n.170 del 18.06.2014 periodico (Parte Seconda)

(OCDPC n. 83/2013 - OCDPC n. 155/2014 - DD n. 573/2013) Disposizioni in merito al prolungamento della durata dei contributi per l'autonoma sistemazione, delle misure di cui all'art. 8, comma 1, della Direttiva approvata con DD n. 573/2013 e relative modalità di rendicontazione

IL DIRETTORE

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile”;

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”;

- il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";

Premesso che:

- nei mesi di marzo e aprile 2013 gran parte del territorio della regione Emilia-Romagna è stato colpito da numerosi eventi alluvionali e dissesti di natura idraulica e idrogeologica;

- il giorno 3 maggio 2013 alcuni comuni delle province di Modena e Bologna sono stati colpiti da una violenta tromba d’aria;

- tali fenomeni hanno determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone comportando, tra l’altro, lo sgombero di diversi immobili pubblici e privati non fronteggiabili con mezzi e poteri ordinari;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri:

- 9 maggio 2013, pubblicata nella G.U. n. 113 del 15 maggio 2013, con cui ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, commi 1 e 1-bis, della legge n. 225/1992 e successive modifiche ed integrazioni, è stato dichiarato, nei comuni del territorio della regione Emilia-Romagna, lo stato di emergenza fino al novantesimo giorno dalla data di detto provvedimento, ovvero fino al 7 agosto 2013, disponendo al contempo che, per l’attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, si provvede, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge n. 225/1992 e successive modifiche ed integrazioni, con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile nel limite massimo di Euro 14 milioni;

- 2 agosto 2013, pubblicata nella G.U. n. 189 del 13 agosto 2013, con cui lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 6 ottobre 2013;

- 27 settembre 2013, pubblicata nella G.U. n. 235 del 27 settembre 2013, con cui lo stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori 120 giorni e, pertanto, fino al 3 febbraio 2014;

Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 83 del 27 maggio 2013, pubblicata nella G.U. n. 127 del 1 giugno 2013, con la quale lo scrivente è stato nominato Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza in parola;

Dato atto che la richiamata ordinanza n. 83/2013 dispone in particolare che:

- il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all’art. 7, entro 20 giorni dall’emanazione dell’ordinanza medesima, un piano degli interventi, da sottoporre all’approvazione del Capo del dipartimento della protezione civile, con l’indicazione degli interventi realizzati dagli enti locali nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l’indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite, nonché gli interventi, anche di somma urgenza, per la messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi e gli interventi urgenti, compresi quelli di monitoraggio, volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose (art. 1, comma 3);

- il Commissario delegato, anche avvalendosi dei Sindaci, è autorizzato ad assegnare un contributo per l’autonoma sistemazione ai nuclei familiari sgomberati dalla propria abitazione secondo i criteri e parametri ivi indicati (art. 2, comma 1);

- agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d’urgenza di cui alla medesima ordinanza si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2013, nel limite massimo di euro 14 milioni, nonché con ulteriori risorse, rese disponibili, anche in deroga ai provvedimenti che ne disciplinano le procedure di impiego e le finalità, dalle amministrazioni statali, dalla Regione Emilia-Romagna e dagli enti locali della medesima Regione (art. 7, comma 1);

Dato atto che per la realizzazione degli interventi di cui all’OCDPC n. 83/2013 è stata aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - sezione di Bologna, la contabilità speciale n. 5760 intestata al “Commissario Delegato - Direttore Agenzia di Protezione Civile Regione Emilia-Romagna OCDPC 83/2013” ai sensi di quanto disposto dall’art. 7, comma 2, della medesima ordinanza n. 83/2013;

Richiamate le determinazioni commissariali:

- n. 573 del 8 luglio 2013, pubblicata sul BURERT n. 206 del 23 luglio 2013, che ha individuato, come da relativo elenco in allegato 1, i Comuni colpiti dagli eventi calamitosi in parola ed approvato la “Direttiva disciplinante i termini, i criteri e le procedure per la presentazione delle domande e l’erogazione dei contributi per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo ed aprile 2013 nel territorio regionale ed il giorno 3 maggio 2013 nel territorio delle province di Bologna e Modena”,di seguito Direttiva commissariale, e la relativa modulistica per la presentazione delle domande di contributo;

