SUPPLEMENTO SPECIALE N.128 DEL 27.10.2016

Relazione

La legge regionale n. 10 del 25/2/2000 ha definito la disciplina dei beni regionali, nella struttura e nei contenuti essenziali mantiene attuale la sua validità.

Con il progetto di legge in esame non si intende proporre una nuova disciplina organica della materia, quanto introdurre nella disciplina vigente quegli adeguamenti che sono suggeriti dalle modificazioni e innovazioni sopravvenute negli scenari normativi nazionali. In particolare, tale quadro risulta modificato in maniera molto marcata per ciò che riguarda dalla disciplina delle alienazioni e acquisizioni di dei beni immobili nonchè di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.

Si è ritenuto inoltre opportuno prevedere la possibilità di disciplinare alcuni istituti che è necessario normare in quanto attualmente non contemplati nella disciplina regionale vigente in materia.

Nel prosieguo della relazione vengono, quindi, illustrate le più significative modificazioni.

Modifiche riguardanti l’approvazione del Piano di valorizzazione e alienazione immobiliare - (Articolo 1 del Progetto di Legge, modificativo dell’articolo 1 della L.R. 10/2000): tale modifica è necessaria per rendere coerente il dettato normativo regionale a quello nazionale di cui all’art.58 comma 1 delD.L.25 giugno 2008 n.112 convertito con modificazioni dalla L.6 agosto 2008 n.113 e che in tema di Piano di alienazione dell’Ente dal 2008 è stato seguito dagli uffici regionali competenti in materia.

Modifiche riguardanti la tenuta degli inventari dei beni immobili e la redazione del Conto Generale del Patrimonio (articoli 2 e 8 del Progetto di Legge modificativi rispettivamente dell’articolo 3 e abrogativo dell'art 14 della L.R. 10/2000): tale modifica recepisce il disposto di cui all'art.64 del D.L. 23 giugno 2011 n.118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli schemi di bilancio delle regioni,degli enti locali e dei loro organismi.

Precisazioni in ordine alle modalità di affidamento in gestione a enti locali di immobili regionali di cui all'art.8 della legge regionale medesima,(Art. 3 del Progetto di legge modificativo dell’art.8 della L.R. 10/2000).

Modifiche riguardanti la Determinazione del prezzo di vendita dei beni immobili (Art. 4 del Progetto di legge modificativo dell’art.10 della L.R. 10/2000): tale modifica si rende necessaria in considerazione che, nel corso di questi ultimi anni la negativa congiuntura del mercato immobiliare ha causato una diminuzione generalizzata dei prezzi di mercato degli immobili, confermata anche dalla mancata partecipazione a gran parte dei bandi di vendita pubblicati. Gli edifici che sono stati maggiormente interessati da questa svalutazione sono quelli posti nei “comuni non capoluogo” il cui prezzo era stato individuato in base al loro valore catastale applicando quanto previsto dal 4°comma dell’art.52 del D.P.R.131/1986 e successive modifiche ai moltiplicatori coefficienti di rivalutazione previsti dall’art.3 L.23/12/1996, n.662 ed art. 2 comma 63 L.350 del 23/12/2003. Pertanto si ritiene opportuno uniformare, per renderli più coerenti con l’attuale situazione di mercato, i criteri di stima degli edifici ad uso abitativo ubicati nei “comuni non capoluogo” a quelli già stabiliti dall’attuale normativa sia per gli immobili ad uso abitativo nei “Comuni Capoluogo e/o ad alta vocazione turistica” che per quelli ad uso “ non abitativo” che, nello specifico,prevedono la redazione di un’apposita perizia estimativa da sottoporre all'eventuale verifica della congruità al competente Ufficio Provinciale Territorio dell’Agenzia delle Entrate salvo i casi in cui l’acquirente sia un soggetto pubblico sottoposto ai vincoli imposti dal comma 1 ter dell’art.12 del D.L. 6/07/2011 come introdotto dall’art.1 comma 138 della L.24 Dicembre 2012 che prevedono l’obbligo del preliminare parere di congruità dell’Agenzia del Demanio sul prezzo di acquisto.

Modifiche riguardanti l'alienazione dei beni immobili (articolo 5 del Progetto di legge, modificativo dell’art.11 della L.R. 10/2000): tale modifica ricalca in buona sostanza la norma nazionale che consente la possibilità di procedere ad alienazioni a trattativa privata diretta nell’ipotesi in cui ci si trovi di fronte a sconfinamenti nelle costruzioni degli edifici o nelle recinzioni degli stessi da parte di terzi su aree regionali.Tali situazioni,risalenti,si sono riscontrate con grande frequenza nell’ambito del patrimonio pervenuto alla Regione a seguito dello scioglimenti dell’ex E.R.S.A. (Ente Regionale di Sviluppo Agricolo) laddove si valuta opportuno semplificare le procedure di dismissione vista l’esiguità dei valori dei beni interessati. Si tratta evidentemente non tanto di una modalità ordinaria di dismissione, quanto di una ulteriore opportunità che potrà essere presa in considerazione in presenza di particolari e specifiche circostanze.Analoga finalità di semplificazione delle procedure è svolta dall'inserimento della possibilità di cedere a trattativa privata diretta i fondi interclusi e le porzioni di beni in comproprietà,nonché la possibilità di avvalersi delle disposizioni statali inerenti la vendita di beni pubblici che presentino difformità rispetto ai titoli edilizi.

Modifiche riguardanti l'alienazione,l’acquisto e la permuta dei beni immobili (articoli 6 e 7 del Progetto di legge, modificativo degli articoli 12 e 13 della L.R. 10/2000): tale modifica è resa necessaria per rendere coerente il dettato normativo regionale a quello nazionale ed in particolare al D.L.98/2011 convertito in legge con modificazioni dall’art.1 comma 1 della Legge 15 luglio 2011 con particolare riferimento al comma 1 ter inserito dall’art.1 comma 138,legge 24 dicembre 2012, n.228.

Modifiche riguardanti la possibilità per la Giunta regionale di dettare norme di trasparenza per fattispecie particolari (articolo 9 del Progetto di Legge modificativo dell’articolo 14 della L.R. 10/2000):tale modifica si rende necessaria per introdurre nell’ordinamento regionale norme di trasparenza e di gestione inerenti procedure particolari che negli ultimi periodi si sono presentate con maggiore frequenza e che necessitano di una disciplina puntuale data la particolarità delle fattispecie, con particolare riferimento alla individuazione dei criteri di determinazione di canoni e indennità.

Modifiche riguardanti la rateizzazione del prezzo di vendita di beni immobili (articolo 10 del Progetto di Legge modificativo dell’articolo 16 della L.R. 10/2000):tale modifica si è resa opportuna da un lato per modificare l'attuale modalità di calcolo degli interessi sul residuo prezzo nel caso di pagamento in forma rateale superando la formulazione attuale non più adeguata,e dall'altro,visto il periodo di crisi economica e finanziaria in atto,per consentire sia una possibilità di determinare una durata del periodo di rateizzazione maggiore aumentandolo da 10 a 20 anni;e sia per consentire agli Enti pubblici che acquistano un bene di proprietà ragionale al fine di destinarlo a finalità di pubblico interesse di poter convenire una possibilità di rateizzare il prezzo di acquisto per un periodo più lungo e compreso tra i 20 e i 30 anni,la Giunta regionale definirà i criteri per autorizzare tale rateizzazione. Tale possibilità è volta a favorire e incentivare la valorizzazione dei beni regionali nell’ambito del circuito di dismissione.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina