasformazione od ampliamento di impianti che abbiano ottenuto la certificazione EMAS, ai sensi del Regolamento 1221/2009/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), o la certificazione ambientale secondo le norme ISO 14001.”.
Art. 6
Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale n. 9 del 1999, rubricato “Autorità competenti”
1. L’articolo 5 della L.R. n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente articolo:
Art. 5.
Autorità competenti
1. La Regione è competente per le procedure relative ai progetti:
a) elencati negli Allegati A.1 e B.1;
b) elencati negli Allegati A.2 e B.2 la cui localizzazione interessi il territorio di due o più comuni;
c) previsti al comma 2 qualora il comune sia il proponente;
d) inferiori alle soglie dimensionali di cui agli Allegati A.1 e B.1, attivate su richiesta del proponente;
e) non compresi negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 la cui localizzazione interessi il territorio di due o più comuni, attivate su richiesta del proponente.
2. Il Comune è competente per le procedure relative ai progetti elencati negli Allegati A.2 e B.2 e, su richiesta del proponente, ai progetti inferiori alla soglia dimensionale di cui agli Allegati A.2 e B.2.
3. L’autorità competente svolge le procedure di verifica (screening) e di VIA su richiesta del proponente ovvero dello sportello unico per le attività produttive nei casi di cui all’art. 6.
4. Nell’espletamento delle procedure disciplinate dalla presente legge, l’autorità competente istituisce un apposito ufficio. I Comuni possono istituire un ufficio competente intercomunale ovvero avvalersi dell’ufficio competente della Provincia, tramite apposite convenzioni.
5. Per l’esame e l’istruttoria tecnica dei progetti sottoposti alle procedure disciplinate dalla presente legge, l’autorità competente può avvalersi, tramite convenzione, delle strutture dell’Agenzia regionale per la prevenzione e l’ambiente (ARPA) dell’Emilia-Romagna, di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia regionale per la prevenzione e l’ambiente (ARPA) dell’Emilia-Romagna). La convenzione è onerosa per le Province ed i Comuni e l’ammontare dei compensi dovuti all’ARPA è definito dalla Giunta regionale in riferimento alle diverse tipologie di impianti, opere o interventi in misura forfettaria, previo parere del Comitato di indirizzo di cui all’articolo 8 della l.r. n. 44 del 1995.”.
Art. 7
Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale n. 9 del 1999, rubricato “Sportello unico per le attività produttive”
1. L’articolo 6 della L.R. n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente articolo:
Articolo 6
“Sportello unico per le attività produttive”
1. Per i progetti relativi alle attività produttive assoggettati al procedimento di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”), lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) riceve la domanda relativa alla procedura di verifica (screening) o alla procedura di VIA disciplinate dalla presente legge e la trasmette immediatamente, in modalità telematica all’autorità competente per l’effettuazione dei procedimenti di cui al Titolo II ed al Titolo III.
2. La procedura di verifica (screening) di cui al Titolo II è conclusa preliminarmente ai procedimenti di cui agli articoli 5 e 7 del DPR n. 160 del 2010.
3. La procedura di VIA di cui al Titolo III è attivata nell’ambito del procedimento unico di cui all’articolo 7 del DPR n. 160 del 2010. Dall’avvio della procedura fino all’adozione del provvedimento di VIA, sono sospesi i termini per la conclusione del procedimento unico di cui all’articolo 7 del DPR n. 160 del 2010 volto all’adozione degli atti di assenso necessari per la realizzazione del progetto diversi da quelli in materia ambientale e paesaggistico territoriale. Nel caso in cui eventuali prescrizioni del provvedimento di VIA comportino modifiche progettuali, i termini per la conclusione del procedimento unico ricominciano a decorrere dalla data in cui il proponente produce la documentazione progettuale modificata.
4. In ogni caso, su domanda del proponente, la procedura di VIA può essere attivata e conclusa prima dell’avvio del procedimento unico di cui all’articolo 7 del DPR n. 160 del 2010.
5. Nei casi di cui al comma 3, è svolta un’unica conferenza di servizi interessati alla procedura di VIA di cui all’articolo 18 della presente legge e al procedimento unico per le attività produttive ai sensi dell’articolo 7 del DPR n. 160 del 2010i. La conferenza di servizi è indetta dal responsabile del SUAP, che assicura il coordinamento e la contestualità tra i due procedimenti. Alla procedura di VIA si applica la disciplina di cui alla presente legge, in particolare per quanto attiene al deposito e alla pubblicità degli atti, alla partecipazione al procedimento, alle modifiche progettuali, alle integrazioni documentali e ai termini procedimentali. Resta salva l’applicabilità dell’articolo 14, comma 3, della legge n. 241 del 1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) quanto alle modalità d’indizione.
6. L’autorità competente trasmette, in modalità telematica, ogni comunicazione al proponente tramite il SUAP e mette a disposizione del SUAP tutte le informazioni sull’iter procedimentale di verifica (screening) e di VIA. Il SUAP assicura a tutti gli interessati le informazioni sugli adempimenti in materia di procedure di VIA.
Art. 8
Sostituzione dell’articolo 7 della legge regionale n. 9 del 1999, rubricato “Opere pubbliche”
“Art. 7.
Opere pubbliche
1. Per i progetti relativi a opere pubbliche ovvero ad impianti, opere o interventi non assoggettati alla disciplina dello sportello unico per le attività produttive di cui all’art. 6 e non riguardanti impianti di produzione di energia, l’autorità competente per la procedura di VIA provvede al coordinamento e all’integrazione dei procedimenti amministrativi e all’acquisizione unitaria degli atti autorizzativi necessari per la.realizzazione del progetto. Si applica quanto previsto dall’articolo 17.”.
