n.114 del 12.05.2026 (Parte Seconda)
Approvazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L. n. 353/00. Periodo 2022-2026. Aggiornamento anno 2026
Visti:
- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile” e successive modifiche;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare gli articoli 107, 108 e 109;
- la legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” la quale prevede che le regioni approvino il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi sulla base delle linee guida e delle direttive deliberate dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile;
- il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile” convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile”;
- il decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120 “Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile” convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155;
- la legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 “Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975, n. 6”;
- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile” ed in particolare l’articolo 13;
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”.
Evidenziate, per quanto qui rileva, le seguenti disposizioni della l.r. 13/2015:
- l’articolo 15, comma 1, ai sensi del quale la Regione esercita in tutte le materie relative all’ambiente, all’energia, alla difesa del suolo e della costa, e alla protezione civile, le funzioni di indirizzo, pianificazione e programmazione, sviluppo e coordinamento delle conoscenze territoriali e dei sistemi informativi;
- l’articolo 19, comma 3, ai sensi del quale l’Agenzia di protezione civile istituita con la l.r. 1/2005 è ridenominata “Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile” ed esercita le funzioni attribuitele dalla suddetta legge regionale, comprese quelle attribuite alle Province, articolandole per sezioni provinciali;
- l’articolo 21, comma 2, lettera a), ai sensi del quale le funzioni già delegate alle Comunità montane e alle Province ai sensi della l.r. 30/1981 in materia di sviluppo e valorizzazione delle risorse forestali sono attribuite ai Comuni e alle loro Unioni;
- l’articolo 21, comma 2, lettera d), ai sensi del quale le funzioni in materia di spegnimento degli incendi boschivi, già delegate alle Province dall’articolo 177 della l.r. 3/1999, sono attribuite ai Comuni e alle loro Unioni con l’avvalimento dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.
Richiamata inoltre la legge regionale 18 luglio 2017, n. 16 “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici”, in particolare il Capo V del Titolo II, recante “Disposizioni procedimentali relative al piano regionale sugli incendi boschivi”;
Premesso che la Regione Emilia-Romagna si è dotata sin dal 1999 di un piano regionale di protezione delle foreste contro gli incendi, approvato con deliberazione di Consiglio regionale 22 dicembre 1999, n. 1318, prima ancora della previsione dell’obbligatorietà del piano ai sensi della l. 353/2000;
Richiamate:
- la propria deliberazione 20 luglio 1999, n. 1253 con la quale si stabilisce che ai lavori per l’aggiornamento del Piano regionale antincendi boschivi provvedano congiuntamente il Servizio regionale Paesaggio, Parchi e Patrimonio naturale (ora Settore Aree protette, foreste e sviluppo zone montane) e il Servizio regionale Protezione Civile (ora Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile);
- la propria deliberazione 28 giugno 2017, n. 932 con la quale si stabilisce che il dirigente regionale competente provveda ad istituire un tavolo tecnico che possa svolgere azione di monitoraggio relativamente all’andamento delle campagne Antincendio boschivo (AIB) e dell’attuazione del “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex l. 353/00. Periodo 2017-2021” affinché si possa valutare la validità di quanto programmato nel piano stesso ed eventualmente proporre, anche prima della scadenza naturale del Piano, aggiornamenti, modifiche o adeguamenti in funzione di nuovi elementi normativi o organizzativi che dovessero nel frattempo sopraggiungere;
- la determinazione del Direttore generale Cura del territorio e dell’ambiente 28 novembre 2017, n. 19204 “Istituzione del Tavolo tecnico per il monitoraggio delle campagne Antincendio boschivo (AIB) e dell'attuazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”;
- la determinazione del Direttore generale Cura del territorio e dell’ambiente 5 giugno 2025, n. 10681 “Modifica della composizione del Tavolo tecnico per il monitoraggio delle campagne Antincendio boschivo (AIB) e dell'attuazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi istituito con determinazione dirigenziale n. 19204 del 28/11/2017”;
- la determinazione del Direttore generale Cura del territorio e dell’ambiente 12 giugno 2024, n. 12035 “Modifica della composizione del Tavolo tecnico per il monitoraggio delle campagne antincendio boschivo (AIB) e dell'attuazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi istituito con determinazione dirigenziale n. 19204 del 28/11/2017”;
- la propria deliberazione 6 giugno 2022, n. 890 “Convenzione tra il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile (Direzione regionale Vigili del Fuoco Emilia-Romagna) e la Regione Emilia-Romagna - Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile per la realizzazione di programmi di intervento nelle attività di protezione civile”, convenzione sottoscritta in data 22 giugno 2022 RPI.24062022.0000005.E;
- la propria deliberazione 18 luglio 2022, n. 1211 “Approvazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex l. n. 353/00. Periodo 2022-2026”;
- la propria deliberazione 9 giugno 2025, n. 879 “Approvazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex l. n. 353/00. Periodo 2022-2026. Aggiornamento anno 2025”;
- la propria deliberazione 15 dicembre 2025, n. 2110 “Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna ed il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'impiego delle unità Carabinieri forestali nell'ambito delle materie di competenza regionale”.
