n.356 del 15.12.2021 (Parte Terza)

Concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna: assegnazione sedi in seguito al quattordicesimo interpello conclusione del quindicesimo interpello e individuazione sedi disponibili per il sedicesimo

IL DIRETTORE

Richiamati:

- l’art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) e ss. mm.ii.;

- il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo Unico delle Leggi Sanitarie);

- l’art. 1 comma 3 della Legge 8 marzo 1968, n. 221, ai sensi del quale nei comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ove non sia aperta la farmacia privata o pubblica prevista dalla pianta organica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono dispensari farmaceutici;

- la Legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico);

- il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275 (Regolamento per l'esecuzione della Legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico);

- la Legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni (Norme di riordino del settore farmaceutico);

- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);

- la L.R. 3 marzo 2016, n. 2 (Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali);

- la Legge 4 agosto 2017, n.124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza);

Richiamate, altresì:

- la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna n. 60 dell’8 gennaio 2013, “Indizione concorso e approvazione bando di concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna (art. 11 D.L. 24/1/2012 convertito con modificazioni nella l. 24/3/2012, n. 27)” e, in particolare, i seguenti articoli del bando:

l’art. 2, che individua i requisiti di ammissione al concorso;

l’art. 6, recante le cause di irricevibilità, esclusione o non ammissione al concorso;

l’art. 10, che individua le modalità di interpello dei vincitori;

gli artt. 11 e 12, disciplinanti, rispettivamente, l'assegnazione delle sedi farmaceutiche e l'apertura delle stesse;

l’art. 13, recante le cause di esclusione dalla graduatoria;

l’art. 14, che ai fini dell’“accertamento dei requisiti” dispone che “in qualsiasi fase del concorso o momento successivo all’assegnazione della sede, qualora emerga la non veridicità di quanto dichiarato dal concorrente, rilevata a seguito dei controlli previsti per legge o comunque accertata, il medesimo concorrente decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”;

- la determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 15878 del 3 settembre 2019, "Concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna: disposizioni relative ai prossimi interpelli e alle modalità di controllo dei dati dichiarati dagli interessati", che dispone, in particolare:

- di effettuare gli interpelli successivi al sesto senza attendere il decorso dei 180 giorni disponibili per l’apertura della farmacia nella sede assegnata nel precedente interpello, rendendo disponibili le eventuali sedi non aperte nel termine suddetto nel primo interpello utile tra i successivi interpelli;

- di effettuare i controlli di veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti nella domanda di partecipazione al concorso straordinario nei confronti dei soli vincitori che accettano la sede loro offerta e, conseguentemente, procedere all’assegnazione delle sedi farmaceutiche subordinatamente all’esito dei suddetti controlli;

- che al termine di ciascuna procedura di interpello-accettazione attuata tramite piattaforma tecnologica ed applicativa unica, si procederà con:

l’adozione di un provvedimento che rende note le sedi accettate nell’interpello svolto, le sedi disponibili per il successivo interpello e le candidature interessate a quest’ultimo interpello;

l’avvio delle procedure tecniche necessarie per l’interpello successivo;

l'esecuzione dei controlli di veridicità delle dichiarazioni dei vincitori che hanno accettato la sede abbinata in seguito all’interpello;

- che, al termine dell’attività di controllo, sarà adottato il provvedimento che assegna le sedi accettate da vincitori rispetto ai quali i controlli eseguiti abbiano avuto riscontri positivi e, eventualmente, in caso di controlli difformi, rettifica la graduatoria senza procedere all’assegnazione delle sedi interessate;

- la determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 22595 del 16 dicembre 2020, “Concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna: rettifica della graduatoria finale dei candidati già approvata con determinazione n. 8984 del 27/5/2020, conclusione del nono interpello e individuazione sedi disponibili per il decimo”;

- la determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 7810 del 30 aprile 2021: “Concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna: assegnazione sedi in seguito al decimo interpello”;