Art. 9
Introduzione dell’articolo 7-bis nella legge regionale n. 9 del 1999
1. Dopo l’articolo 7 della L.R. n. 9 del 1999 è inserito il seguente nuovo articolo:
“Articolo 7-bis
Documentazione connessa al segreto industriale
1. Nell’ambito delle procedure di verifica (screening) e delle procedure di VIA, a tutela del segreto industriale o commerciale, il proponente può presentare all’autorità competente motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto, allo studio preliminare ambientale o allo studio di impatto ambientale preliminare. In tal caso il proponente allega una descrizione generale, destinata ad essere resa pubblica, in merito al progetto e ai suoi impatti ambientali. Si applica l’articolo 9, comma 4, del DLgs n. 152 del 2006.”.
Art. 10
Sostituzione del’articolo 8 della legge regionale n. 9 del 1999, rubricato “Direttive”
L’articolo 8, comma 1, della L.R. n. 9 del 1999 è così sostituito:
Art. 8.
Direttive
1. Le modalità ed i criteri di attuazione delle procedure disciplinate dalla presente legge sono stabiliti dalla Giunta regionale con direttive vincolanti, pubblicate nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT). Le direttive, in particolare, per tipologia di progetto, specificano:
a) i contenuti e le metodologie per la predisposizione degli elaborati relativi alla procedura di verifica (screening) e dei SIA;
b) le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati, nonché le modalità di raccordo con le relative procedure, ricompresi nella valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 17;
c) i contenuti e le metodologie per la predisposizione degli elaborati relativi alla procedura di Valutazione di Impatto sulla Salute VIS
d) i casi e le modalità di autocertificazione di stati di fatto e del possesso di requisiti nel rispetto della normativa statale e della disciplina comunitaria;
e) le caratteristiche dei progetti di cui agli Allegati B.1 e B..2 assoggettati alla procedura di verifica (screening) anche in relazione agli elementi indicati nell’Allegato D.
f) i formati elettronici di trasmissione della documentazione.”.
2. Gli elementi richiesti dalle direttive di cui al comma 1 devono essere coerenti con il grado di approfondimento progettuale necessario e strettamente attinenti alle caratteristiche specifiche di ciascuna, tipologia di progetto e delle componenti dell’ambiente, del paesaggio e della salute dei cittadini che possono subire un pregiudizio, diretto od indiretto, anche in relazione alla localizzazione, tenuto conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili.
Art. 11
Sostituzione dell’articolo 9 della legge regionale n. 9 della 1999, rubricato “Verifica (screening)”
1. L’articolo 9 della L.R. n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:
“Articolo 9
Procedura di verifica (screening)
1. Per i progetti assoggettati alla procedura di verifica (screening) ai sensi dell’articolo 4-bis, il proponente presenta domanda all’autorità competente ovvero allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), ai sensi e secondo le modalità di cui all’articolo 20, comma 1, del DLgs n. 152 del 2006. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti:
a) il progetto preliminare;
b) lo studio ambientale preliminare relativo alla individuazione e valutazione degli impatti sull’ambiente, sul paesaggio e sulla salute del progetto, che evidenzi tra l’altro motivazioni, finalità e possibili alternative di localizzazione e d’intervento;
c) una relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica;
d) autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), del costo previsto di progettazione e realizzazione del progetto;
e) la ricevuta di avvenuto pagamento delle spese istruttorie di cui all’articolo 28.
2. i documenti di cui al comma 1 del presente articolo sono predisposti e validati da tecnici abilitati
3. Entro 15 giorni dalla ricezione della domanda, l’autorità competente verifica la completezza della documentazione. Qualora la domanda risulti incompleta, l’autorità competente richiede al proponente la documentazione integrativa da presentare entro un termine non superiore a 15 giorni. In tal caso i termini del procedimento si intendono interrotti e ricominciano a de correre dalla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine stabilito il proponente non presenti la documentazione completa degli elementi mancanti, la domanda si intende ritirata. È fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga, non superiore a 30 giorni, del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare. L’esito positivo della verifica di completezza è immediatamente comunicato al proponente, ai fini del deposito degli elaborati nonché al SUAP.
4. Gli elaborati sono depositati, a cura del proponente, su supporto informatico, nonché, in considerazione della necessità di garantire, ai sensi dell’articolo 3, l’informazione e la partecipazione del pubblico, su supporto cartaceo, per 45 giorni presso l’autorità competente e presso i Comuni in cui è localizzato il progetto. Sul BURERT è pubblicato, a cura dell’autorità competente, l’avviso dell’avvenuto deposito nel quale sono specificati l’oggetto e la localizzazione del progetto, il proponente, l’indicazione dei luoghi e dei termini di deposito. Dell’avvenuto deposito è dato sintetico avviso all’albo pretorio dei comuni interessati.
5. Contestualmente al deposito, di cui al comma precedente, i documenti vengono pubblicati sul sito web dell’autorità competente e su quello dei comuni interessati. In alternativa, i comuni interessati, possono attivare collegamenti diretti ai documenti pubblicati sul sito web dell’autorità competente.
6. Entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione nel BURERT, chiunque può prendere visione degli elaborati depositati e può presentare osservazioni all’autorità competente.
7. L’autorità competente può, per una sola volta, nei 45 giorni previsti dal comma 4, richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al proponente. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere la documentazione richiesta presso gli uffici di cui al comma 3 entro 30 giorni dalla.ricezione della.richiesta.
8. In qualunque fase della procedura, qualora ne ravvisi l’opportunità in relazione alle esigenze del procedimento, l’autorità competente convoca una conferenza di servizi preliminare con finalità istruttorie. Alla conferenza partecipano le Province, i Comuni e le amministrazioni interessate, per l’esame degli elaborati presentati e la verifica dei possibili effetti negativi e significativi sull’ambiente del progetto.
9. Ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del DLgs n. 152 del 2006, la procedura di verifica (screening) di cui al Titolo II può essere condotta nel rispetto delle disposizioni della presente legge, nell’ambito della valutazione ambientale strategica (VAS). In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.”.
Art. 12
Sostituzione dell’articolo 10 della legge regionale n. 9 del 1999, rubricato “Esiti della procedura”
1. L’articolo 10 della L.R. n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:
“Articolo 10
Esiti della procedura di verifica (screening)
1. L’autorità competente conclude con provvedimento motivato ed espresso la procedura di verifica (screening), sulla base dei criteri indicati nell’Allegato D, valutando se il progetto abbia possibili effetti negativi e significativi sull’ambiente e sulla salute e debba essere assoggettato alla ulteriore procedura di VIA.. Il provvedimento è adottato entro 45 giorni dalla scadenza del termine per il deposito degli elaborati di cui all’articolo 9, comma 3, ovvero entro 45 giorni dalla scadenza del termine per la trasmissione della documentazione integrativa di cui all’articolo 9, comma 5. L’autorità competente si esprime sulle osservazioni presentate, previo contraddittorio con il proponente.
2. La decisione dell’autorità competente può avere uno dei seguenti esiti:
a) esclusione del progetto, se esso non ha impatti negativi e significativi sull’ambiente, dalla procedura di VIA;
b) esclusione del progetto, se esso non ha impatti negativi e significativi sull’ambiente e sulla salute, dalla procedura di VIA con prescrizioni per la eliminazione, mitigazione, compensazione degli impatti e per il monitoraggio nel tempo;
c) accertamento della necessità di assoggettamento del progetto, se esso ha possibili impatti negativi e significativi sull’ambiente, alla procedura di VIA, prevista dagli articoli da 11 a 18.
3. A cura dell’autorità competente, il provvedimento di verifica (screening) è pubblicato per estratto nel BURERT. Esso è altresì pubblicato integralmente sul sito web dell’autorità competente.
4. La verifica positiva di cui alla lettera b) del comma 2 obbliga il proponente a conformare il progetto alle prescrizioni in essa contenute. Le stesse prescrizioni sono vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa.”.
Art. 13
Sostituzione dell’articolo 11 della legge regionale n. 9 del 1999, rubricato “Studio di impatto ambientale (SIA)”
1. L’articolo 11 della L.R. n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:
“1. I progetti assoggettati alla procedura di VIA sono corredati da uno Studio di impatto ambientale (SIA), elaborato a cura e spese del proponente, che contiene gli elementi e le informazioni indicati nell’Allegato C ed è redatto nel rispetto degli esiti dell’eventuale fase di definizione dei contenuti del SIA (scoping) di cui all’articolo 12”.
2. Qualora per la redazione del SIA debbano essere effettuati sopralluoghi o attività di campionamento o analisi di difficile.ripetizione, il proponente può richiedere la presenza di tecnici designati dall’autorità competente, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi. L’autorità competente comunica tempestivamente al proponente i motivi tecnici dell’eventuale non adesione alla richiesta.
3. Ai fini della predisposizione dello studio di impatto ambientale e degli altri elaborati necessari per l’espletamento della fase di valutazione, il proponente ha facoltà di accedere ai dati ed alle informazioni disponibili presso la pubblica amministrazione, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia. Nella.redazione del SIA relativo a progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a valutazione ambientale, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale.
4. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, si applica l’articolo 22 del DLgs n. 152 del 2006 relativo allo“Studio di impatto ambientale””.
Art. 14
Sostituzione dell’articolo 12 della legge regionale n. 9 del 1999, rubricato “Definizione dei contenuti del SIA (scoping)”
1. L’articolo 12 della L.R. n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:
“Articolo 12
Definizione dei contenuti del SIA (scoping)
1. Per i progetti di cui al comma 1 dell’articolo 11, è facoltà del proponente richiedere all’autorità competente l’effettuazione di una fase preliminare, volta:
a) all’accertamento dell’assenza di elementi o fattori preclusivi alla.realizzazione del progetto, derivanti dalla pianificazione territoriale ed urbanistica ovvero da vincoli assoluti presenti nell’area interessata;
b) alla puntuale definizione dei contenuti del SIA;
c) alla puntuale definizione della documentazione e degli elaborati di cui all’articolo 13, comma 3.
2. Il proponente a tal fine presenta all’autorità competente una analitica relazione, predisposta da un professionista abilitato, circa la conformità del progetto agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, gli eventuali vincoli paesaggistici, ambientali e storico culturali presenti sull’area interessata dal progetto e l’assenza degli elementi e fattori preclusivi di cui al comma 1, lettera a), nonché un elaborato che, sulla base dell’identificazione degli impatti ambientali attesi, definisce il piano di lavoro per la redazione del SIA. La documentazione è presentata ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 152 del 2006.
3. Il SIA in ogni caso contiene le seguenti informazioni:
a) la descrizione del progetto definitivo;
b) la descrizione dei potenziali impatti ambientali, anche con riferimento a parametri e standard previsti dalla vigente normativa;
c) La Valutazione di Impatto sulla Salute VIS redatta dal Dipartimento di sanità pubblica competente per territorio;
d) i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull’ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre, in fase di realizzazione, in fase di esercizio e in fase di dismissione o riconversione;
e) una relazione, predisposta da un professionista abilitato, circa la conformità del progetto agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, gli eventuali vincoli paesaggistici, ambientali e storico culturali presenti sull’area interessata dal progetto e l’assenza degli elementi e fattori preclusivi di cui al comma 1, lettera a);
f) la descrizione delle misure previste per ridurre, compensare od eliminare gli impatti ambientali negativi, nonché delle misure di monitoraggio;
g) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell’impatto ambientale;
h) una descrizione della fase finale di dismissione dell’opera e di ripristino dello stato dei luoghi ante operam, e dei relativi costi:
i) una sintesi in linguaggio non tecnico dei punti precedenti.
4. Per la definizione dei contenuti del SIA, nonché della documentazione e degli elaborati di cui all’articolo 13, comma 3, l’autorità competente, entro 10 giorni dalla ricezione della documentazione, convoca la conferenza di servizi di cui all’articolo 18.
