n. 119 del 15.09.2010 periodico (Parte Seconda)

Accreditamento Residenza sanitaria psichiatrica a trattamento intensivo "Sole" - Misano Adriatico (RN)

IL DIRETTORE

Richiamati:

- l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

- il comma 3 dell’art. 2 della l.r. n. 29/04 e successive modifiche, l’art. 2 della l.r. n. 34/98 e successive modifiche, i quali stabiliscono che le strutture sanitarie pubbliche e private, in possesso di autorizzazione, che intendono erogare prestazioni nell’ambito o per conto del Servizio Sanitario regionale debbano ottenere preventivamente l’accreditamento, secondo le modalità stabilite dalla medesima legge 34/98;

- il comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 34/98 così come modificato dall’articolo 24 della l.r. 4/08 che attribuisce all’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l’accreditamento;

- il comma 4 dell’articolo 9 della l.r. 34/98 così come modificato dall’articolo 24 della l.r. 4/08 che stabilisce che il Direttore Generale competente in materia di sanità, o suo delegato, conceda o neghi l’accreditamento con propria determinazione;

- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004 con la quale la Giunta regionale ha approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

- la determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 con la quale il Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali definisce le procedure e le priorità per l’accreditamento delle strutture di cui all’art. 1 comma 796, lett. S) e T), L.296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche, stabilendo tra l’altro che a decorrere dalla data di adozione del suddetto atto potessero presentare domanda di accreditamento, tra le altre, le residenze sanitarie psichiatriche;

Vista la nota pervenuta a questa Amministrazione in data 29 giugno 2009, protocollata con n. PG.2009.0150484, conservata agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri, con la quale il legale rappresentante della Residenza Sanitaria Sole s.r.l., dott. Mantovani Gianluca, con sede legale in Misano Adriatico (RN), via Camilluccia 4, chiede l’accreditamento istituzionale della residenza sanitaria psichiatrica a trattamento intensivo “Sole”, ubicata in Misano Adriatico (RN), via Camilluccia 4, per 20 posti residenziali;

Preso atto che la residenza sanitaria psichiatrica a trattamento intensivo “Sole” ubicata in Misano Adriatico(RN), risulta in possesso del provvedimento autorizzativo rilasciato dal Sindaco del Comune competente;

Acquisita la documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi a norma del DPR 252/1998; 

Dato atto che ai sensi dell’art. 22 della l.r. 4/08 le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione all’esercizio alla data di entrata in vigore della l.r. medesima continuano ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti regionali adottati in attuazione della l. r. 34/98;

Dato atto che ai sensi dell’art. 8-quater, comma 2 la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali ci sui all’articolo 8-quinques;

Considerato che la suddetta struttura rientra nel fabbisogno regionale di strutture residenziali finalizzate all’assistenza sanitaria psichiatrica, così come attestato dalla nota del Dipartimento di Salute mentale – Dipendenze Patologiche dell’Azienda USL di Rimini, agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri della Regione Emilia-Romagna;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale: esame della documentazione e visita di verifica, effettuata in data 26 ottobre 2009, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della residenza sanitaria psichiatrica a trattamento intensivo “Sole” sita in Misano Adriatico (RN) realizzata dall’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale, inviata con protocollo n. NP/2010/0002315 del 19 febbraio 2010, conservata agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri;

Dato atto dell’istruttoria condotta dal Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del responsabile del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri, dott.ssa Mila Ferri; 

determina:

1. di concedere l’accreditamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del D. Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, secondo le priorità definite nella determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007, nei confronti della residenza sanitaria psichiatrica a trattamento intensivo “Sole”, ubicata in Misano Adriatico (RN), Via Camilluccia 4, e gestita da Sole residenza sanitaria s.r.l., con sede legale in Misano Adriatico (RN) Via Camilluccia 4, per una ricettività complessiva di 20 posti residenziali;

2. di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa;

3. di dare atto che ai sensi dell’art. 8-quater, comma 2 la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali ci sui all’articolo 8-quinques;

4. di dare atto che l’accreditamento in argomento decorre dalla data di adozione del presente provvedimento ed ha validità quadriennale;

5. la presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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