n.126 del 26.04.2024 (Parte Seconda)
Interventi straordinari e linee di indirizzo per la riorganizzazione dell'assistenza specialistica per il contenimento dei tempi d'attesa: prima fase attuativa
LA GIUNTA REGIONALE DELL’EMILIA-ROMAGNA
Premesso che la Regione Emilia-Romagna, attraverso la propria L.R. 29 del 2004 “Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale”, nell’esercizio dell’autonomia conferitale dalla riforma del Titolo V della Costituzione, definisce i principi ed i criteri generali di organizzazione e di funzionamento del Servizio sanitario regionale;
Considerato il ruolo attribuito alle Regioni nell’ambito della programmazione, della definizione dei fabbisogni e della individuazione dei soggetti con cui addivenire ad accordi per la erogazione delle prestazioni in linea con quanto stabilito dalla programmazione e dalle priorità definite in ambito regionale dall’art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/92 ruolo che la Regione può esercitare direttamente o demandare alle Aziende Sanitarie Locali;
Visti:
- il D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed in particolare l’art. 15 quinquies, che fissa i principi cui deve attenersi la disciplina contrattuale nazionale nel definire il corretto equilibrio tra attività libero professionale e attività istituzionale;
- l’articolo 1, comma 282 della legge n. 266/2005 che, nel quadro degli interventi per il contenimento dei tempi di attesa a garanzia della tutela della salute dei cittadini, ha stabilito il divieto di sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni,
- la Legge n. 120 del 3 agosto 2007, sulle disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria, nella quale si evidenzia la necessità di allineare i tempi di erogazione delle prestazioni nell’ambito dell’attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramuraria, al fine di assicurare che il ricorso a quest’ultima sia conseguenza di libera scelta del cittadino e non di carenza nell’organizzazione dei servizi resi nell’ambito dell’attività istituzionale;
- Il Decreto legge n. 158 del 13 settembre 2012 convertito con la Legge n. 189 dell’8 novembre 2012, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute, con cui vengono definiti indirizzi per l’esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria e per il riordino dell’assistenza territoriale e mobilità del personale delle aziende sanitarie anche attraverso la costituzione di reti di poliambulatori territoriali dotati di strumentazione di base, aperti al pubblico per tutto l’arco della giornata, nonché nei giorni prefestivi e festivi con idonea turnazione, che operano in coordinamento e in collegamento telematico con le strutture ospedaliere;
- l’articolo 41, comma 6, del D.Lgs. del 14 marzo 2013, n. 33 “Trasparenza del servizio sanitario nazionale” che prevede l’obbligo di pubblicazione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie delle strutture pubbliche e private;
- La propria deliberazione di giunta n. 1035 del 20 luglio 2009 che a fronte del verificarsi di squilibri significativi tra le liste d’attesa per attività istituzionale e quelle per attività libero-professionale, pone l’azienda nelle condizioni di sospendere l’esercizio della libera - professione per i professionisti dell’equipe;
Visti:
- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato da ultimo al 31 marzo 2022 con decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11;
- i provvedimenti nazionali e regionali, con i quali si è provveduto a dettare disposizioni necessarie a contenere e gestire la pandemia da COVID-19;
- il Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria”, convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, che:
- non ha ulteriormente prorogato la durata dello stato di emergenza previsto dal D.L. n. 221/2021 sopracitato, che quindi è terminato al 31 marzo 2022;
- ha previsto di preservare fino al 31 dicembre 2022 la capacità operativa delle strutture coinvolte nell’emergenza, al fine del progressivo rientro nell’ordinario;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 404 del 27/04/2020 “Primi provvedimenti per il riavvio dell’attività sanitaria programmata in corso di emergenza COVID19. Modifica alla deliberazione di giunta regionale n. 368/2020” che ha dato disposizioni alle Aziende Sanitarie al fine di attuare un piano complessivo di riavvio delle attività sanitarie, prevedendo le misure da adottare per prevenire il contagio valide per tutte le strutture che erogano prestazioni sanitarie, siano esse pubbliche, in regime istituzionale e libero professionale intramoenia, private accreditate, private non accreditate, studi medici e studi professionali, e disponendo che le stesse Aziende sanitarie provvederanno via via ad aggiornarle al modificarsi delle condizioni di contesto;
- n.583 del 3/06/2020 recante “Modifiche ad alcune indicazioni contenute nell'allegato B "Linee guida riattivazione dei servizi" della deliberazione n. 404/2020”;
- n. 1360 del 01/08/2022, recante “Revoca delle delibere di giunta regionale n. 404/2020 e n. 583/2020 a seguito del superamento dello stato di emergenza per l’attuale evolversi della diffusione dell’epidemia da Covid-19”;
Vista la legge regionale n. 2/2016 “Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali” che all’ art. 23 reca “Obbligo di disdetta delle prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali”, attraverso la quale, la Regione, a seguito degli ottimi risultati raggiunti in tema di riduzione dei tempi di attesa, per rendere ancora più efficienti le liste di prenotazione, ha lavorato sulla responsabilizzazione del cittadino affinché si riducessero le mancate presentazioni;
