n.120 del 17.04.2019 periodico (Parte Seconda)
Approvazione delle modalità attuative del divieto di consentire l'utilizzo dei Ticket redemption ai minori d'età, introdotto dall'articolo 6 comma 8 bis della legge regionale n. 5 del 2013
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamate:
- la Legge regionale n. 5 del 4 luglio 2013 “Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate” ed, in particolare, l’art. 6 “Apertura ed esercizio dell’attività”, come modificato dalla Legge regionale n. 6 del 13 aprile 2017 “Modifiche alla L.R. 4 luglio 2013, n.5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate” e, in particolare l’art. 6, comma 8bis che recita “È vietato consentire ai minori l'utilizzo di apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita (ticket redemption)” e il comma 8ter che prevede che la Giunta regionale, con proprio atto e sentita la competente Commissione assembleare, approvi una specifica direttiva per l’attuazione del comma 8bis;
Ritenuto pertanto di dover dare applicazione a quanto previsto dalle norme sopra citate, provvedendo alla approvazione delle modalità applicative dell’articolo 6 comma 8bis della L.R. 5/2013, contenute nell’allegato parte integrante della presente deliberazione;
Visti:
- la L.R. 26 novembre 2001 n.43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n.2416 del 29 dicembre 2008 concernente “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007.” E ss.mm., per quanto applicabile;
- il D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizione in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.ii;
Richiamate altresì le seguenti proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di legge, in tema di riorganizzazione dell’ente Regione e incarichi dirigenziali: n.193/2015, n.628/2015, n.270/2016, n.622/2016, n.1107/2016, n.1681/2016, n.2344/2016; n.3/2017, n. 1059/2018 e n. 1123/2018, nonché le determinazioni n. 9898/2018 e n.10927/2018;
Richiamati:
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.” e ss.mm.;
- la propria deliberazione n.93 del 29 gennaio 2018 ad oggetto “Approvazione Piano Triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020”;
- la propria deliberazione n.931 del 18 giugno 2018 ad oggetto “Approvazione del catalogo dei processi amministrativi a rischio corruzione. Modifica integrativa del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020 della Giunta regionale.”;
- la propria deliberazione n.468 del 10 aprile 2017 concernente “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna” ed in particolare l’art.5.3 dell’Allegato A;
- la Circolare del Capo di Gabinetto PG/2017/0660476 del 13/10/2017;
- la Circolare del Capo di Gabinetto PG/2017/0779385 del 21/12/2017;
Richiamate inoltre:
- la determinazione n.7382 del 18 maggio 2018 concernente “Nomina dei responsabili del procedimento del Servizio Assistenza Territoriale, ai sensi degli articoli 5 e ss. Della L.241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della L.R. 32/1993.” decorrente dal 1° giugno 2018;
- la determinazione dirigenziale n.14887/2018 avente per oggetto “Nomina dei responsabili del procedimento del Servizio assistenza territoriale, ai sensi degli articoli 5 e ss. della l. 241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della L.R.32/1993”;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Acquisito il parere favorevole della Commissione assembleare competente in data 11 marzo 2019;
Acquisito il parere favorevole del CAL, di cui alla L.R. 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali) espresso in data 16 gennaio 2019;
Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute e
dell'Assessore al Turismo e Commercio
a voti unanimi e palesi
delibera
per tutto quanto esposto in narrativa, che si considera di seguito integralmente richiamato:
- di approvare, in attuazione di quanto previsto dall’art. 6 comma 8ter della L.R.5/2013, il documento “Modalità attuative del divieto di consentite l’utilizzo dei Ticket redemption ai minori d’età, introdotto nel territorio regionale dall’articolo 6 comma 8 bis della legge regionale n. 5 del 2013”, allegato parte integrante della presente deliberazione;
- di pubblicare il presente provvedimento, comprensivo dell’allegato, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
- di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.
Allegato
Modalità attuative del divieto di consentite l’utilizzo dei Ticket redemption ai minori d’età, introdotto nel territorio regionale dall’articolo 6 comma 8 bis della legge regionale n. 5 del 2013.