- n. 577 del 22 luglio 2013, pubblicata sul BURET n. 215 del 26 luglio 2013, con cui è stato approvato il Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo, aprile e maggio 2013 nei Comuni del territorio della Regione Emilia, di seguito Piano dei primi interventi urgenti, finanziato per un importo complessivo di Euro 24.000.000,00, di cui Euro 14.000.000,00 rivenienti dalla richiamata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2013 ed Euro 10.000.000,00 rivenienti, in applicazione dell’art. 7 dell’OCDPC n. 83/2013, dal decreto prot. 4352/TRI/DI/G/SP del 17 giugno 2013 del Direttore Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell’Ambiente;

Evidenziato che la Direttiva commissariale stabilisce:

- all’art. 4 che il contributo per l’autonoma sistemazione, concesso nei limiti di importo ed entro i massimali riportati all’art. 6, spetta al nucleo familiare che provvede autonomamente in via temporanea alla propria sistemazione abitativa alternativa a decorrere dalla data dell’ordinanza di sgombero o, se antecedente, dalla data di effettiva evacuazione dichiarata dall’interessato e confermata con apposita attestazione dall’amministrazione comunale, e sino a che non si siano realizzate le condizioni di agibilità per il rientro nell’abitazione e comunque non oltre la scadenza dello stato di emergenza;

- all’art. 8, comma 1, che, in caso di sistemazione dei nuclei familiari in alloggi reperiti dai Comuni che si accollano i relativi oneri, alla copertura finanziaria di questi si provvede nella misura del contributo mensile per l’autonoma sistemazione che sarebbe spettato al nucleo familiare ai sensi dell’articolo 6 o, se di importo inferiore, nella misura corrispondente agli oneri mensili effettivamente sostenuti per ciascun nucleo familiare sino alla data di fine lavori di ripristino dell’agibilità e comunque non oltre la scadenza dello stato di emergenza

Evidenziato, inoltre, per quanto qui rileva, che nel Piano dei primi interventi urgenti:

- al capitolo 4 è stato previsto il finanziamento di interventi di prima emergenza per l’assistenza alla popolazione, specificati nelle relative tabelle 4.1 e 4.2, di cui i Comuni si sono fatti carico, per l’importo complessivo di Euro 159.084,00;

- al cap.10 è stata accantonata, a valere sulla somma di € 14 milioni di cui all’art. 7 dell’OCDPC n. 83/2013, una provvista di Euro 1.000.164,05 destinata, tra le altre, anche alla copertura dei contributi per l’autonoma sistemazione e di eventuali misure volte ad assicurare, anche con l’intervento diretto dei Comuni, sistemazioni alternative a quelle reperite autonomamente dai nuclei familiari sgomberati, la cui quota parte si è stabilito peraltro che sarebbe stata quantificata a seguito dell’acquisizione presso i Comuni interessati dei dati e degli elementi conoscitivi necessari, ed in particolare del numero di domande di contributo presentate ai sensi della direttiva commissariale;

Richiamate le determinazioni commissariali:

- n. 1014 del 15 ottobre 2013, pubblicata nel BURERT n. 324 del 6 novembre 2013, con cui si è provveduto, tra l’altro, a quantificare in Euro 250.000,00 la quota parte della provvista di Euro 1.000.164,05, accantonata nel Piano a valere sulla somma di € 14 milioni di cui all’art. 7 dell’OCDPC n. 83/2013, da destinare alla copertura fino alla scadenza dello stato di emergenza del 3 febbraio 2014, dei contributi per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari sgomberati a seguito degli eventi calamitosi in parola;

- n. 1310 del 10 dicembre 2013, pubblicata nel BURERT n. 27 del 29 gennaio 2014, con cui, ad integrazione della DD n. 1014/2013, si è precisato che la somma di Euro 250.000,00 di cui sopra è destinata alla copertura fino alla scadenza dello stato di emergenza anche delle eventuali misure volte ad assicurare, anche con l’intervento diretto dei Comuni, sistemazioni alternative a quelle reperite autonomamente dai nuclei familiari sfollati;

Richiamata inoltre la determinazione commissariale n. 1034 del 21 ottobre 2013, pubblicata nel BURERT n. 324 del 6 novembre 2013, con la quale, per quanto qui rileva:

- sono state dettate, ferme restando le condizioni e i requisiti previsti dalla Direttiva commissariale, disposizioni in merito al prolungamento, fino alla scadenza dello stato di emergenza del 3 febbraio 2014, della durata dei contributi per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari sgomberati in conseguenza degli eventi in parola e precisate modalità e tempistiche per la richiesta, da parte dei Comuni, delle risorse necessarie alla relativa copertura;

- sono state delineate le modalità procedurali per la rendicontazione da parte dei Comuni interessati, ai fini della liquidazione, delle spese sostenute per gli interventi di prima emergenza per l’assistenza alla popolazione di cui al capitolo 4 del Piano dei primi interventi urgenti;

