n.98 del 22.04.2026 periodico (Parte Seconda)

Istituzione di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per prestazioni di specialistica ambulatoriale (test) per la tutela della maternità, con sostituzione allegato 2) propria delibera n. 1187/2024

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

-   la linea guida sulla gravidanza fisiologica basata sulle prove di efficacia ricavate dalla letteratura scientifica, elaborata nel 2010 dal Sistema Nazionale per le Linee Guida (SNLG), coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), su mandato del Ministero della Salute;

-   la propria deliberazione n. 1704 del 19 novembre 2012 “Recepimento delle linee guida “Gravidanza fisiologica” del Sistema Nazionale Linee Guida ed indicazioni per l’accesso alle prestazioni a tutela della maternità in regione Emilia-Romagna”;

-   il DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza” che all’allegato 10B approva l’elenco delle prestazioni specialistiche per il controllo della gravidanza fisiologica escluse dalla partecipazione al costo;

-   la propria deliberazione n. 2253 del 22 dicembre 2023 “Aggiornamento dell'elenco delle malattie e condizioni croniche e invalidanti, che approva l’aggiornamento delle prestazioni per la tutela della gravidanza e della maternità come stabilito dall'art. 59 e dagli allegati 10a, 10b del DPCM 12 gennaio 2017, ai fini dell'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni specialistiche;

    Considerato che l’ISS-SNLG con la Linea Guida n. 1/2023 ha apportato aggiornamenti alla prima parte della Linea Guida n. 20 “Gravidanza fisiologica” pubblicata nel 2010 e parzialmente aggiornata nel 2011, oggetto del recepimento della sopracitata propria deliberazione n.1704/2012;

    Preso atto che, con propria deliberazione n. 1187 del 24 giugno 2024, in Regione Emilia-Romagna è stata adottata la linea guida aggiornata per la gravidanza fisiologica (1/2023) quale indicazione vincolante per i professionisti del Servizio Sanitario Regionale;

    Considerato che l’allegato 2 di tale delibera integra le prestazioni di laboratorio per la tutela della maternità di cui Allegato 10B del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 e dell’allegato 4 della propria deliberazione n. 1059 dell’11 giugno 2024, nonché la tempistica della loro esecuzione ai fini dell’esenzione dalla partecipazione al costo secondo le indicazioni previste dalla Linea guida sopracitata;

    Considerato che “La Linea Guida Gravidanza Fisiologica, prima parte”, adottata con deliberazione n. 1187/2024, raccomanda lo screening per infezione tubercolare alle donne in gravidanza a rischio di infezione/riattivazione, senza dare indicazione rispetto al trimestre di esecuzione; in caso di positività di uno dei due test, la donna in gravidanza deve essere inviata presso un centro specialistico per la presa in carico;

    Preso atto che all’allegato 2 della deliberazione n. 1187/2024 lo screening della tubercolosi, nelle donne con i fattori di rischio presenti nell’allegato 3 parte integrante di tale delibera, viene indicato solo nel primo trimestre con le prestazioni specialistiche:

-   cod. 90.70.3 INTRADERMOREAZIONE CON PPD (Intradermoreazione con tubercolina secondo Mantoux)

-   cod. 90.99.1 MICOBATTERI DIAGNOSI IMMUNOLOGICA DI INFEZIONE TUBERCOLARE LATENTE [IGRA]

    Considerato che in assenza di indicazione all’identificazione e trattamento precoci in corso di gravidanza, a seguito anche di confronto con specialisti di igiene pubblica, malattie infettive e pneumologia, non si ritiene vincolante che lo screening per l’infezione tubercolare (tubercolosi latente) sia eseguito esclusivamente nel primo trimestre o al primo controllo, ma la prescrizione e il successivo inquadramento diagnostico, in caso di positività dello screening, possono essere differiti anche nei trimestri successivi;

    Ritenuto pertanto necessario modificare l’allegato 2 della delibera n. 1187/2024, inserendo le prestazioni cod. 90.70.3 e cod. 90.99.1 anche nel II e III trimestre indicando che sono esenti e prescrivibili una sola volta durante la gravidanza e limitatamente alle donne con i fattori di rischio elencati nell’allegato 3 della delibera sopracitata; tali prestazioni saranno erogabili in regime di esenzione dal Servizio Sanitario Regionale anche nel II e III trimestre ma devono essere erogate solo una volta durante la gravidanza;

    Preso atto, inoltre, che:

-   lo screening per Chlamydia e Gonococco deve essere offerto alle donne in gravidanza con fattori di rischio riconosciuti, descritti all’allegato 3 “FATTORI DI RISCHIO CHE INDICANO ESECUZIONE/RIPETIZIONE DI SCREENING RIPORTATI NELLA “LINEA GUIDA 1/2023 DEL SNLG “GRAVIDANZA FISIOLOGICA” (SEZIONE 2) E NELL’APPENDICE X “FATTORI DI RISCHIO PER LE INFEZIONI NELLE DONNE IN GRAVIDANZA” della citata delibera n. 1187/2024), alla prima visita prenatale e nel terzo trimestre;

-   la linea guida specifica che l’accuratezza dei test diagnostici per entrambe le infezioni è risultata molto accurata in tutte le sedi anatomiche genitourinarie, includendo anche le urine come campione idoneo alla ricerca di gonococco con tecniche molecolari;

