n.252 del 20.09.2017 periodico (Parte Seconda)

Deroga alla quota di invaso del Bacino di Suviana stabilità dal disciplinare di concessione in capo ad ENEL Produzione SpA

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 2 della L.R. 43/01 nonché della nota n. NP/2017/11159 dal Direttore generale della Direzione generale Cura del territorio e dell'ambiente, Paolo Ferrecchi

(omissis)

determina:

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

  1. di autorizzare l’ENEL Produzione S.p.A., titolare della concessione di derivazione di cui al R.D. 27 marzo 1927, n. 3881, a derogare alla prescrizione contenuta all’art. 8 del Disciplinare aggiuntivo n. 647 del 26 ottobre 1955 per quanto concerne l’obbligo del rispetto della quota minima di invaso del bacino di Suviana stabilita in 462.0 m s.l.m. a far data dall’1 settembre;
  2. di stabilire che il livello minimo dell’invaso così derogato non potrà essere inferiore a 459.0 m s.l.m.;

3. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

4. di pubblicare per estratto il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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