- la determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 10818 del 8 giugno 2021: “Concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna: assegnazione sedi in seguito all'undicesimo interpello, conclusione del dodicesimo interpello e individuazione sedi disponibili per il tredicesimo”;

- la determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 18985 del 13 ottobre 2021, "Concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna: conclusione del quattordicesimo interpello e individuazione sedi disponibili per il quindicesimo";

Richiamate, infine:

- la delibera di Giunta regionale n. 2083 del 14 dicembre 2015, "Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna: determinazioni in ordine all'interpello e all'assegnazione delle sedi farmaceutiche", ove precisa:

nel caso di partecipazione al concorso da parte di più farmacisti per la gestione associata della farmacia, l’autorizzazione eventualmente vinta verrà rilasciata unica pro indiviso, e ad essa verrà applicata la regola che la stessa “è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri. È vietato il cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona”;

l’obbligo di mantenere la comunione in forma paritaria, tra tutti gli originari concorrenti in forma associata, della titolarità dell’autorizzazione ad aprire e ad esercitare la farmacia nella sede vinta a seguito del presente concorso permane, ed è limitato, per dieci anni decorrenti dalla comunicazione della concessione dell’autorizzazione all’esercizio della farmacia nella sede vinta, a meno che la venuta meno di uno dei membri non sia dovuta a premorienza o sopravvenuta incapacità”;

- la delibera di Giunta regionale n. 634 del 2 maggio 2016, “Concorso regionale straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna: disciplina delle procedure di competenza dei Comuni successive all'assegnazione delle sedi, in adempimento dell'art. 10 della L.R. 3 marzo 2016, n. 2” nella quale si dà atto che:

l’assegnazione della sede farmaceutica ai vincitori del concorso è condizionata alla circostanza che ciascuno dei singoli assegnatari si impegna, a pena di decadenza dall’assegnazione stessa, a:

- non cedere o trasferire ad altri l’autorizzazione ricevuta, per intero o pro quota, con il provvedimento di assegnazione, e ciò per 10 anni nel caso di partecipazione in associazione;

- non cumulare due o più titolarità di farmacia, pro quota o per intero;

il rispetto del divieto di cumulo di due o più titolarità di farmacia è rilevato dal Comune al momento della verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità, necessaria per il riconoscimento della titolarità delle farmacie ai sensi del richiamato art. 10 della L.R. 2/2016;

nei 180 giorni successivi alla notifica dell’avvenuta assegnazione della sede, al fine di poter ottenere dal Comune l’autorizzazione all’apertura e all’esercizio della farmacia, gli assegnatari devono rimuovere le eventuali situazioni di incompatibilità sussistenti e, diversamente, decadranno dall’assegnazione;

in qualunque momento successivo all’assegnazione della sede emerga il cumulo di due o più titolarità di farmacia in capo a un assegnatario, l’assegnatario stesso – e i co-assegnatari della medesima sede in caso di partecipazione in gruppo – decadono dall’assegnazione della sede data con il presente concorso;

- l'art. 1 comma 163 della Legge 4 agosto 2017, n.124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), che modifica l’articolo 11, comma 7, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per effetto del quale il periodo in cui i vincitori di concorso che abbiano partecipato in forma associata sono vincolati al mantenimento della gestione associata si è ridotto a tre anni dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia;

Richiamata, inoltre, la delibera di Giunta regionale n. 1350 del 19 settembre 2017, "Disposizioni in materia di indennità di avviamento e di rilievo degli arredi, medicinali, provviste e dotazioni di farmacie che non siano di nuova istituzione a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 3 marzo 2016, n. 2", nella quale sono indicate le modalità procedurali volte a consentire l’esercizio dei diritti in materia di indennità di avviamento e di rilievo degli arredi, medicinali, provviste e dotazioni di farmacie che non siano di nuova istituzione, riconosciuti dall'art. 110 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. n. 1265/1934;

