n.149 del 07.06.2023 periodico (Parte Seconda)
RISOLUZIONE - Oggetto n. 6846 - Risoluzione inerente il Calendario venatorio 2023/24 al fine di attivare studi scientifici sui dati di consistenza e mobilità delle specie di interesse venatorio e introduzione delle specie cacciabili per le quali è stato approvato il piano di gestione nazionale (moriglione e pavoncella). A firma dei Consiglieri: Bulbi, Rontini, Daffadà, Costi, Sabattini, Fabbri, Marchetti Francesca, Pompignoli, Rossi
L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Premesso che
con la deliberazione n. 697 del 4 maggio 2022, la Regione Emilia-Romagna ha approvato il Calendario venatorio regionale per la stagione 2022/2023;
alcune Associazioni ambientaliste e animaliste, in data 6 luglio 2022, hanno presentato ricorso al TAR Emilia-Romagna – sede di Bologna - per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della deliberazione regionale relativa all'approvazione del suddetto Calendario venatorio regionale per la stagione 2022/2023, per le seguenti motivazioni:
- mancata sottoposizione a VINCA del Calendario venatorio;
- mancata conformazione al parere ISPRA per le date di chiusura della stagione venatoria di alcune specie di uccelli migratori;
- concessione di due giornate aggiuntive a settimana da lunedì 3 ottobre a mercoledì 30 novembre per la caccia alla migratoria, da appostamento fisso o temporaneo;
il TAR si è espresso con l’ordinanza n. 420 del 7 settembre 2022 con cui:
- ha respinto l’istanza di sospensione della deliberazione n. 697/2022 di approvazione del Calendario venatorio 2022-2023;
- ha ritenuto superflua la sottoposizione a VINCA del Calendario venatorio, già espressa per il Piano faunistico-venatorio regionale 2018-2023, approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 179 del 6 novembre 2018;
- ha rimandato a un approfondimento in sede di parere di merito la pronuncia sul mancato recepimento del parere ISPRA riguardo al termine di chiusura della stagione di caccia per alcune specie di uccelli migratori;
a seguito di questa sentenza del Tar le stesse Associazioni hanno presentato ricorso al Consiglio di Stato, che relativamente al Calendario venatorio 2022/23, ha disposto la sospensione del suddetto Calendario venatorio, conseguente al pronunciamento del Tar che, al contrario, non aveva fino ad ora ritenuto necessario di sospendere alcuna misura dello stesso;
il Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. 050027 del 20 ottobre 2022, si è pronunciato respingendo il ricorso in merito alla omessa acquisizione della valutazione di incidenza ambientale (VINCA), mentre, rispetto alle date di chiusura della stagione venatoria per le specie migratrici e alle due giornate aggiuntive per la caccia alla migratoria da appostamento fisso o temporaneo nel periodo 3 ottobre – 30 novembre 2022, ha imposto la sospensione del Calendario venatorio nei limiti in cui la Regione Emilia-Romagna si discosta dal parere ISPRA;
il Consiglio di Stato ha inoltre disposto la trasmissione al TAR della propria ordinanza per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10 del codice di procedura amministrativa, demandando l’esecuzione dell’ordinanza alla Regione Emilia-Romagna;
la Giunta regionale ha ottemperato con due delibere, la prima la numero 1800 del 24 ottobre 2022, con cui ha tolto una giornata aggiuntiva dal 3 ottobre al 30 novembre e la seconda, la numero 2270 del 19 dicembre 2022, con cui ha modificato la chiusura di alcune specie cacciabili, la beccaccia al 31 dicembre, i turbidi al 9 gennaio 2023, gli acquatici al 19 gennaio 2023.
Premesso inoltre che
nonostante le sollecitazioni da parte della Regione per la sollecita fissazione dell'udienza di merito da parte del Tar, la stessa si è realizzata con ampio ritardo. Tutto ciò ha provocato il perdurare della situazione controversa e la mancanza di una giustizia rapida ed efficace;
la Regione aveva richiesto che l'udienza si svolgesse prima possibile e comunque non oltre il 20 dicembre 2022, in modo da poter avere indicazioni certe e, nel caso, recepirle in tempo utile per una possibile riapertura del Calendario venatorio;
l’udienza è stata fissata troppo tardi, oltre la scadenza naturale del Calendario venatorio, e questo ha influenzato la pronuncia del TAR che ha dichiarato cessata la materia del contendere.
Tenuto conto che
il ritardo nella fissazione dell'udienza sembra configurare un comportamento istituzionale scorretto, poiché la pronuncia avrebbe potuto essere utile per agevolare l'amministrazione nelle future decisioni;
inoltre, il diritto dei cacciatori di usufruire completamente del periodo per il quale hanno corrisposto risorse economiche rilevanti è violato. I cacciatori sono soggetti a una normativa nazionale e regionale che disciplina l'attività di caccia in termini di modalità, tempi e luoghi consentiti. Ogni modifica a tali regolamenti ha un impatto economico sui cacciatori, i quali devono sostenere diversi costi, come la concessione governativa, la tassa di concessione regionale, l'iscrizione all'ATC, la polizza assicurativa e il mantenimento dei cani da caccia (il prezzo medio di un cane addestrato per la caccia varia tra i 2500 e i 3000 euro, a seconda della razza e delle caratteristiche);
tutto ciò è organizzato attraverso un calendario venatorio che specifica i giorni e le ore in cui è possibile praticare la caccia. Nel caso in cui il Calendario venatorio venga ridotto, i cacciatori subiscono una limitazione del loro diritto di caccia e una perdita economica, in quanto hanno già pagato per un periodo più lungo di quello effettivamente fruibile. Pertanto, potrebbe essere sostenuto che i cacciatori abbiano diritto a un indennizzo proporzionale alla riduzione del calendario venatorio, poiché tale indennizzo rappresenterebbe una forma di risarcimento per il danno subito. Tuttavia, l'azione di richiesta di indennizzo è difficile da attuare nel caso specifico a causa della mancata pronuncia nel merito da parte del TAR, che ha chiuso il procedimento per cessata materia del contendere.
Considerato che
nella redazione del Calendario venatorio, la Regione, tiene conto di diversi documenti di carattere tecnico-scientifico nazionali ed europei, del parere di ISPRA e in ultimo anche dei dati raccolti negli anni dagli uffici regionali competenti, nel pieno rispetto delle competenze che la legge nazionale attribuisce alle Regioni e con la consapevolezza di dover svolgere un ruolo di mediazione e di contemperamento di una pluralità di interessi;
il parere che l'ISPRA esprime in ordine al Calendario venatorio ha natura obbligatoria, ma non vincolante, sul punto la Corte costituzionale con sentenza n. 332/2006, è andata oltre ritenendo non obbligatorio e non vincolante il parere dell’Istituto ove la regolamentazione dell’attività venatoria regionale si mantenga entro i termini di tutela fissati dalla legge quadro nazionale;
la legge n. 157 del 1992, all’art. 18 consente alle Regioni di modificare le date di inizio e fine stagione venatoria delle specie cacciabili in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali;
il Calendario proposto dalla Regione nel 2022/2023 era giusto, corretto, legittimo e costruito bene dal punto di vista scientifico e ambientale, come dimostra il fatto, che il TAR che si doveva esprimere nel merito a seguito del rimando da parte del Consiglio di Stato, si era già espresso con l’ordinanza n. 420 del 7 settembre 2022 con cui aveva respinto la suddetta istanza di sospensione delle suddette associazioni;
chi si iscrive alla caccia ha il diritto di conoscere in anticipo il Calendario venatorio, che deve essere chiaro e stabile, non è accettabile che il calendario venga limitato o interrotto dopo l’inizio della stagione venatoria, perché questo lede un diritto soggettivo acquisito al momento del pagamento della tassa di iscrizione e delle altre tasse correlate.