Preso atto:
- del protocollo di intesa tra il Comandante dell’Arma dei Carabinieri e il Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco sottoscritto il 5 aprile 2017;
- del provvedimento 4 maggio 2017 della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano avente per oggetto “Accordo-quadro nazionale regolante i rapporti convenzionali tra il Ministero dell’Interno e le Regioni, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”.
Rilevato che le linee guida, relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, approvate con il citato decreto ministeriale 20 dicembre 2001, nel dettare indirizzi e suggerimenti per la redazione e l’attuazione dei piani, prevedono uno schema articolato in 7 punti (I. Parte generale; II. Previsione, III. Prevenzione, IV. Lotta attiva, V. Sezione aree naturali protette, VI. Sezione parchi naturali e riserve naturali dello Stato, VII. Previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano) e contestualmente danno la facoltà alle Regioni di organizzare, nel modo che ritengono più confacente alle proprie esigenze, i singoli punti dell’articolazione mantenendone i contenuti o, se lo ritengono opportuno, ampliandoli e/o dettagliandoli maggiormente.
Richiamato l’articolo 13 della legge regionale 1/2005, il quale in particolare dispone che:
- il piano regionale in materia di incendi boschivi è approvato dalla Giunta regionale nel rispetto dei principi della l. 353/2000;
- il piano contiene, tra l’altro, l’individuazione delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo, le azioni vietate, nonché le eventuali deroghe che potranno essere autorizzate dagli enti competenti in materia forestale o dal Sindaco, l’individuazione delle attività formative e informative finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi, la programmazione e quantificazione finanziaria degli interventi;
Preso atto che l’elaborato prodotto dal suindicato gruppo di lavoro è strutturato secondo il seguente schema:
1. Quadro normativo di riferimento;
2. La previsione: Il fenomeno incendi boschivi in Emilia-Romagna;
3. La prevenzione;
4. Le risorse: consistenza e localizzazione;
5. La lotta attiva - Modello d’intervento;
6. Periodi a rischio di incendio, divieti e sanzioni;
7. Catasto delle aree percorse dal fuoco;
8. Obiettivi prioritari da difendere;
9. Aree naturali protette regionali;
10. Aree naturali protette statali;
11. La formazione dei Volontari addetti all’antincendio boschivo;
12. Informazione e comunicazione;
13. Previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano;
Preso atto dell’elaborato prodotto dal Tavolo tecnico istituito con la determinazione dirigenziale 19204/2017 e recentemente rivisto e aggiornato con la determinazione dirigenziale 10681/2025;
Evidenziato in particolare che con il nuovo elaborato vengono proposti alcuni aggiornamenti al modello regionale di intervento per la lotta attiva agli incendi boschivi che, come da rispettive note di comunicazione acquisite agli atti del Settore regionale Aree protette, foreste e sviluppo zone montane, sono state accolte dai componenti il Tavolo;
Dato atto che, decorsi 90 giorni dall’approvazione della revisione periodica del piano, in caso di inadempienza delle amministrazioni comunali la Regione Emilia-Romagna attuerà l’intervento sostitutivo previsto dall’articolo 3, comma 3 del decreto-legge 120/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 155/2021;
Vista la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche.