Viste le proprie deliberazioni:
- n.748/2011 “Linee guida CUP” in recepimento delle Linee guida nazionali;
- n. 704/2013 “Definizione delle condizioni di erogabilità di alcune prestazioni di TC e RM” con la quale sono state definite analiticamente le condizioni di erogabilità delle TC osteoarticolari e delle RM muscoloscheletriche;
- n. 1056/2015 “Riduzione delle liste di attesa per l’accesso alle prestazioni sanitarie” attraverso la quale sono stati dati alle aziende sanitarie 22 obiettivi specifici per attuare interventi per il contenimento delle liste di attesa delle prestazioni specialistiche ambulatoriali;
- n. 376/2016 “Obbligo di disdetta delle prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali. Modalità operative per le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale in applicazione dell’art. 23 della L.R. 2/2016” con la quale sono state disciplinate le modalità operative per le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario regionale al fine della corretta applicazione della legge regionale 2/2016,
- n. 603/2019 “Piano regionale di governo delle liste di attesa (PRGLA) per il triennio 2019-2021”;
- n. 1227 del 02/08/2021 “Indicazioni in merito all'erogazione di servizi di telemedicina nelle strutture del servizio sanitario regionale, in applicazione all'accordo Stato Regioni del 17 dicembre 2020 "Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni in telemedicina””;
- n. 1685/2022 “Piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa, adottato ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" e ss.mm. e ii.;
Dato atto che questa Regione, per garantire l’aggiornamento continuo dei servizi e una risposta adeguata ai bisogni di salute, con l’obiettivo di rinforzare ed innovare l’assistenza territoriale coerentemente con i principi del Piano Sociale e Sanitario Regionale, nell’ottica del miglioramento della appropriatezza clinica ed organizzativa, della salvaguardia dei principi di efficacia, pertinenza ed economicità, è intervenuta con proprie deliberazioni:
- n. 410 del 25/3/1997 “Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e relative tariffe” e successive integrazioni;
- n. 1775 del 23/10/2023 “Nuovo nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale con decorrenza dal 1.1.2024”;
- n. 82 del 22/01/2024 “Differimento al 1° aprile 2024 della data di entrata in vigore del nomenclatore tariffario regionale di cui alla delibera di giunta regionale n. 1775 del 20 ottobre 2023”;
Considerata l’Intesa tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sancita ai sensi dell’articolo 8-sexies, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm. (Rep. atti n. 50/CSR del 29 marzo 2024), sullo schema di decreto che modifica l’articolo 5, comma 1, del decreto 23 giugno 2023 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente la definizione delle tariffe dell’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica prorogandone l’entrata in vigore dal 1° aprile 2024 al 1° gennaio 2025;
Richiamati:
- l’articolo 15, comma 14, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 e modificato dall’art. 1, comma 574, della L. 28 dicembre 2015, n. 208,
- l’art. 45, comma 1-ter, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2020 il limite di spesa indicato all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del DL n. 95/12 è rideterminato nel valore della spesa consuntivata nell'anno 2011;
- l’art. 1 comma 233 della Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-26” il quale dispone che al fine di concorrere all’ordinata erogazione delle prestazioni assistenziali ricomprese nei livelli essenziali di assistenza, il limite di spesa indicato all’articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è rideterminato nel valore della spesa consuntivata nell’anno 2011 incrementata di 1 punto percentuale per l’anno 2024, di 3 punti percentuali per l’anno 2025 e di 4 punti percentuali a decorrere dall’anno 2026, fermo restando il rispetto dell’equilibrio economico e finanziario del Servizio Sanitario Regionale;
Richiamato in particolare l’art. 1 c. 232 della L. n. 213 del 30.12.2023 che prevede per garantire la piena attuazione dei piani operativi per il recupero delle liste di attesa le Regioni e Province autonome, fino al 31 dicembre 2024:
- Possono avvalersi delle misure previste dai commi da 218 a 222 dell’art. 1 della L. 213/2023, vale a dire ricorrere allo strumento delle prestazioni aggiuntive, nei limiti previsti dall’art. 1 comma 218 e 219 e della spesa di cui all’Allegato III della L 213/2023;
- Possono coinvolgere anche le strutture private accreditate, in deroga all’articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal comma 233 dell’articolo sopracitato;
Per l’attuazione delle finalità di cui al presente comma le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono utilizzare una quota non superiore allo 0,4 per cento del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno 2024, comprensivi delle risorse per il finanziamento delle prestazioni aggiuntive;
Considerato che a tutt’oggi non si è pervenuta in sede di Conferenza Stato-Regioni ad un’Intesa in merito al riparto delle disponibilità finanziarie complessive per l’anno 2024, comprensive della quota indistinta;