Evidenziato che
come affermato dal TAR del Lazio (Sez. I ter, n. 02443/2011) “l’art. 7 c. 1 della legge n. 157 del 1992 qualifica l’Ispra come "organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province", la cui funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico. Sotto tale profilo va, incidentalmente, rilevato come l'Istituto abbia carattere nazionale, cosicché può verificarsi la necessità di valutare le specifiche realtà regionali.”;
tali specificità possono essere valutate dalle regioni con appositi studi scientifici redatti da centri di ricerca locali, che abbiano le adeguate competenze, nello specifico alcune regioni nel supportare le motivazioni del proprio Calendario venatorio regionale si sono avvalse di studi scientifici provenienti dall’Università, riferiti specificatamente alle caratteristiche territoriali e ambientali regionali e in alcuni casi risultano in contrasto con i dati di ISPRA, che non dispone in molti casi di dati specifici dei territori regionali;
la necessità di dati territoriali specifici appare indifferibile per il territorio italiano ove, per la sua conformazione, sono ben marcate le diversità territoriali, ambientali e climatiche delle varie regioni tanto che l’articolo 7, comma 2, L. 157/1992 ha previsto che l’ISPRA debba dotarsi di una efficace organizzazione su base territoriale costituendo apposite Unità Operative Tecniche Consultive che al contrario non sono mai state istituite con la conseguenza che l’Istituto non appare in grado di supportare adeguatamente le singole calendarizzazioni regionali dell’attività venatoria.
Rilevato che
Moriglione e Pavoncella, sia pure con diverse classificazioni, sono considerate specie in cattivo stato di conservazione a livello europeo non certo a causa del prelievo venatorio, ma a causa della distruzione dei loro habitat naturali (come affermato anche da ISPRA), prova ne sia che la Commissione europea ha formalmente invitato gli stati membri a dotarsi di Piani nazionali di gestione per garantire un’adeguata conservazione di queste due specie;
è stato sancito nella Conferenza Stato-Regioni del 10 maggio 2023, l’Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul “Piano di gestione nazionale del Moriglione, proposto dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;
il Consiglio di Stato, Sez. III, ordinanza n. 5249/2019 che ha ammesso il prelievo venatorio delle specie Moriglione e Pavoncella.
Tutto ciò premesso e considerato,
impegna la Giunta regionale
in ordine al Calendario venatorio regionale prossimo 2023/2024:
- ad adottare i contenuti del Calendario venatorio riferito al 2022/23, nella sua formulazione originaria;
- ad inserire tra le specie cacciabili del calendario venatorio regionale la caccia al Moriglione, vista l’approvazione recente del Piano di gestione nazionale del Moriglione;
- a proseguire l’attività intrapresa affinché ISPRA rediga il piano nazionale di gestione della Pavoncella e una volta approvato inserire la specie Pavoncella nel calendario venatorio così come il Moriglione.
In ordine alla raccolta e validazione dei dati a supporto delle scelte che si intendono inserire nei prossimi calendari venatori dal 2024 in poi (ad esempio portare tutte le specie cacciabili al 31/01 di ogni anno), si chiede:
- di avviare tutte le campagne di monitoraggio che si rendano necessarie per motivare le scelte relative ai calendari venatori;
- di valutare quali siano gli Enti o Istituti scientifici più qualificati per procedere a una autorevole valutazione dei dati raccolti, onde rendere scientificamente solidi gli eventuali discostamenti dai parere resi a livello nazionale da ISPRA;
- di procedere a convenzioni, accordi di collaborazione e protocolli d’ intesa con le regioni limitrofe (ad esempio la Toscana) o comunque con le esperienze più positive nel campo della raccolta ed elaborazione dei dati di consistenza e mobilità delle specie di interesse venatorio;
Approvata a maggioranza dalla Commissione II Politiche economiche nella seduta del 22 maggio 2023