5. L’autorità competente, sulla base delle indicazioni della conferenza di servizi, i cui lavori si concludono entro 40 giorni dalla ricezione della documentazione, si esprime entro 60 giorni dalla.richiesta di cui al comma 1. Trascorso tale termine si intende convalidato l’elaborato di cui al comma 2. Trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 21, commi 2 e 3, del DLgs n.152 del 2006, relativo ai contenuti del SIA.
6. I termini previsti dal comma 5 sono ridotti della metà nei casi di progetti assoggettati alla procedure di VIA ad esito della procedura di verifica (screening), ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettera c).
7. L’accertamento della insussistenza di elementi preclusivi nonché la definizione degli elementi di cui al comma 1, lettere a) e b), determinati ai sensi dei commi precedenti, vincolano l’autorità competente e le amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi.
8. L’autorità competente assicura che le attività di cui al presente articolo siano attuate in contraddittorio con il proponente.”.
Art. 15
Sostituzione dell’articolo 13 della legge regionale n. 9 del 1999, rubricato “Presentazione della domanda”
1. L’articolo 13 della L.R. n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:
“Articolo 13
Presentazione della domanda di VIA
1. Alla domanda di attivazione della procedura di VIA, presentata al SUAP ovvero all’autorità competente, sono allegati:
a) il SIA ed il relativo progetto definitivo, predisposti in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 11 ed agli eventuali esiti della fase di definizione dei contenuti del SIA (scoping) di cui all’articolo 12;
b) l’autocertificazione, ai sensi del DPR n. 445 del 2000, del costo di progettazione e realizzazione del progetto;
c) La ricevuta di avvenuto pagamento delle spese istruttorie di cui all’articolo 28.
2. Trova applicazione quanto previsto dai commi 2 e 3 dell’articolo 23, del DLgs n. 152 del 2006, relativi all’elenco degli atti necessari e alle modalità di deposito della documentazione.
3. Il proponente correda la domanda della documentazione e degli elaborati progettuale richiesti dalla normativa vigente per il rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per l’effettuazione della conferenza di servizi di cui all’articolo 18, nonché della documentazione relativa alla disponibilità dell’area o all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
4. Entro 30 giorni dalla.ricezione della domanda e prima della pubblicazione di cui al comma 6, l’autorità competente verifica la completezza della documentazione e l’avvenuto pagamento delle spese istruttorie.
5. Qualora la domanda risulti incompleta, l’autorità competente richiede al proponente la documentazione integrativa da presentare entro un termine non superiore a 30 giorni e comunque correlato alla complessità delle integrazioni richieste. In tal caso i termini del procedimento si intendono interrotti e ricominciano a decorrere dalla presentazione della documentazione integrativa. È fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga, non superiore a 60 giorni, del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione completa, la domanda si intende ritirata.
6. Effettuata la verifica di completezza, l’autorità competente provvede a pubblicare nel BURERT l’avviso dell’avvenuto deposito di cui all’articolo 14, comma 2. Prima di tale pubblicazione, l’autorità competente ne comunica la data prevista al proponente. Il proponente provvede alla pubblicazione del medesimo avviso su un quotidiano diffuso nel territorio interessato.
7. Contestualmente alla pubblicazione di cui al comma 6, il proponente, trasmette la domanda, completa degli allegati, a tutti i soggetti competenti al rilascio di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione del progetto.”.
Art. 16
Sostituzione dell’articolo 14 della legge regionale n. 9 del 1999, rubricato “Deposito e pubblicizzazione”
1. L’articolo 14 della L.R. n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente articolo:
“Articolo 14
Deposito e pubblicizzazione
1. Al fine di garantire, ai sensi dell’articolo 3, l’informazione e la partecipazione del pubblico il SIA ed il relativo progetto definitivo sono depositati, a cura del proponente:
a. su supporto cartaceo per 60 giorni consecutivi presso la Regione, le Province ed i Comuni nei quali è localizzato il progetto, al fine di garantire, ai sensi dell’articolo 3, l’informazione e la partecipazione del pubblico.
b. su supporto informatico sui siti web della Regione, e delle Province ed i Comuni nei quali è localizzato il progetto
2. L’avviso dell’avvenuto deposito, all’esito positivo della verifica di completezza, è pubblicato nel sito web dell’autorità competente, nel BURERT e, a cura e spese del proponente, su un quotidiano diffuso nel territorio interessato.
3. L’avviso dell’avvenuto deposito deve indicare:
a) Il proponente;
b) l’oggetto, la localizzazione ed una sommaria descrizione del progetto ed i suoi possibili impatti ambientali;
c) le sedi ove possono essere consultati gli atti ed i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni;
d) i procedimenti compresi e sostituiti.
e) l’indirizzo URL (Uniform Locator Resource) del sito istituzionale ove sono depositati gli atti
4. Il progetto ed il SIA, corredato dalla documentazione di cui all’articolo 13, comma 3, sono trasmessi su idoneo supporto informatico, a cura del proponente, alle amministrazioni convocate alla conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 18.
5. Le forme di pubblicità di cui al comma 2 tengono luogo delle comunicazioni di cui all’articolo 7 ed all’articolo 8, commi 3 e 4, della l. n. 241 del 1990.
6. L’autorità competente pubblica sul proprio sito web la documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni, le eventuali controdeduzioni e le modifiche eventualmente apportate al progetto.”.
Art. 17
Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 9 del 1999, rubricato “Partecipazione”
1. Il comma 1 dell’articolo 15 della L.R. n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:
“1. Chiunque può, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione nel BURERT di cui all’articolo 14, comma 2, prendere visione degli elaborati depositati e presentare, in forma scritta, osservazioni all’autorità competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.”.