Definizione dei ticket redemption
Per Ticket redemption si intendono gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici attivabili con moneta, con gettone, ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento, che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, definiti all’articolo 110, comma 7, lettera c), del TULPS.
Oggetto e destinatari del divieto
Oggetto del divieto sono i comportamenti che non impediscono o non contrastano, nei fatti consentendo, l’utilizzo dei ticket redemption da parte dei minori di età.
I soggetti a cui il divieto si rivolge sono dunque i minori d’età, i quali non possono utilizzare gli apparecchi ticket redemption.
Poiché il divieto, come detto, si rivolge ai minori di età, la responsabilità per aver consentito o non impedito loro l’utilizzo dei ticket redemption incombe su chi esercita nei loro confronti la potestà genitoriale; in attuazione di quanto disposto dall’articolo 2 della legge 24/11/1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), a mente del quale non può essere assoggettato a sanzione amministrativa il minore degli anni diciotto, dovendo per questi rispondere i soggetti tenuti alla di lui sorveglianza, salva prova di non aver potuto impedire il fatto.
Obblighi a carico degli esercenti
Poiché i ticket redemption sono collocati all’interno di locali commerciali di varia tipologia, l’applicazione del divieto non può che coinvolgere gli esercenti degli stessi, la cui collaborazione è imprescindibile per la corretta applicazione ed osservanza della presente delibera.
A tal fine sono posti a carico degli esercenti dei locali in cui detti apparecchi sono collocati i seguenti obblighi:
1) obbligo di affiggere la locandina regionale in cui viene menzionato il divieto di utilizzo dei ticket redemption da parte dei minori di età in applicazione dell’art. 6, comma 8 bis della legge regionale n. 5 del 2013 e della presente delibera attuativa;
2) obbligo di affiggere in modo visibile su ogni apparecchio oggetto del divieto un avviso in cui deve essere chiaramente indicato che il loro utilizzo è vietato ai minori d’età;
3) obbligo di accertarsi dell’età del cliente, tranne nei casi in cui la sua maggiore età sia manifesta, nelle seguenti situazioni:
a) quando viene acquistato il gettone per l’utilizzo dei giochi vietati ai minori di età;
b) quando viene ritirato il premio derivante dalla vincita degli apparecchi ticket redemption.
Ferma restando l’osservanza dei suddetti obblighi, gli esercenti sono invitati alla massima collaborazione nel far rispettare il divieto di utilizzo dei ticket redemption da parte dei minori di età.
Sanzioni
Per l’esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza del divieto si applicano le procedure previste dalla legge regionale n. 21 del 1984 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e dalla legge n. 689 del 1981 (Modifiche al sistema penale). Ferma restando la competenza degli organi statali di vigilanza e controllo ai sensi della normativa vigente, le sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi sopra elencati sono prioritariamente applicate dal Comune sul cui territorio viene accertata l’infrazione, attraverso gli addetti di Polizia Locale.
I Comuni devono prevedere nei propri regolamenti gli obblighi di cui ai punti 1, 2 e 3 a carico degli esercenti e individuare, ai sensi dell’articolo 7 bis del TUEL, le sanzioni nei casi di loro inosservanza.
I Comuni possono prevedere nei propri regolamenti l’applicabilità della diffida amministrativa di cui all’articolo 7 bis della legge regionale n. 21 del 1984 per la mancata osservanza degli obblighi di cui ai punti 1 e 2.
Decorrenze del divieto e delle sanzioni
Per consentire un’adeguata informazione sui contenuti della presente delibera con particolare riguardo alle finalità e agli obblighi, nonché una capillare ed adeguata informazione riguardo alle violazioni e conseguenti sanzioni disciplinate nei regolamenti comunali, la tempistica di applicazione del divieto e del regime sanzionatorio è la seguente:
a) l’applicazione del divieto di cui all’articolo 6, comma 8-bis della legge regionale n. 5 del 2013 decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente delibera;
b) dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente delibera verranno applicate le sanzioni con le modalità e gli importi previsti nei regolamenti comunali.