n.292 del 19.08.2020 periodico (Parte Seconda)
Reg. Reg. n. 41/01 art. 5 e seguenti – Milanesi Trasporti di Milanesi Roberto & C. S.N.C.. Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Castell’Arquato (PC) ad uso igienico ed assimilati (lavaggio camion, servizi igienici ed annaffio orto - Proc. PC17A0138 – SINADOC 26443/2017 (Determina n.3659 del 5/8/2020)
La Dirigente Responsabile (omissis) determina
1. di assentire alla ditta Milanesi Trasporti di Milanesi R oberto & C. S.n.c., con sede legale in Comune di Salsomaggiore Terme (PR), Via Pascoli n. 63 (C.F. e P.I.V.A. 02352950345, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC17A 0138, ai sensi dell’art. 5 e ss, R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)
- destinazione della risorsa ad uso igienico ed assimilati (lavaggio camion, servizi igienici e innaffio orto);
- portata massima di esercizio pari a l/s 1,5;
- volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 218; (omissis)
2. di stabilire che la concessione è valida fino al 30/6/2030; (omissis)
Estratto disciplinare (omissis)
Articolo 7 - Obblighi del concessionario
1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. (omissis)