2. Al comma 3 dell’articolo 15 della L.R. n. 9 del 1999, dopo le parole “le amministrazioni, le associazioni”, le parole “i soggetti interessati” sono sostituite dalle seguenti parole: “, il pubblico”;
3. Il comma 5 dell’articolo 15 della L.R. n. 9 del 1999 è abrogato.
Art. 18
Introduzione dell’articolo 15-bis nella legge regionale n. 9 del 1999
1. Dopo l’articolo 15 della L.R. n. 9 del 1999 è inserito il seguente articolo:
“Articolo 15-bis
Integrazioni e modifiche
1. L’autorità competente può richiedere al proponente, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui all’articolo 15, comma 1, in un’unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata, con l’indicazione di un termine per la risposta che non può superare i 45 giorni, prorogabili, su istanza del proponente, per un massimo di ulteriori 45 giorni. L’autorità competente esprime il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale entro 90 giorni dalla presentazione della documentazione integrativa. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richieste di integrazioni da parte dell’autorità competente, non presentando gli elaborati modificati, o ritiri la domanda, l’autorità competente non procede all’ulteriore corso della valutazione.
2. Il proponente può chiedere, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui all’articolo 15, comma 1, per una sola volta, di modificare gli elaborati, anche a seguito di osservazioni o di rilievi emersi nel corso dell’istruttoria pubblica o del contraddittorio di cui all’articolo 15, commi 3 e 4. Se accoglie l’istanza, l’autorità competente fissa per l’acquisizione delle modifiche un termine non superiore a 45 giorni, prorogabili, su istanza del proponente per giustificati motivi, per un massimo di ulteriori 45. Il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale è adottato entro 90 giorni dalla presentazione degli elaborati modificati.
3. L’autorità competente, ove ritenga che le integrazioni e le modifiche apportate ai sensi dei commi 1 e 2 siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone che il proponente depositi copia delle stesse per 60 giorni su supporto cartaceo e contestualmente ne dia avviso con le modalità di cui all’articolo 14. Entro 60 giorni dalla pubblicazione del progetto emendato ai sensi del presente comma, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio di impatto ambientale, e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi in relazione alle modifiche apportate agli elaborati ai sensi dei commi 1 e 2. In questo caso, l’autorità competente esprime il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale entro 90 giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni.
Art. 19
Sostituzione dell’articolo 16 della legge regionale n. 9 del 1999, rubricato “Valutazione di impatto ambientale (VIA)”
1. L’articolo 16 della L.R. n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:
“Articolo 16
Provvedimento di valutazione d’impatto ambientale
1. L’autorità competente conclude la procedura di VIA, con provvedimento motivato ed espresso, sulla base degli esiti della Conferenza di servizi di cui all’articolo 18, esprimendosi contestualmente sulle osservazioni, i contributi e le controdeduzioni, entro 90 giorni dalla scadenza dei termini di cui all’articolo 15, comma 1, o di cui all’articolo 15-bis.
2. Il provvedimento di VIA evidenzia in modo specifico le integrazioni procedurali effettuate e le intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati compresi e sostituiti ai sensi dell’articolo 17.
3. Nel corso della redazione del progetto e nella fase della sua valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della valutazione ambientale per i progetti previsti da piani e programmi per i quali la valutazione ambientale è già stata espletata.
4. La deliberazione, a cura dell’autorità competente, è comunicata al proponente ed alle amministrazioni interessate ed è pubblicata per estratto nel BURERT. Per quanto non diversamente disposto trova applicazione quanto disposto dall’articolo 27, commi 1 e 2, del DLgs n. 152 del 2006.
5. Le autorità competenti informano annualmente il Ministro dell’Ambiente circa i provvedimenti adottati e le procedure di VIA in corso.”.
Art. 20
Sostituzione dell’articolo 17 della legge regionale n. 9 del 1999, rubricato “Effetti del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA)”
1. L’articolo 17 della L.R. n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente articolo:
“Articolo 17
Effetti del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA)
1. Il provvedimento positivo di VIA, per i progetti relativi alle attività produttive di cui all’articolo 6, nonché per i progetti relativi alla produzione di energia, comprende e sostituisce tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati in materia ambientale e paesaggistico-territoriale
2. Il provvedimento positivo di VIA per i progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico, di interesse generale o pubblica utilità di cui all’articolo 7, ad accezione dei progetti di produzione di energia elettrica, comprende e sostituisce tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nullaosta, gli assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa.
3. Il provvedimento positivo di VIA ha altresì il valore di titolo abilitativo edilizio qualora il Comune territorialmente competente, valutata la sussistenza di tutti i requisiti ed ottenuti i pareri, le autorizzazioni ed i nullaosta cui è subordinato il suo rilascio, si sia espresso positivamente.
4. La procedura di VIA, effettuata ai sensi della presente legge comprende e sostituisce in particolare:
la valutazione d’incidenza di cui agli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CE e all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche); a tal fine lo studio di impatto ambientale contiene gli elementi di cui all’allegato G del D.P.R. n. 357 del 1997, dando ad essi specifica evidenza;
l’autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III bis del DLgs n. 152 del 2006 ed alla legge regionale 11 ottobre 2004, n. 21 (Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) per i progetti che ricadono nel campo di applicazione dell’Allegato VIII del medesimo DLgs n. 152 del 2006; a tal fine lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono a tal fine anche le informazioni previste all’articolo 29-ter e il provvedimento finale contiene le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 29-sexies e 29-septies del medesimo d.lgs. n. 152 del 2006;
l’autorizzazione paesaggistica di cui al l’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio); a tal fine lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono a tal fine anche la relativa “Relazione paesaggistica” redatta secondo le indicazioni di cui alle vigenti disposizioni
5. Il provvedimento positivo di VIA per le opere pubbliche costituisce variante agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, a condizione sia stata espressa la valutazione ambientale (ValSAT), di cui all’articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio), positiva sulla variante stessa, per correzione di errori materiali ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, qualora tali modificazioni siano state adeguatamente evidenziate nel SIA, con apposito elaborato cartografico, e l’assenso comunale sia preventivamente acquisito ovvero sia approvato rispettivamente dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza. Le proposte di variante alla pianificazione territoriale possono attenere unicamente a specifiche modifiche cartografiche degli strumenti stessi. Qualora costituisca variante agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, il provvedimento di VIA comprende la verifica di assoggettabilità o la valutazione ambientale (ValSAT). In tal caso, il SIA motiva la proposta di variante in relazione all’effettivo stato dei luoghi ed alla impraticabilità di alternative, e contiene gli elementi del Rapporto ambientale preliminare o del Rapporto ambientale. In tal caso, inoltre, alla Conferenza dei servizi partecipa la Regione ai fini dell’intesa per l’approvazione della variante e dell’espressione del parere motivato relativo alla valutazione ambientale, e il provvedimento di VIA di cui all’articolo 16 contiene la dichiarazione di sintesi.