Ritenuto, nelle more della definizione delle risorse complessivamente disponibili a seguito dell’Intesa Stato-Regioni, di prendere a riferimento per la definizione del quadro complessivo delle risorse su cui impostare la programmazione regionale 2024 una stima del fabbisogno finanziario indistinto;
Valutata la necessità di procedere, alla luce delle recenti disposizioni normative previste dalla Legge n. 213/2023 e degli strumenti messi a disposizione dall’art. 1 (c.218-222; 232), a definire un quadro di regole e strategie per il governo dell’accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e per il contenimento dei Tempi di Attesa, favorendo altresì omogeneità di comportamenti per tutto il territorio regionale nei rapporti con il privato accreditato;
Ritenuto necessario individuare, oltre alle prestazioni aggiuntive, di cui al paragrafo precedente come indicato dalla L. 213/23, ulteriori strumenti per l’attuazione delle strategie, dettagliati nell’Allegato 1, che prevedono anche un coinvolgimento delle strutture private accreditate e che trova copertura nell’ambito delle risorse di cui allo 0,4% del fabbisogno indistinto;
Richiamato in particolare il D.Lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni all’art. 8 sexies comma 1 stabilisce che le strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale sono finanziate secondo un ammontare globale predefinito indicato da accordi contrattuali e determinato in base alle funzioni assistenziali e alle attività svolte nell’ambito e per conto della rete dei servizi di riferimento; ai fini della determinazione del finanziamento globale delle singole strutture, le funzioni assistenziali di cui al comma 2 dell’art. 8-sexies sono remunerate in base al costo standard di produzione del programma di assistenza, mentre le attività di cui al comma 4 sono remunerate in base a tariffe predefinite per prestazioni;
Visto inoltre l’art. 15, comma 17 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, il quale prevede che: “Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime di cui al comma 15 restano a carico dei bilanci regionali. Tale disposizione si intende comunque rispettata dalle regioni per le quali il Tavolo di verifica degli adempimenti, istituito ai sensi dell’art. 12 dell’Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005, abbia verificato il rispetto dell’equilibrio economico-finanziario del settore sanitario, fatto salvo quanto specificatamente previsto per le regioni che hanno sottoscritto l’accordo di cui all’art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, (…) “
Visto l’art. 15, comma 13, lettera g) del predetto decreto-legge n. 95 del 2012 che modifica l’art. 8 -sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di remunerazione delle prestazioni sanitarie, con l’introduzione del comma 1 -bis disponendo che: «Il valore complessivo della remunerazione delle funzioni non può in ogni caso superare il 30 per cento del limite di remunerazione assegnato”.
Richiamato, altresì, il punto 4.2) (“Attività erogata a cittadini residenti in altre regioni”) delle deliberazioni n. 2329 del 21 dicembre 2016, n. 4 dell’11 gennaio 2017 e n. 5 dell’11 gennaio 2017, così come integrate rispettivamente dalle DGR n. 1541/2020, 1821/2020 e 1951/2020 e dalla DGR 675/2023;
Richiamate inoltre:
- la L.R. 22/2019, “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008”;
- la propria delibera n. 886/2022 “Nuove disposizioni operative in materia di accreditamento delle strutture sanitarie in attuazione della L.R. 22/2019”;
Considerato che:
- L'emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19 ha modificato in modo sensibile il contesto di riferimento e le abitudini di accesso dei cittadini ai servizi sanitari condizionando l'erogazione dell’assistenza e determinando la necessità di adeguare le modalità organizzative per garantire risposte appropriate ai bisogni di cura;
- Le prestazioni programmate, sospese a causa dell’emergenza sanitaria, sono state recuperate e gestite entro dicembre 2020 e le prestazioni urgenti e improcrastinabili sono sempre state garantite;
- Con propria deliberazione n. 1685/2022 la Regione Emilia-Romagna ha definito un Piano operativo adottando misure per mettere in campo azioni di miglioramento;
- Pur in presenza di performance coerenti con gli standard nazionali nelle diverse aziende sanitarie, si sono evidenziate alterne situazioni di criticità nell’accesso per alcune tipologie di prestazioni in alcuni ambiti territoriali, anche come conseguenza della differente capacità produttiva espressa sia in ambito ospedaliero che territoriale;
- Sono pervenute nel periodo post-pandemico segnalazioni da parte della cittadinanza anche per il tramite delle associazioni di rappresentanza, nonché delle organizzazioni sindacali e di pazienti che rilevano problematiche relative all’accesso;
Ritenuto opportuno avviare un percorso per accompagnare il sistema verso un nuovo paradigma di concezione e attuazione dell‘Assistenza Specialistica Ambulatoriale. Questo percorso si svilupperà con azioni di medio-lungo periodo per agire sulle dimensioni strutturali e sugli aspetti più complessi del processo, e troverà già una prima declinazione attraverso interventi di breve periodo mirati a superare alcune delle criticità presenti attraverso l’incremento dell’offerta di prestazioni, in particolare delle visite specialistiche, che oggi impattano particolarmente sui tempi d’attesa.
