n.30 del 15.02.2012 periodico (Parte Seconda)
Assegnazione e concessione di contributi ai beneficiari di cui all'art. 9 della L.R. 7/2004 e ss. mm. e integrazioni - Approvazione graduatoria al 30 ottobre 2011
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- la Legge regionale 4 febbraio 1994 n. 7, e successive modificazioni e integrazioni recante “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 1991, n. 381”;
- l’art. 9 della predetta legge che prevede interventi regionali per l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui all’art. 4 della Legge 381/91, che cessino di essere soci lavoratori o lavoratori di una cooperativa sociale, anche per il venire meno della condizione di svantaggio ed in particolare, i commi 1, 2 e 2 bis che prevedono la possibilità di erogare contributi, ai datori di lavoro che dimostrino di aver assunto a tempo indeterminato, o con contratto di formazione-lavoro, persone svantaggiate già soci lavoratori o lavoratori di cooperative sociali; tali contributi possono essere erogati anche alle Cooperative sociali iscritte nella Sezione B dell’apposito Albo regionale, che mantengono alle proprie dipendenze lavoratori per i quali sono venute meno le condizioni di svantaggio;
Preso atto che in conformità alle modalità e ai criteri di applicazione contenuti nella propria deliberazione n. 585 del 4 maggio 1998 sono pervenute richieste accoglibili di contributo pari a n.119, relative al comma 1 del citato art. 9 e al comma 2, lettera b) del medesimo art. 9;
Constatato che tali richieste sono relative ad assunzioni, avvenute in tempi diversi, presso Cooperative Sociali;
Ritenuto come previsto dal comma 1 del succitato art. 9, di poter concedere un contributo pari al 30% del costo effettivo della retribuzione, per la durata massima di anni due, in favore del datore di lavoro che assuma con contratto a tempo indeterminato soggetti svantaggiati di cui all’art. 4 della Legge 381/91, che cessino di essere soci lavoratori o lavoratori di una cooperativa sociale, anche per il venire meno della condizione di svantaggio;
Ritenuto altresì ai sensi del comma 2, lettera b) del succitato art. 9, di poter concedere un contributo pari al 70% del costo effettivo della retribuzione, oneri diretti e riflessi, per la durata massima di anni due in favore del datore di lavoro che assuma con contratto a tempo indeterminato o di formazione lavoro i soggetti svantaggiati ex degenti psichiatrici o disabili con invalidità superiore ai due terzi;
Dato atto:
- che in base alla istruttoria effettuata dai competenti Uffici del “Servizio Coordinamento Politiche Sociali e Socio Educative. Programmazione e sviluppo del sistema dei servizi sociali” le richieste sono risultate conformi ai requisiti stabiliti di cui alla succitata propria delibera 585/98 e completi della documentazione richiesta, verificata per regolarità e congruità e trattenuta agli atti dello stesso Servizio e che pertanto si è proceduto alla formulazione della prevista graduatoria di cui all’Allegato A, parte integrante del presente atto;
- che dall’allegata graduatoria (Allegato A) al 30/10/2011, parte integrante del presente atto, si evincono i nominativi dei datori di lavoro che hanno assunto le persone svantaggiate, le sigle corrispondenti ai lavoratori medesimi, i semestri da finanziare, l’ammontare dei singoli contributi già maturati, calcolati in base alle percentuali di invalidità e commisurati alla percentuale assegnata del costo della retribuzione, per un totale pari a Euro 126.180,04;
Ritenuto, quindi, di potere assegnare e concedere ai datori di lavori, di cui all’Allegato A, il contributo complessivo di Euro 126.180,04;
Ritenuto, altresì di procedere, con liquidazioni semestrali previa presentazione di dichiarazioni dei datori di lavoro in qualità di legali rappresentanti delle Cooperative Sociali, attestanti che i lavoratori svantaggiati di cui trattasi, continuano ad essere alle proprie dipendenze, così come stabilito nella già citata propria deliberazione 585/98;
Dato atto:
- che tali dichiarazioni per i semestri riportati in graduatoria sono già state verificate, per regolarità contabile e congruità ed acquisite agli atti del competente Servizio e che alla relativa liquidazione per un totale di Euro 126.180,04 provvederà il Dirigente regionale competente con propri atti formali, ai sensi dell’art. 51 della L.R. 40/01 e della propria delibera 2416/08 e ss.mm.;
Viste:
- la L.R. 15/11/2001, n. 40 ”Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”;
- la L.R. 26/11/2001, n. 43 e s.m. ”Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”;
- la L.R. 23/12/2010, n. 14 “legge finanziaria regionale adottata a norma dell’art. 40 della L.R. 15/11/2001, n. 40 in coincidenza dell’approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2011 e del Bilancio pluriennale 2011-2013” nonché la L.R. n. 10 del 26 luglio 2011;
- la L.R 23/12/2010 n. 15 “Bilancio di previsione 2011 e del Bilancio pluriennale 2011-2013” nonché la L.R. n. 11 del 26 luglio 2011;
- l’art. 1 del DPR 3/6/1998, n. 252;
Richiamata la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e succ. mod. ed in particolare l’art. 3 che prevede con riferimento ai concessionari di finanziamenti pubblici,anche europei,la sola tracciabilità dei flussi finanziari per quelli a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici;
Vista la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”;
Considerato che, sulla base delle valutazioni effettuate dal competente Servizio Coordinamento politiche sociali e socio educative. Programmazione e sviluppo del sistema dei servizi, le azioni progettuali oggetto di riconoscimento contributivo di cui al presente atto non rientrano nell’ambito di quanto previsto dall’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica Amministrazione”;
Richiamate le proprie deliberazioni n. 1057 del 24/7/2006, n. 1663 del 27/11/2006, n. 2416 del 29/12/2008 e ss.mm., n. 1173 del 27/7/2009,n. 1377 del 20/9/2010,n. 1122 del 2/8/2011 e la n. 1511 del 24/10/2011;
Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all’art. 47, comma 2 della L.R. 40/01 e che pertanto l’impegno di spesa sul relativo Capitolo di bilancio 57701 possa essere assunto col presente atto;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore alla Promozione Politiche sociali e di integrazione per l’immigrazione. Volontariato, Associazionismo e Terzo Settore Teresa Marzocchi;
A voti unanimi e palesi
delibera:
1) di approvare ai sensi della propria delibera 585/98, sulla base delle motivazioni indicate in premessa e che si intendono integralmente riportate, la graduatoria, al 30/10/2011, delle domande presentate di cui all’Allegato A, parte integrante del presente atto, degli interventi di cui all’art. 9, commi 1, 2 e 2 bis, della L.R. 7/94 e successive modificazioni e integrazioni;
2) di assegnare e concedere per i motivi specificati in premessa, ai datori di lavoro riportati nella succitata graduatoria di cui all’allegato A, parte integrante del presente atto, la somma complessiva pari a Euro 126.180,04 quali contributi calcolati sul costo effettivo della retribuzione - oneri diretti e riflessi compresi - corrisposta ai lavoratori svantaggiati assunti e contraddistinti, nella graduatoria medesima, con le sigle dei loro nominativi;
3) di imputare la somma pari a Euro 126.180,04 concernente il contributo di cui al punto 2) registrata al n. 4946 di impegno al Capitolo 57701 “Contributi ai datori di lavoro per favorire l’assunzione di persone svantaggiate che cessino di essere soci lavoratori o lavoratori di una cooperativa sociale (art. 9, commi 1 e 2, lett. B), L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 come modificata dalla L.R. 18 marzo 1997, n. 6)” U.P.B. 1.5.2.2.20120, del Bilancio per l’esercizio finanziario 2011, che presenta la necessaria disponibilità;
4) di dare atto che, ai sensi degli artt. n. 51 e 52, della L.R. 40/01 e della propria delibera 2416/08 e ss.mm., il Dirigente regionale competente provvederà, con propri atti formali, alla liquidazione dei contributi concessi a favore dei datori di lavoro di cui al punto 2 nonché agli adempimenti relativi ai processi di liquidazione e alla richiesta di emissione dei titoli di pagamento ad avvenuta esecutività del presente atto deliberativo;
5) di dare atto che, sulla base delle valutazioni effettuate dal competente Servizio Coordinamento politiche sociali e socio educative. Programmazione e Sviluppo del sistema dei servizi, le norme di cui all’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 non siano applicabili alle azioni progettuali oggetto di riconoscimento contributivo di cui al presente provvedimento;
6) di rinviare ad apposite determinazioni del Dirigente regionale competente per materia, la quantificazione e concessione delle somme spettanti a ciascun datore di lavoro per i semestri successivi sulla base della documentazione che verrà acquisita ai sensi della richiamata propria deliberazione 585/98, nonché l’assunzione dei relativi impegni di spesa sui capitoli corrispondenti al Capitolo 57701 del bilancio regionale, che saranno dotati della necessaria disponibilità, a valere sugli esercizi finanziari futuri non costituendo per questo aspetto il presente provvedimento vincolo per l’iscrizione a bilancio;
7) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Regionale.