6. La procedura di VIA può essere attivata da parte dei Comuni, delle Province e della Regione in alternativa al procedimento unico di cui agli articoli da 36-bis a 36-octies della L.R. n. 20 del 2000, al fine di assicurare la contestuale valutazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, coinvolti dall’attuazione delle opere pubbliche di rispettiva competenza e di pervenire alla celere approvazione e realizzazione delle stesse.
7. Per i progetti di produzione di energia elettrica, la procedura di VIA viene svolta all’interno del procedimento unico energetico di cui all’articolo 16 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia), nel rispetto delle disposizioni di cui al presente titolo. A tal fine l’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione unica energetica convoca un’unica conferenza di servizi. Nei casi di cui al presente comma, il provvedimento positivo di VIA comprende e sostituisce le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati in materia ambientale e paesaggistico-territoriale e deve essere espresso antecedentemente o contestualmente all’adozione dell’atto conclusivo del procedimento di autorizzazione unica.
8. Il provvedimento positivo di VIA obbliga il proponente a conformare il progetto alle eventuali prescrizioni in esso contenute per la realizzazione, l’esercizio, la dismissione, per gli eventuali malfunzionamenti, nonché per il monitoraggio nel tempo dell’impianto, opera o intervento. Le stesse prescrizioni sono vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa.
9. Il provvedimento negativo di VIA preclude la realizzazione del progetto.
10. In conformità all’articolo 26, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 152 del 2006 in nessun caso può farsi luogo all’inizio dei lavori senza che sia intervenuto il provvedimento di VIA. I progetti sottoposti a VIA devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di VIA. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto, il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall’autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell’impatto ambientale deve essere reiterata.
Art. 21
Sostituzione dell’articolo 18 della legge regionale n. 9 del 1999, rubricato “Conferenza di servizi”
1. L’articolo 18 della L.R. n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente articolo:
“Articolo 18
Conferenza di servizi
1. Nell’ambito della procedura di VIA, l’autorità competente indice, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di deposito degli elaborati nel BURERT, una conferenza di servizi per l’acquisizione degli atti necessari alla realizzazione del progetto, di cui all’articolo 17, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Dell’indizione della conferenza di servizi è data tempestiva comunicazione alla Regione da parte delle province e comuni rispettivamente competenti ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 3.
2. La conferenza di servizi, in sede istruttoria, provvede all’esame del progetto e del SIA. Essa si svolge con le modalità stabilite dalle.relative disposizioni della legge n. 241 del 1990, in quanto compatibili.
3. Le attività tecnico-istruttorie per la valutazione d’impatto ambientale sono svolte dall’ufficio competente che acquisisce e valuta tutta la documentazione e le osservazioni presentate. L’ufficio competente, entro il ventesimo giorno antecedente la conclusione dei lavori della Conferenza di Servizi di cui al comma 6, predispone un rapporto sull’impatto ambientale del progetto e lo invia alle amministrazioni convocate. Il rapporto sull’impatto ambientale è, altresì, inviato al proponente, che può fornire le proprie controdeduzioni.
4. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato ed indicare le specifiche modifiche e prescrizioni ritenute necessarie. Le determinazioni conclusive possono motivatamente discostarsi dai pareri non vincolanti espressi nell’ambito della conferenza di servizi.
5. In sede di conferenza di servizi è acquisito il parere sull’impatto ambientale del progetto da parte delle province e dei comuni interessati e degli enti di gestione di aree naturali protette interessati.
6. In ogni caso, i lavori della conferenza di servizi si concludono almeno 20 giorni prima della scadenza del termine per l’adozione del provvedimento di VIA.”.
7. Le sedute della conferenza di servizi sono pubbliche.
Art. 22
Sostituzione dell’articolo 19 della legge regionale n. 9 del 1999, rubricato “Procedure per progetti con impatti ambientali interregionali”
1. L’articolo 19 della L.R. n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente articolo:
“Articolo 19
Procedure per progetti con impatti ambientali interregionali”
1. Nel caso di progetti soggetti a procedure di verifica (screening) od a procedure di VIA che risultino localizzati sul territorio di più Regioni, la Giunta regionale adotta il provvedimento di VIA d’intesa con le Regioni cointeressate.
2. Nei casi di cui al comma 1 qualora si manifesti un conflitto tra le autorità competenti di tali.Regioni si applica quanto previsto in proposito dall’articolo 31 del DLgs n. 152 del 2006.”.
3. In conformità all’articolo 30 del d.lgs. n. 152 del 2006, nel caso di progetti che possano avere impatti ambientali negativi e significativi su regioni confinanti, l’autorità competente è tenuta a darne informarzione. Essa inoltre acquisisce, nell’ambito della conferenza di servizi di cui all’articolo 18, i pareri di tali Regioni, delle Province, dei Comuni e degli enti parco interessat e dispone che il proponente invii gli elaborati a tali soggetti, che si esprimono nei successivi 90 giorni, trascorsi i quali, l’autorità competente può provvedere anche in assenza dei predetti pareri.”.