Richiamate:
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico, gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni",
- la propria deliberazione 22 dicembre 2023, n. 2319 “Modifica degli assetti organizzativi della Giunta Regionale. Provvedimenti di potenziamento per fare fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi”;
- la propria deliberazione 16 luglio 2025, n. 1187 “XII legislatura. Affidamento degli incarichi di direttore generale e di direttore di alcune agenzie regionali ai sensi degli artt. 43 e 18 della L.R. n. 43/2001” con cui, tra l’altro, è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione Cura del territorio e dell’ambiente dal 1° ottobre 2025 fino a fine legislatura fatti salvi eventuali periodi di proroga previsti per legge;
- la propria deliberazione 8 settembre 2025 n. 1440 “PIAO 2025-2027. Aggiornamento a seguito di approvazione della legge regionale 25 luglio 2025 n. 7 "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2025-2027", per quanto applicabile;
- la propria deliberazione 22 dicembre 2025, n. 2224 “XII Legislatura. Riorganizzazione dell’Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Prima Fase”;
- 30 gennaio 2026, n. 100 “XII Legislatura. Riorganizzazione dell’Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Seconda Fase”;
- la propria deliberazione 30 gennaio 2026 n. 101 “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028. Approvazione”;
- la propria deliberazione 27 febbraio 2026, n. 278 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° marzo 2026”;
- 27 febbraio 2026, n. 4291 “Conferimento e proroga di incarichi dirigenziali nell’ambito della Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente”;
Dato atto dei pareri allegati ;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Su proposta dell’Assessora alla Cultura, Parchi e Forestazione, Tutela e valorizzazione della biodiversità, Pari opportunità.
1. di approvare l’aggiornamento 2026 al “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex l. 353/00. Periodo 2022-2026” così come all’allegato parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
2. di confermare che nell’attuazione del Piano di cui al precedente punto 1 all’interno dei siti della Rete Natura 2000 della Regione Emilia-Romagna dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nella Valutazione di Incidenza approvata con determinazione dirigenziale 14 luglio 2022, n. 13608;
3. di prevedere che il Piano di cui al precedente punto 1 abbia validità sino al 31 dicembre 2027 e che alla sua scadenza verrà redatto ed approvato un nuovo Piano con durata quinquennale;
4. di dare atto che con proprie deliberazioni si procederà all’ordinaria revisione periodica relativamente a quanto previsto nei punti 2, 9 e 10 del decreto ministeriale 20 dicembre 2001 “Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”, relativamente all’aggiornamento delle banche dati territoriali di riferimento e della cartografia delle aree percorse dal fuoco;
5. di demandare all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile l’individuazione, con apposito atto, delle aree e dei periodi a maggior rischio di incendio boschivo in cui verrà dichiarato lo “stato di pericolosità” e nei quali troveranno applicazione i divieti nonché le sanzioni di cui all’articolo 10, commi 6 e 7, della legge 353/2000;
6. di prevedere che le amministrazioni che non abbiano adempiuto, per il quinquennio precedente all’aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco, di procedere alla approvazione degli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco e le relative perimetrazioni di cui all’articolo 10, comma 2, della legge 353/2000, e che, in caso di inerzia da parte delle amministrazioni comunali decorsi 90 giorni dall’approvazione del presente atto, la Regione procederà ad adottare in via sostitutiva gli elenchi e le relative perimetrazioni come previsto dall’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 120/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 155/2021;
7. che il presente atto sarà oggetto di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sarà divulgato alle amministrazioni interessate con le modalità più opportune;
8. di provvedere alle ulteriori pubblicazioni previste dal PIAO, ai sensi dell’articolo 7 bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.