Dato atto che dal combinato disposto degli artt. 1, comma 3, della Legge 8 marzo 1968, n. 221, e 10, comma 1, lettere b) e h), della L.R. 3 marzo 2016, n. 2, deriva che i dispensari farmaceutici già istituiti nelle frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti perché non era aperta la farmacia prevista dalla pianta organica devono venire chiusi all’apertura della farmacia da parte degli assegnatari delle corrispondenti sedi;

Dato atto che:

a) al momento, risultano pendenti davanti al TAR Emilia-Romagna - sezione di Bologna - giudizi relativi a ricorsi proposti avverso alcuni dei provvedimenti regionali aventi ad oggetto la presente procedura di concorso straordinario, come più dettagliatamente indicato alla pagina http://salute.regione.emilia-romagna.it/farmaci/concorso-farmacie, ove le informazioni sono costantemente aggiornate; in particolare, risultano pendenti davanti al TAR Emilia-Romagna i giudizi relativi ai ricorsi proposti rispettivamente avverso:

la determinazione n. 8984 del 27/5/2020 di rettifica della graduatoria e di individuazione delle sedi disponibili per l’ottavo interpello, ricorso volto ad ottenere la riammissione della ricorrente in graduatoria e la conseguente assegnazione della prima sede farmaceutica disponibile nell’ordine di preferenza già indicato dalla ricorrente stessa (sede n. 20 del comune di Carpi); rispetto a tale ricorso il TAR (sezione di Bologna) ha respinto la richiesta di sospensione con ordinanza cautelare n. 370 del 30/9/2020 per la decisione di merito del ricorso; l’udienza per la decisione di merito è stata fissata il 15/12/2021;

la determinazione n. 2814 del 17/02/2021 nella parte in cui, a conclusione del decimo interpello, ha aggiornato la descrizione della sede farmaceutica n. 2 del comune di Cadeo - già inclusa nell’elenco delle sedi oggetto di tale interpello ed accettata in esito allo stesso - in coerenza alla modifica apportata alla descrizione della sede con la revisione 2020 della pianta organica del comune di Cadeo; rispetto a tale ricorso il TAR (sezione di Parma) con ordinanza cautelare n. 42 del 24/3/2021 ha fissato l’udienza per la decisione di merito il 26/5/2021, in tale data il ricorso è stato discusso ma, al momento della chiusura dell’istruttoria del presente provvedimento, la decisione di merito non è ancora stata pubblicata;

b) risultano pendenti anche giudizi relativi a ricorsi proposti avverso i provvedimenti di individuazione delle sedi farmaceutiche effettuata dagli enti locali competenti e oggetto del presente concorso straordinario, e che le informazioni in merito a tali ricorsi devono essere richieste direttamente ai Comuni in cui le sedi farmaceutiche sono ubicate;

c) gli assegnatari conseguiranno le sedi “sub iudice” di cui alla precedente lettera b) in quelle che saranno le rispettive configurazioni definitive, determinate dall’esito dei giudizi pendenti;

Dato atto, altresì, che:

- la procedura di quindicesimo interpello delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e 11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web, tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente realizzata dal Ministero della Salute dalle ore 18:00 del 7/11/2021 alle ore 18:00 del 12/11/2021;

- le sedi disponibili per il quindicesimo interpello sono state le 28 sedi di cui all'allegato C della determinazione n. 18985 del 13/10/2021;

- la procedura di quindicesimo interpello ha interessato i farmacisti collocati in posizione compresa tra la 951° e la 978° della graduatoria approvata con determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 22595 del 16/12/2020, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Burert) n. 440 del 21 dicembre 2020;