- sono state dettate disposizioni in merito alla rendicontazione delle spese sostenute per la sistemazione, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della Direttiva commissariale, di nuclei familiari in alloggi reperiti dai Comuni con oneri a proprio carico, prevedendo che tali spese, qualora non trovino copertura nell’ambito dei finanziamenti quantificati nelle tabelle 4.1 e 4.2 del capitolo 4 del Piano e siano riferite a contratti di locazione in corso di esecuzione, prorogati, rinnovati o attivati ex novo, sono riconosciute sino alla data di fine lavori di ripristino dell’agibilità e comunque non oltre la scadenza dello stato di emergenza del 3 febbraio 2014;

Visti i commi 4-ter e 4-quater dell’art. 5 della L. 225/92 con i quali è stabilito che, alla scadenza dello stato di emergenza, il Capo Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministero delle economie e finanze, emette apposita ordinanza volta a favorire e regolare il subentro dell’amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi che si rendono necessari successivamente alla scadenza dello stato di emergenza;

Dato atto che con nota prot. PG 2014.18442 del 24/1/2014 la Regione Emilia-Romagna ha manifestato al Capo Dipartimento della Protezione Civile l’esigenza di assicurare la copertura dei contributi autonoma sistemazione per ulteriori 24 mesi decorrenti dalla data di scadenza dello stato di emergenza, richiedendo a tal fine sia di autorizzare, con l’emananda ordinanza di cui al precedente capoverso ovvero con altro provvedimento normativo, il Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile all’utilizzo delle risorse residue sulla somma di Euro 250.000,00 già accantonata con la determinazione commissariale n. 1014/2013 sia un’integrazione finanziaria di Euro 200.000,00;

Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 155 del 26 febbraio 2014 - adottata in applicazione del citato art. 5, commi 4-ter e 4-quater, della L. n. 225/1992 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 06/03/2014 - ed in particolare l’art 1:

- comma 1, che individua la Regione Emilia-Romagna quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eventi in parola;

- comma 2, che individua il Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile della Regione Emilia-Romagna, per i fini di cui al comma 1, quale responsabile delle iniziative finalizzate al subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nelle rimodulazioni dei Piani delle attività già approvati formalmente e lo autorizza alla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione ed in particolare, ai nuclei familiari sfollati, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5760 ed a tal fine già destinate;

- comma 4, che stabilisce che al fine di consentire l’espletamento delle iniziative ivi previste, il Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile della Regione Emilia-Romagna provvede, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5760 aperta ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 83/2013, che viene allo stesso intestata per 24 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione dell’ordinanza n. 155/2014 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo eventuali proroghe;

Dato atto che, con determinazioni commissariali nn. 1014/2013, 1140/2013, 1176/2013, 1310/2013 e con proprie determinazioni nn. 130 e 131 del 4 marzo 2014 sono state assegnate e liquidate ai Comuni delle province di Bologna, Modena, Parma e Reggio Emilia che ne hanno fatto richiesta, a valere sulla somma complessiva di Euro 250.000,00 accantonata con la determinazione commissariale n. 1014/2013, le risorse per l’importo complessivo di Euro 132.862,42 a copertura dei contributi per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni a seguito degli eventi calamitosi in parola, nonché a copertura, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della Direttiva commissariale, delle misure volte ad assicurare, anche con l’intervento diretto dei Comuni, sistemazioni alternative a quelle reperite autonomamente;

Evidenziato che, dalla somma di Euro 250.000,00, accantonata per le finalità sopra specificate, residuano risorse per un importo di Euro 117.137,58 che, secondo una stima di massima - effettuata sulla base del numero dei nuclei familiari che alla data del 3 febbraio 2014 si trovano ancora in sistemazioni alloggiative alternative - consentono la copertura dei contributi per l’autonoma sistemazione e delle misure di cui all’art. 8, comma 1, della Direttiva commissariale fino al 31 luglio 2014;

Ritenuto necessario assicurare ai nuclei familiari, che alla data di scadenza dello stato di emergenza del 3 febbraio 2014 non sono ancora rientrati nelle proprie abitazioni, la prosecuzione delle misure stabilite nella Direttiva commissariale, nei limiti ed alle stesse condizioni ivi stabilite, attraverso l’impiego delle risorse residue di Euro 117.137,58 di cui sopra, come da autorizzazione di cui all’art. 1, comma 2, dell’ OCDPC n. 155/2014;

Ritenuto pertanto di stabilire che:

- ai fini dell’erogazione delle risorse necessarie alla copertura dei contributi per l’autonoma sistemazione i Comuni trasmettano allo scrivente:

  • entro il 20 maggio 2014 gli elenchi riepilogativi dei nuclei familiari aventi titolo al contributo per il periodo 4 febbraio - 30 aprile 2014;
  • entro il 20 agosto 2014 gli elenchi riepilogativi dei nuclei familiari aventi titolo al contributo per il periodo 1 maggio - 31 luglio 2014;

- ai fini della determinazione e rendicontazione ai sensi dell’art. 8, comma 1, della direttiva commissariale, della spesa sostenuta nel caso di sistemazione di nuclei familiari in alloggi reperiti dai Comuni con oneri a proprio carico, che non trovi copertura nell’ambito dei finanziamenti quantificati nelle tabelle 4.1 e 4.2 del capitolo 4 del Piano, i Comuni trasmettano allo scrivente entro i termini ed in riferimento ai periodi sopra riportati, la richiesta di erogazione delle relative risorse finanziarie avente il contenuto e con le modalità già stabiliti con la determinazione commissariale n. 1034/2013;

Ritenuto di dare atto che le misure di cui sopra, sono riconosciute in ogni caso fino alla data di fine lavori di ripristino dell’agibilità e comunque non oltre la data del 31 luglio 2014;

Attestata, ai sensi della delibera di Giunta 2416/2008 e s.m.i., la regolarità del presente atto;

determina:

Per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di dare atto che ai sensi della “Direttiva disciplinante i termini, i criteri e le procedure per la presentazione delle domande e l’erogazione dei contributi per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo ed aprile 2013 nel territorio regionale ed il giorno 3 maggio 2013 nel territorio delle province di Bologna e Modena”, approvata con determinazione commissariale n. 573/2013, sono state assegnate e liquidate ai Comuni delle province di Bologna, Modena, Parma e Reggio Emilia che ne hanno fatto richiesta, a valere sulla somma complessiva di Euro 250.000,00 accantonata con la determinazione commissariale n. 1014/2013, le risorse a copertura dei contributi per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni a seguito degli eventi calamitosi in parola, nonché a copertura, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della predetta direttiva, delle misure volte ad assicurare, anche con l’intervento diretto dei Comuni, sistemazioni alternative a quelle reperite autonomamente per l’importo complessivo di Euro 132.862,42;

2. di dare atto che dalla somma di Euro 250.000,00, accantonata per le finalità sopra specificate, residuano risorse per un importo di Euro 117.137,58;

3. di assicurare fino al 31 luglio 2014, ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 155/2014, ai nuclei familiari che alla data di scadenza dello stato di emergenza del 3 febbraio 2014 non sono ancora rientrati nelle proprie abitazioni, la prosecuzione dei contributi per l’autonoma sistemazione e delle misure di cui all’art. 8, comma 1, delle direttiva di cui al precedente punto 1, nei limiti ed alle stesse condizioni ivi previste, attraverso l’impiego della somma di Euro 117.137,58 di cui al precedente punto 2.;

4. di stabilire che, ai fini dell’erogazione delle risorse necessarie alla copertura dei contributi per l’autonoma sistemazione di cui al precedente punto 3, i Comuni trasmettano allo scrivente:

  • entro il 20 maggio 2014 gli elenchi riepilogativi dei nuclei familiari aventi titolo al contributo per il periodo 4 febbraio - 30 aprile 2014;
  • entro il 20 agosto 2014 gli elenchi riepilogativi dei nuclei familiari aventi titolo al contributo per il periodo 1 maggio - 31 luglio 2014;

5. di stabilire che, ai fini della determinazione e rendicontazione, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della direttiva di cui al precedente punto 1, della spesa sostenuta nel caso di sistemazione di nuclei familiari in alloggi reperiti dai Comuni con oneri a proprio carico, che non trovi copertura nell’ambito dei finanziamenti quantificati nelle tabelle 4.1 e 4.2 del capitolo 4 del Piano dei primi interventi urgenti approvato con determinazione commissariale n. 577/2013, i Comuni trasmettano allo scrivente entro i termini ed in riferimento ai periodi di cui al precedente punto 4., la richiesta di erogazione delle relative risorse finanziarie avente il contenuto e con le modalità già stabiliti con la determinazione commissariale n. 1034 del 21 ottobre 2013;

6. di dare atto che i contributi per l’autonoma sistemazione e le misure di cui al precedente punto 5., sono riconosciuti, in ogni caso, fino alla data di fine lavori di ripristino dell’agibilità e comunque non oltre la data del 31 luglio 2014;

7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul sito della protezione civile regionale al seguente indirizzo Internet: www.protezionecivile.emilia-romagna.it.

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