n. 24 del 17.02.2010 periodico (Parte Seconda)
Ziveri Maria, Fochi Alberto, Fochi Davide e Fochi Rosanna - Domanda 6/2/2009 di concessione di derivazione d’acqua pubblica, per uso irrigazione agricola, dalle falde sotterraneee in comune di Felino, loc. Samaria. Regolamento regionale n. 41 del 20 novembre 2001 artt. 5 e 6. Concessione di derivazione
IL DIRIGENTE PROFESSIONAL
(Omissis)
determina:
a) di rilasciare ai Signori ZIVERI MARIA, FOCHI ALBERTO, FOCHI DAVIDE E FOCHI ROSANNA, residenti in Comune di Felino, Via Marconi n. 89, C.F. ZVRMRA32T64L346R, FCHLRT59R06L870X, FCHDVD64H11G337O e FCHRNN68D52G337Z, e legalmente domiciliati presso la sede del Comune di Felino, fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea in comune di Felino, Foglio 6, mappale 12, per uso irrigazione, con una portata massima pari a litri/sec. 16,6 pari a moduli 0,166 e per un quantitativo non superiore a mc/anno 22200;
b) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell’originale cartaceo conservato agli atti del Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dai concessionari, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;
c) di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2015;
(Omissis)
Estratto del Disciplinare di concessione, parte integrante della Determina n. 9569 in data 30/09/2009
(Omissis)
ART. 4 – Durata della concessione
4.1 La concessione è assentita fino al 31/12/2015, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell’art. 34 del R.R. n. 41/2001.
4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:
- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all’art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell’art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.
(Omissis)