- hanno correttamente partecipato al quindicesimo interpello, mettendo in ordine di preferenza un numero di sedi pari a quello della propria posizione per l'interpello – esplicitamente comunicata ai referenti mediante l’avviso relativo all’avvio della procedura di interpello, trasmesso via PEC – 4 candidature, mentre le restanti 24, tra quelle interpellate, non hanno partecipato all'interpello stesso e pertanto sono da escludere dalla graduatoria ai sensi dell'art. 13 del bando di concorso;

- la procedura di accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi dell'art. 11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web, tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente realizzata dal Ministero della Salute dalle ore 18:00 del 18/11/2021 alle ore 18:00 del 3/12/2021 e, ai fini della registrazione del protocollo della scelta delle sedi e dell’accettazione, è stato utilizzato il protocollo generato dal sistema della piattaforma web al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell’Amministrazione Regionale ai sensi dell’art. 53, comma 5, del D.P.R. n. 445/00;

- la procedura di accettazione ha interessato le 4 candidature che avevano correttamente partecipato alla precedente fase di quindicesimo interpello; di queste:

n. 3 non hanno partecipato alla procedura di accettazione e pertanto sono da escludere dalla graduatoria ai sensi dell'art. 13 del bando di concorso;

n. 1 ha partecipato alla procedura di accettazione ed ha accettato la sede farmaceutica proposta nei tempi e con le modalità previste, come risultante dalla ricevuta di accettazione generata e protocollata dalla piattaforma web ministeriale;

Dato atto, infine, che:

- con la richiamata determinazione n. 7810/2021 sono state assegnate 7 delle 43 sedi farmaceutiche oggetto del decimo interpello dei vincitori;

- con la richiamata determinazione n. 10818/2021 sono state assegnate 4 delle 35 sedi farmaceutiche oggetto dell’undicesimo interpello dei vincitori, due delle quali successivamente rinunciate ed inserite nel novero delle sedi disponibili per il quattordicesimo interpello;

- ai sensi dell’art. 12 del bando di concorso, richiamato al punto 8 del dispositivo della DGR 2083/2015 e nelle determinazioni n. 7810/2021 e n. 10818/2021 (ove è precisato, tra l'altro, che il termine vale per tutte le sedi assegnate, comprese le sedi sub-iudice), il termine per l'apertura delle sedi farmaceutiche è di 180 giorni dalla data di notifica dell'avvenuta assegnazione della sede, a pena di decadenza dalla titolarità; il suddetto termine di 180 giorni per l'apertura della sede farmaceutica è perentorio ed è inoltre espressamente previsto dalla L.R. 3 marzo 2016, n. 2, art. 6, comma 7;

- delle 7 sedi farmaceutiche assegnate a seguito del decimo interpello, è stata aperta entro il termine previsto n. 1 sede;

- delle 4 sedi farmaceutiche assegnate a seguito dell’undicesimo interpello e non rinunciate, è stata aperta entro il termine previsto n. 1 sede;

- ai sensi degli artt. 12 e 13 del bando di concorso e dell'art. 6, comma 7 della L.R. 3 marzo 2016, n. 2, gli assegnatari delle 7 sedi che non hanno aperto la farmacia nel termine previsto decadono dall'assegnazione e sono da escludere dalla graduatoria (assegnatari di 6 sedi a seguito del decimo interpello e di 1 sede a seguito dell’undicesimo);

Preso atto che dai controlli di veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rilasciate dai farmacisti che hanno partecipato alla procedura di quattordicesimo interpello e hanno accettato tramite piattaforma tecnologica ed applicativa unica la sede abbinata, eseguiti in conformità a quanto disposto con la richiamata determinazione n. 15878 del 3/9/2019, non sono emerse difformità;

Ritenuto necessario procedere alla formale assegnazione alle 7 candidature che hanno accettato la sede farmaceutica proposta nel quattordicesimo interpello, dando atto che:

- la descrizione delle sedi farmaceutiche assegnate, riportata nell’allegato A è quella indicata nei provvedimenti di approvazione delle piante organiche vigenti alla data di adozione del presente atto;

- così come disposto dalla delibera di Giunta regionale n. 2083/2015, in caso di candidature in forma associata, l’autorizzazione vinta viene rilasciata unica pro-indiviso, è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri e, pertanto, tutti i vincitori in associazione avranno, ciascuno singolarmente, lo status di titolare di farmacia;

- l’art. 8 comma 1 lettera b) della legge 362/1991 stabilisce che la partecipazione alla società titolare di farmacia è incompatibile con la posizione di titolare di altra farmacia;

- le eventuali rinunce successive al presente provvedimento di assegnazione effettuate da un solo cotitolare comportano la decadenza della autorizzazione anche per tutti gli altri co-titolari;

- i candidati vincitori in forma associata, ai fini della gestione associata di cui all'art. 11 comma 7 del DL 1/2012, dovranno costituire una società optando per una delle tipologie elencate all'art. 7, comma 1, della L. 362/91, così come modificato dalla L. 124/2017, e la società potrà essere costituita esclusivamente tra gli stessi vincitori in forma associata;

- i farmacisti assegnatari hanno l'obbligo di procedere all'apertura della farmacia loro assegnata entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di notifica del presente atto, pena la decadenza dell'assegnazione. Il suddetto termine, stabilito nel bando e richiamato anche nella delibera di Giunta regionale n. 2083/2015 ed espressamente previsto dalla L.R. 3 marzo 2016, n. 2, art. 6, comma 7, vale per tutte le sedi assegnate, comprese le sedi sub iudice e comprese, altresì, le sedi non di nuova istituzione, già aperte in passato, soggette a possibile pagamento dell’indennità di avviamento (art. 110 TULLSS) come da DGR n. 1350/2017 sopra citata;

- i 180 giorni previsti come termine perentorio per l'apertura delle farmacie assegnate, sono comprensivi anche dei tempi necessari ai Comuni per effettuare le verifiche di competenza (a mero titolo esemplificativo: destinazione e conformità dei locali, avvenuta costituzione della società in caso di vincitori in associazione, rimozione delle incompatibilità, sopralluogo dell'Azienda USL) necessarie per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e al riconoscimento della titolarità della farmacia; i vincitori, pertanto, dovranno presentare apposita istanza al Comune con congruo anticipo, tenendo conto delle previsioni di cui all'art. 7 del DPR 160/2010;

- con successivo provvedimento il Comune in cui è ubicata la sede farmaceutica provvederà all'autorizzazione all'apertura della farmacia e, previa verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità, al riconoscimento della titolarità delle farmacie assegnate con il presente atto, ai sensi dell'art. 10 "Competenze del Comune" della L.R. 2/2016;

- ai sensi degli artt. 12 e 13 del bando di concorso e dell'art. 6, comma 7 della L.R. 3 marzo 2016 n. 2, gli assegnatari delle 7 sedi che non aprono la farmacia nel termine di 180 giorni decadono dall'assegnazione e sono esclusi dalla graduatoria;

Ritenuto altresì, procedendo in conformità a quanto stabilito con la richiamata determinazione n. 15878 del 03/09/2019, di avviare le procedure tecniche necessarie per il sedicesimo interpello dei vincitori del concorso straordinario regionale ai fini dell’assegnazione, ai sensi dell'art. 11 lettera d) del bando di concorso, delle sedi non accettate in esito al quindicesimo interpello (27), delle sedi assegnate a seguito del decimo interpello ma non aperte entro il termine previsto (6), delle sedi assegnate a seguito dell’undicesimo non rinunciate né aperte entro il termine previsto (1), per un totale di n. 34 sedi farmaceutiche;

Richiamati:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", e successive modificazioni;

- il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, e ss.mm.ii., in particolare con riferimento all’art. 7 bis, comma 3;

- la delibera di Giunta regionale di approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Giunta regionale per il periodo 2021-2023, n. 111 del 28 gennaio 2021, ed in particolare l’allegato D, “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023”;

Richiamate altresì le deliberazioni di Giunta Regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007”, e ss.mm.ii;

- n. 468 del 10 aprile 2017, “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna” e le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni e predisposte in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 468/2017;

- n. 771 del 24 maggio 2021, “Rafforzamento delle capacità amministrative dell'Ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”;

Visti:

- il Regolamento Europeo 27 aprile 2016, n. 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

- il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, recentemente modificato ed integrato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Richiamato l'art. 8, “Pubblicazione delle graduatorie nel BURERT e sul sito web istituzionale della Regione”, del Regolamento Regionale 31 ottobre 2007, n. 2, “Regolamento per le operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari di titolarità della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, dell'AGREA, dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, dell'Agenzia regionale Intercent-ER, dell'IBACN e dei Commissari delegati alla gestione delle emergenze nel territorio regionale”;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 1123 del 16 luglio 2018, “Attuazione Regolamento (UE) 2016/679: definizione di competenze e responsabilità in materia di protezione dei dati personali. Abrogazione appendice 5 della delibera di giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm.ii.”;

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2018 del 28 dicembre 2020, “Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.”;

- la determinazione dirigenziale n. 20203 del 13 novembre 2020, “Conferimento e proroga di incarichi dirigenziali dei dirigenti in comando presso la Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare”;

- la determinazione del Responsabile del Servizio Assistenza Territoriale n. 20945 del 21 novembre 2020, “Nomina dei responsabili del procedimento del Servizio Assistenza Territoriale, ai sensi degli articoli 5 e ss. della L. 241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della L.R.32/1993”;

Dato atto che la responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che la sottoscritta dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità del presente atto;

determina

1) di assegnare ai farmacisti vincitori che hanno accettato la sede proposta in seguito al quattordicesimo interpello, elencati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, le sedi farmaceutiche a fianco degli stessi indicate, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli contemplati dall’art. 14 del bando;

2) di prevedere la sottoscrizione da parte di ogni assegnatario di una dichiarazione di accettazione della sede conforme al “Modulo di accettazione della sede assegnata” di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, da trasmettere al Servizio Assistenza Territoriale della Regione Emilia-Romagna entro la data di apertura della farmacia;

3) di approvare l’Allegato C, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, ove sono elencate le sedi accettate e quelle non accettate in esito alla procedura di quindicesimo interpello;

4) di escludere dalla procedura concorsuale le candidature indicate nell'Allegato D, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per mancata risposta al quindicesimo interpello o alla relativa procedura di accettazione o per espressa rinuncia della sede proposta attraverso l'apposita funzionalità della piattaforma ministeriale;

5) di rendere noto che le candidature che hanno accettato le sedi farmaceutiche proposte nel quindicesimo interpello risulteranno assegnatarie delle sedi farmaceutiche accettate con successivo provvedimento, subordinatamente all’esito positivo dei controlli di veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione al concorso;

6) di dichiarare decaduti dall'assegnazione ed esclusi dalla graduatoria, ai sensi degli artt. 12 e 13 del bando di concorso e dell'art. 6, comma 7 della L.R. 3 marzo 2016 n. 2, i vincitori elencati nell'Allegato E della presente determinazione per mancata apertura entro il termine previsto delle farmacie assegnate con determinazioni n. 7810/2021 e n. 10818/2021, rispettivamente a seguito della procedura di decimo e undicesimo interpello;

7) di approvare l’Allegato F, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, ove sono indicate le 34 sedi farmaceutiche disponibili per il sedicesimo interpello dei vincitori;

