n.21 del 01.02.2012 periodico (Parte Seconda)
Approvazione Accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Ravenna assegnazione e concessione contributo ai sensi dell'art. 10, L.R. 3/11
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
1) di approvare, per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, la partecipazione finanziaria della Regione Emilia-Romagna alle spese necessarie per la realizzazione del progetto “Recupero Bene Confiscato – sito in via G. Rossini, 7 - Lido Adriano - Ravenna”, del Comune di Ravenna, assumendo a proprio carico l’onere finanziario complessivo di Euro 35.000,00 a fronte di una spesa prevista complessiva di €.50.000,00;
2) di approvare l’Accordo di programma, redatto secondo lo schema di cui all’allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Ravenna, per predefinire le modalità di collaborazione, gli impegni ed oneri assunti reciprocamente tra i due soggetti firmatari per la realizzazione del suddetto progetto;
3) di assegnare e concedere un contributo complessivo di Euro 35.000,00 a favore del Comune di Ravenna, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. B) della L.R. 3/11, per la realizzazione del progetto sopra richiamato;
4) di impegnare la spesa complessiva di Euro 35.000,00, registrata con il n. 4592 di impegno sul Capitolo 2802 “Contributi a Enti locali per interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico e arredo di beni immobili sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa (art. 10, comma 1, lett. B), L.R. 9 maggio 2011, n.3)” C.N.I. - U.P.B. 1.2.3.3.4422 “, del Bilancio per l’esercizio finanziario 2011 che presenta la necessaria disponibilità;
5) di dare atto che, sulla base delle valutazioni giuridiche eseguite dal Servizio regionale Politiche per la sicurezza e della polizia locale, il Comune di Ravenna dovrà provvedere ai sensi dell’art. 11 della L. 3/03, a richiedere alla competente struttura ministeriale il Codice Unico di Progetto (CUP) con riferimento all’intervento finanziato col presente provvedimento, tale codice unico di progetto, che sarà acquisito dal Comune e comunicato alla Regione, dovrà essere indicato nei provvedimenti regionali di liquidazione della spesa;
6) di stabilire che l’Accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Ravenna, come indicato nello schema parte integrante del presente atto, decorre dalla data di adozione del presente atto e dovrà essere attuato entro il 31/12/2012, fatti salvi gli atti di rendicontazione e di liquidazione conseguenti, per i quali si stabilisce che debbano essere conclusi entro il 30/6/2013;
7) di dare atto:
- che alla liquidazione del contributo a favore del Comune di Ravenna provvederà il Dirigente regionale competente con propri atti formali in applicazione dell’art. 51 della L.R. 40/01 nonché della propria delibera 2416/08 e succ. modifiche, previa sottoscrizione dell’Accordo di programma oggetto del presente provvedimento, secondo le modalità specificate nel medesimo;
- per dare piena attuazione alle finalità ed obiettivi perseguiti dalla Legge regionale n. 3 del 9 maggio 2011, in ragione delle motivazioni indicate in premessa, saranno riconosciute ammissibili ai fini della rendicontazione, le spese che si riferiscono ad attività oggetto del presente Accordo sostenute a partire dall’entrata in vigore della legge medesima fissata alla data del 24 maggio 2011;
8) di dare altresì atto che alla sottoscrizione dell’Accordo di programma provvederà il Vicepresidente - Assessore a “Finanze. Europa. Cooperazione con il sistema delle autonomie. Valorizzazione della montagna. Regolazione dei Servizi Pubblici Locali. Semplificazione e Trasparenza. Politiche per la sicurezza.”, Simonetta Saliera;
9) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.