Art. 23
Sostituzione dell’articolo 20 della legge regionale n. 9 del 1999, rubricato “Partecipazione della Regione alla procedura di cui all’art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349”
1. L’articolo 20 della L.R. n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente articolo:
“Articolo 20
Partecipazione della Regione alla procedura di VIA di competenza statale
1. Il parere di cui all’articolo 25, comma 2, del DLgs n. 152 del 2006, relativo al provvedimento di VIA di competenza statale è espresso dalla Giunta regionale, dopo avere acquisito il parere delle Province e dei comuni interessati.
2. Ai fini del comma 1 gli elaborati relativi alla procedura di VIA di competenza statale sono trasmessi, a cura del proponente, anche alle Province ed ai Comuni interessati, che si esprimono entro 60 giorni dal ricevimento delle comunicazioni, trascorsi i quali, la Giunta regionale può provvedere anche in assenza dei predetti pareri.
3. La Giunta regionale può promuovere consultazioni ed istruttorie pubbliche con le amministrazioni, le associazioni ed i soggetti interessati.”.
Art. 24
Sostituzione dell’articolo 21 della legge regionale n. 9 del 1999, rubricato “Procedure per progetti con impatti ambientali transfrontalieri”
1. L’articolo 21 della L.R. n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente articolo:
“Articolo 21
Procedure per progetti con impatti ambientali transfrontalieri
1. In caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull’ambiente di un altro Stato, l’autorità competente informa il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e trova applicazione quanto previsto dagli articoli 32 e 32 bis del DLgs n. 152 del 2006, in materia di consultazioni transfrontaliere ed effetti transfrontalieri.”.
Art. 25
Sostituzione dell’articolo 22 della legge regionale n. 9 del 1999, rubricato “Monitoraggio”
1. L’articolo 22 della L.R. n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente articolo:
“Articolo 22.
Monitoraggio
1. Il provvedimento di VIA contiene ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di monitoraggio degli impatti ambientali, volte ad assicurare il controllo di quelli significativi. Trova applicazione quanto disposto in materia dall’articolo 28 del DLgs n. 152 del 2006. A tal fine è predisposto all’interno del SIA una proposta di piano di monitoraggio, che prende in considerazione l’insieme degli indicatori fisici, per controllare gli impatti significativi derivanti dell’attuazione e gestione del progetto con lo scopo di individuare tempestivamente gli impatti negativi ed adottare le misure correttive opportune. La proposta di piano di monitoraggio individua le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.
2. Il proponente deve trasmettere all’autorità competente i risultati del monitoraggio di cui all’articolo 10, comma 1, lettera b), e all’articolo 17, comma 8, nonché informare l’autorità competente delle eventuali modificazioni intervenute nel corso della realizzazione e della gestione dell’impianto, opera o intervento.
3. L’autorità competente esercita le funzioni di controllo e monitoraggio anche avvalendosi delle strutture dell’ARPA dell’Emilia-Romagna. Si può avvalere, inoltre, delle strutture dell’ARPA per l’eventuale gestione dei dati e delle misure di cui al comma 1 nell’ambito del sistema informativo sull’ambiente ed il territorio di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), della L.R. n. 44 del 1995.”.
4. L’autorità competente rende pubblici sul proprio sito web i risultati dei monitoraggi di cui al comma 2 nonché le informazioni relative ad eventuali modificazioni intervenute nel corso della realizzazione e della gestione dell’impianto, opera o intervento ed eventuali anomalie intervenute nel funzionamento.
Art. 26
Modifiche all’articolo 23 della legge regionale n. 9 del 1999, rubricato “Controllo sostitutivo”
1. I commi 2 e 3 dell’articolo 23 della L.R. n. 9 del 1999 sono sostituiti dal seguente comma:
“2. In caso di inutile decorso dei termini di cui all’articolo 16, comma 1, per l’assunzione del provvedimento di VIA da parte delle autorità competenti di cui all’articolo 5, commi 2 e 3, trova applicazione quanto disposto in materia di poteri sostitutivi dall’articolo 30 dalla legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l’Università).”.
Art. 27
Sostituzione dell’articolo 24 della legge regionale n. 9 del 1999, Rubricato “Vigilanza e sanzioni”
1. L’articolo 24 della L.R. n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente articolo:
“Articolo 24
Vigilanza e sanzioni
1. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo delle amministrazioni interessate, l’autorità competente vigila sull’applicazione delle disposizioni della presente legge nonché delle prescrizioni contenute nel provvedimento di VIA di cui all’articolo 17, comma 8, ovvero nell’atto conclusivo della procedura di verifica (screening) di cui all’articolo 10, comma 1, lettera b).
2. Trova applicazione quanto disposto dall’articolo 29 del DLgs n. 152 del 2006, rubricato “Controlli e sanzioni.”.”.
Art. 28
Modifiche all’articolo 25 della legge regionale n. 9 del 1999, rubricato “Informazione e sistema informativo”
1. Il comma 2 dell’articolo 25 della L.R. n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:
“2. La Regione organizza L.R.ccolta e l’elaborazione dei dati e predispone una raccolta di studi e ricerche su metodologie e modelli in materia di impatto ambientale nonché un archivio in cui sono raccolti i S.I.A. e le valutazioni di impatto ambientale (V.I.A.) con la relativa documentazione”
2. Al comma 3 dell’articolo 25 della l.r. n. 9 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole “Bollettino Ufficiale della Regione” sono sostituite dalle parole “BURERT”;
b) le parole “comma 3 dell’art. 16” sono sostituite dalla parole “comma 4 dell’articolo 16”.
Art. 29
Sostituzione dell’articolo 26 della legge regionale n. 9 del 1999, rubricato “Relazione sull’attuazione delle procedure in materia di impatto ambientale”
1. L’articolo 26 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:
“Articolo 26
Clausola valutativa
1. L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alla Commissione assembleare competente una relazione concernente in particolare gli effetti relativi al miglioramento qualitativo dell’azione amministrativa in rapporti alle procedure di valutazione d’impatto ambientale.