8) di rendere note, nell'Allegato F di cui al precedente punto 7), le sedi non di nuova istituzione (sedi resesi vacanti per scelta di vincitori di concorsi straordinari - incluse le sedi assegnate a seguito di precedenti interpelli, aperte e successivamente chiuse per vincita di altro concorso regionale), per consentire l'eventuale esercizio dei diritti in materia di indennità di avviamento e di rilievo degli arredi, medicinali, provviste e dotazioni di farmacie che non siano di nuova istituzione, riconosciuti dall'art. 110 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con RD n. 1265/1934, secondo le indicazioni contenute nella richiamata delibera di Giunta regionale n. 1350 del 19/9/2017;

9) di avviare le procedure tecniche necessarie per il sedicesimo interpello dei vincitori, aggiornando l'elenco delle sedi disponibili, consultabile dalla piattaforma tecnologica ed applicativa del Ministero della Salute (www.concorsofarmacie.sanita.it) in coerenza all’Allegato F, precisando che:

- sono in posizione utile per partecipare al sedicesimo interpello le candidature collocate in posizione compresa tra la 979°e la 1.012° della graduatoria approvata con la richiamata determinazione n. 22595 del 16/12/2020;

- la procedura di interpello sarà svolta ai sensi degli artt. 10 e 11 del bando di concorso, con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente realizzata dal Ministero della Salute;

- successivamente all’interpello e agli opportuni controlli di veridicità sulle dichiarazioni rese dai vincitori che hanno accettato la sede abbinata in seguito all’interpello, la Regione provvederà, secondo quanto previsto dall'art. 11 del bando di concorso e dalla normativa vigente, all'assegnazione delle sedi, dandone comunicazione ai Comuni interessati;

10) di precisare che negli Allegati A, C e F sono riportati gli estremi dei provvedimenti comunali di approvazione delle piante organiche vigenti alla data del presente atto di cui sia pervenuta comunicazione al competente Servizio regionale e la descrizione territoriale delle sedi ivi riportata;

11) di notificare il presente atto agli assegnatari della sede farmaceutica indicati nell'Allegato A (parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) all'indirizzo PEC comunicato (sia al referente che agli associati in caso di candidatura presentata in forma associata) e, in caso di mancata comunicazione di un indirizzo PEC valido e funzionante, di ritenere lo stesso validamente notificato con la pubblicazione del provvedimento di assegnazione della sede farmaceutica nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT);

12) di informare, contestualmente alla notifica del presente provvedimento autorizzativo di assegnazione, i candidati, il Comune e l’ASL interessati circa i rispettivi adempimenti e provvedimenti di competenza preordinati all'effettiva apertura della farmacia, avvisando che, affinché la Regione possa procedere ad una nuova assegnazione della sede farmaceutica, il Comune dovrà comunicare alla Regione:

- l’eventuale mancata apertura della sede assegnata entro il termine di 180 giorni;

- l’eventuale decadenza dell’autorizzazione all’esercizio e all’apertura della farmacia;

13) di notificare il presente provvedimento ai farmacisti esclusi dalla procedura concorsuale, corrispondenti alle candidature indicate nell'Allegato D (solo al referente in caso di candidatura presentata in forma associata), e ai farmacisti decaduti dall’assegnazione indicati nell’Allegato E mediante trasmissione all'indirizzo PEC comunicato dando atto che, in caso di mancata comunicazione di un indirizzo PEC valido e funzionante, il presente provvedimento sarà ritenuto validamente notificato con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT);

14) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna ed assicurarne la diffusione nel portale web del Servizio regionale dell’Emilia-Romagna ( www.saluter.it) oltreché nella piattaforma tecnologica ed applicativa unica del Ministero della Salute ( www.concorsofarmacie.sanita.it);

15) di stabilire che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa, in particolare con riferimento al Piano triennale di prevenzione della corruzione, approvato con delibera di Giunta regionale n. 111/2021, nonché all’art. 7 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33 del 2013;

16) di informare che il presente atto può essere impugnato, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, innanzi al giudice amministrativo, ed entro centoventi giorni innanzi al Capo dello Stato.

Il Direttore Generale

Kyriakoula Petropulacos

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