    Considerato che le prestazioni specialistiche identificate nell’allegato 2 della delibera n. 1187/2024 con i codici 90.93.C e 90.93.D comprendono, insieme alla ricerca di Chlamydia e Gonococco, anche l’identificazione di micoplasmi urogenitali con tecniche molecolari, screening non indicato dalla linea guida;

    Ritenuto necessario quindi sostituire le prestazioni:

-   90.93.C ESAME MICROBIOLOGICO DEL SECRETO ENDOCERVICALE. Ricerca Neisseria gonorrhoeae (esame colturale), Chlamydia trachomatis (esame molecolare) incluso: estr. amplific. rilevaz). Se positivo, incluso: identificazione e antibiogramma per Neisseria

-   90.93.D ESAME MICROBIOLOGICO DEL SECRETO URETRALE/URINE PRIMO MITTO. Ricerca Neisseria gonorrhoeae (esame colturale/molecolare), Chlamydia trachomatis (esame molecolare incluso estr. amplific. rilevaz). Incluso: esame microscopico (colorazione di Gram). Se positivo, incluso: identificazione e antibiogramma per Neisseria;

con la prestazione:

-   90.90.3 CHLAMYDIE e NEISSERIA GONORREE RICERCA QUALITATIVA DNA. Incluso: estrazione, amplificazione, rilevazione. Non associabile a 90.93.C e 90.93.D”, da eseguire su materiale vaginale, su quello della cervice e sulle urine;

in modo da escludere l’identificazione di micoplasmi urogenitali;

    Ritenuto pertanto necessario modificare l’allegato 2 della delibera n.1187/2024, sostituendo le prestazioni cod. 90.93.C e cod. 90.93.D con la prestazione 90.90.3; tale prestazione sarà erogabile in regime di esenzione dalla compartecipazione alla spesa del  Servizio Sanitario Regionale nei trimestri previsti già per le prestazioni 90.93.C e 90.93.D;

    Preso atto che l’elenco delle prestazioni di cui all’allegato 2 della delibera n. 1187/2024 e l’indicazione dell’epoca di gravidanza in cui eseguirle, è stato modificato come da allegato 1 del presente provvedimento, che sostituisce il suddetto allegato 2 ed integra, ai fini dell’esenzione dalla compartecipazione al costo, le prestazioni dell’allegato 4 della propria deliberazione n. 1059 dell’11 giugno 2024;

    Ritenuto pertanto di modificare l’elenco delle prestazioni erogabili in regime di esenzione dalla compartecipazione alla spesa del  Servizio Sanitario Regionale secondo il suddetto aggiornamento con decorrenza 01/05/2026;

    Richiamata la la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”;

     Richiamati i seguenti provvedimenti in tema di organizzazione interna dell’Ente e di disciplina del personale:

-  la propria deliberazione n. 2224 del 22 dicembre 2025 ad oggetto “XII Legislatura. Riorganizzazione dell'Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Prima fase”;

-  la propria deliberazione n. 100 del 30 gennaio 2026 ad oggetto “XII Legislatura. Riorganizzazione dell'Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Seconda fase” come rettificata con delibera di Giunta regionale n. 171 del 9 febbraio 2026 ad oggetto “Rettifica errori materiali alla deliberazione di Giunta regionale n. 100 del 30 gennaio 2026 ad oggetto: "XII Legislatura. Riorganizzazione dell'Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Seconda fase";

-  la propria deliberazione n. 278 del 27 febbraio 2026 in oggetto “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° marzo 2026”, con riferimento, in particolare, all’art. 32 del documento ivi allegato come sua parte integrante e sostanziale, e alle circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017 inerenti al sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna;

-  la propria deliberazione n. 279 del 27 febbraio 2025, recante “Conferimento incarico di Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare a dirigente regionale”;

-  la determina n. 2272 del 5 febbraio 2026 ad oggetto “Micro-organizzazione della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare;

-  la determina n.4297 del 27 febbraio 2026 ad oggetto “Conferimento di incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare”;

    Richiamati inoltre:

-  il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

-  la determinazione dirigenziale n. 2335/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

-  la propria deliberazione n. 2077 del 27 novembre 2023 “Nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza”;

-  la propria deliberazione n. 101 del 30 gennaio 2026 ad oggetto “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028. Approvazione”;

    Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi.

    Dato atto dei pareri allegati;

    Su proposta dell’Assessore Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi
 delibera

1.    di istituire l’esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni specialistiche ambulatoriali per la tutela della maternità, così come elencate nell’allegato 1, parte integrante del presente atto, che sostituisce l’allegato 2 della propria precedente delibera n. 1187/2024;

2.    che tale allegato integra quanto previsto dall’Allegato 4 della propria precedente delibera n. 1059 dell’11 giugno 2024 con la relativa tempistica di esecuzione;

3.    che le disposizioni di cui ai punti 1) e 2) del presente dispositivo si applicano alle prestazioni specialistiche prescritte a decorrere dal 01/05/2026;

4.    che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.Lgs n. 33/2013, così come riportato nel PIAO regionale 2026-2028;

5.    di pubblicare il presente provvedimento, comprensivo dei suoi allegati, nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna - BURERT.

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