2. La Giunta presenta inoltre alla Commissione assembleare competente un report sull’attuazione della legge con cadenza intermedia rispetto a quella indicata al comma 1.
3. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
4. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.”.
Art. 30
Sostituzione dell’articolo 28 della legge regionale n. 9 del 1999, rubricato “Spese istruttorie”
1. L’articolo 28 della L.R. n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente articolo:
“Articolo 28
Spese istruttorie
1. Le spese per le istruttorie relative alle procedure disciplinate dalla presente legge sono a carico del proponente e sono determinate forfettariamente ed in relazione al valore dell’opera o dell’intervento, in una misura comunque non superiore al 0,05%, con un minimo di 500 euro per le procedure di verifica (screening) e di 1.000 euro per le procedure di via, secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale nelle direttive di cui all’articolo 8. L’autorità competente verifica il rispetto dei suddetti criteri nel corso della verifica di completezza di cui agli articoli 9, comma 2, e 13, comma 4. Le risorse derivanti dal versamento per le spese istruttorie concorrono alla copertura delle spese per il personale, per la sua formazione e aggiornamento e per il funzionamento delle strutture tecniche competenti relativamente ai procedimenti di cui alla presente legge.
2. Per i progetti di trasformazione o ampliamento di impianti che abbiano ottenuto la certificazione EMAS, ai sensi del regolamento 1221/2009/CE, o la certificazione ambientale secondo le norme ISO 14001, le spese istruttorie sono ridotte del 50%.
3. A seguito della presentazione della richiesta di cui all’articolo 4-Bis, comma 2, l’autorità competente può stabilire di esentare il proponente dal pagamento delle spese istruttorie e di contribuire alle spese di redazione del SIA fino ad un massimo complessivo del 50%, qualora sussista un interesse pubblico all’attivazione della procedura di verifica (screening) ovvero della procedura di VIA, in relazione agli impatti ambientali attesi per la tipologia dimensionale e la localizzazione dei progetti ovvero per la vulnerabilità dei siti interessati.
4. Qualora si verifichino ritardi nella procedura di verifica (screening) di cui all’articolo 10 o della procedura di VIA di cui all’articolo 16, le spese istruttorie sono restituite, entro 60 giorni dal provvedimento affetto da ritardo, alle seguenti condizioni e modalità:
a) su richiesta del proponente;
b) nella misura del 10% per ogni mese di ritardo della conclusione della procedura;
c) al netto delle interruzioni o sospensioni del procedimento;
d) se il ritardo è imputabile a fatto dell’autorità competente.
a) su richiesta del proponente;
5. Per i progetti che in base alla legislazione vigente risultano sottoposti alla corresponsione di una pluralità di oneri istruttori, ognuno di tali oneri è ridotto del 10%.
6. L’esito negativo della procedura di verifica (screening) o della procedura di VIA, ovvero la rinuncia del proponente al proseguimento delle procedure non danno diritto al rimborso delle somme originariamente versate.”.
Art. 31
Modifiche all’articolo 30 della legge regionale n. 9 del 1999, rubricato “Disposizioni abrogative ed interpretative”
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 30 della L.R. n. 9 del 1999 le parole “ai sensi dell’art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla procedura di cui al medesimo art. 6” sono sostituite dalle seguenti parole: “di competenza statale ai sensi del Titolo III della Parte Seconda del DLgs n. 152 del 2006, dalle procedure previste dal medesimo Titolo III”.
Art. 32
Sostituzione dell’articolo 31 della legge regionale n. 9 del 1999, Rubricato “Modifiche degli Allegati”
1. L’articolo 31 della L.R. n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente articolo:
“Articolo 31
Modifiche degli Allegati
1. La Giunta regionale adotta, con propria deliberazione, atti integrativi rispetto agli Allegati A.1, A.2, B.1, B.2, C e D, al fine di dare attuazione a normative comunitarie o nazionali.
2. L’Assemblea legislativa regionale, tenuto conto della relazione di cui all’articolo 26 e sulla base degli elementi indicati nell’Allegato D, può stabilire, ai sensi dell’articolo 6, comma 9, del DLgs n. 152 del 2006, con propria deliberazione:
a) un eventuale incremento, nella misura massima del 30%, od un eventuale decremento delle soglie dimensionali di cui agli Allegati B.1e B.2;
b) l’esclusione dalle procedure disciplinate dalla presente legge dei progetti di impianti, opere o interventi degli Allegati B.1 e B.2 che non ricadono in aree naturali protette ovvero all’interno di aree SIC o ZPS in base alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.
3. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono pubblicate nel BURERT.”.
Art. 33
Sostituzione degli Allegati A.1, A.2, A3 B.1, B.2, B3 C e D della legge regionale n. 9 del 1999
1. Gli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 della L.R. n. 9 del 1999 sono sostituiti dagli Allegati A.1, A.2, B.1, e B.2 alla presente legge.
2. Gli allegati C e D della L.R. n. 9 del 1999 sono sostituiti dagli allegati C e D alla presente legge.
Art. 34
Norme transitorie
1. Le procedure di verifica (screening) e le procedure di VIA la cui domanda sia stata presentata prima dell’entrata in vigore della presente legge sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento della presentazione della domanda.
2. Il termine di cui all’articolo 17, comma 10, della L.R. n. 9 del 1999, nel testo introdotto dalla presente legge, si applica ai procedimenti la cui domanda sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale).
3. Nelle more dell’emanazione di nuove direttive ai sensi dell’articolo 8, restano ferme le direttive emanate dalL.R.gione ai sensi delle previgenti normative, con delibera della giunta regionale n. 1238 del 15 luglio 2002, per le parti non in contrasto con le disposizioni della presente legge.