Ritenuto necessario conseguentemente, dare mandato alle aziende sanitarie di predisporre un Piano straordinario di produzione, tenuto conto delle indicazioni contenute nell’ Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Dato atto che la Commissione Salute, con il coordinamento tecnico dell’Area Assistenza Territoriale, in data 5 settembre 2023, ha approvato il documento denominato “Indicazioni per l’Accesso alla specialistica ambulatoriale” (prot. n. 0952292 del 18/09/2023) elaborato e condiviso dalle Regioni e PA; tale documento rappresenta un importante riferimento per l’accesso all’assistenza specialistica ambulatoriale;
Ritenuto opportuno di approvare con il presente provvedimento il documento sopra richiamato, Allegato 2, allegato parte integrante e sostanziale;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 468 del 10 aprile 2017, concernente “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”, nonché le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria delibera n. 468/2017;
- n. 325 del 7 marzo 2022, avente ad oggetto “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- n. 426 del 21 marzo 2022, avente ad oggetto “Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;
- n. 1615 del 28 settembre 2022 “Modifica e assestamento degli assetti organizzativi di alcune direzioni generali/agenzie della giunta regionale”;
- n. 157 del 29 gennaio 2024 “Piano integrato
delle attività e dell'organizzazione 2024-2026. Approvazione”;
- n. 2317 del 22 dicembre 2023 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2024”;
Richiamate infine le determinazioni dirigenziali:
- n. 2335 del 9 febbraio 2022, con la quale si approva l’Allegato A) “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
- n. 6229 del 31 marzo 2022, avente ad oggetto “Riorganizzazione della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare. Istituzione aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali”;
- n. 6248 del 01 aprile 2022 “Conferimento di incarico dirigenziale”, con cui è stato attribuito l’incarico di Responsabile del Settore Assistenza Territoriale;
- n. 7162 del 15 aprile 2022, recante “Ridefinizione dell’assetto delle Aree di lavoro dirigenziali della Direzione Generale Cura della Persona ed approvazione di alcune declaratorie”;
Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;
A voti unanimi e palesi
delibera
1. di approvare l’Allegato 1 “Strategie regionali per il governo dell’accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e il contenimento dei tempi di attesa”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e di stabilire che le Aziende sanitarie dovranno garantire la piena operatività delle indicazioni in essa contenute, ivi comprese le azioni a medio e lungo termine;
2. di approvare l’Allegato 2 “Indicazioni per l’Accesso alla specialistica ambulatoriale”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di disporre che ciascuna Azienda USL, in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera-Universitaria o eventuale IRCCS di riferimento, predisponga un Piano Straordinario di produzione per l’anno 2024, con significativi incrementi di offerta, al fine di garantire il contenimento dei tempi di attesa e la semplificazione dell’accesso per l'erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale;
4. di stabilire che le Aziende sanitarie, in attuazione del Piano Straordinario di produzione di cui al punto 3, debbano ricorrere in via prioritaria all’incremento della produzione in ambito pubblico e solo successivamente all’incremento di acquisto di prestazioni dalle strutture private accreditate;
5. di disporre che, per l’attuazione delle strategie regionali per il governo dell’accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e il contenimento dei tempi di attesa con riferimento all’anno 2024, le Aziende sanitarie possono avvalersi delle misure previste dai commi da 218 a 222 dell’art. 1 della L. 213/2023, vale a dire ricorrere allo strumento delle prestazioni aggiuntive, nei limiti previsti dall’art. 1 comma 218 e 219 e della spesa di cui all’Allegato III della L 213/2023, e che possono coinvolgere anche le strutture private accreditate, in deroga all’articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal comma 233 dell’articolo sopracitato;
6. di finalizzare per il 2024, nell’ambito delle risorse di cui allo 0,4% del fabbisogno indistinto 2024, una quota di fondo indistinto pari a 30 milioni di € per il contenimento dei tempi di attesa mediante il ricorso all’acquisizione di risorse umane, alle prestazioni aggiuntive, al coinvolgimento delle strutture private e ad ulteriori strumenti, come specificato nell’Allegato 1;
7. di dare mandato alla Direzione Generale Cura della Persona Salute e Welfare di validare i piani di produzione straordinari aziendali che dovranno essere trasmessi entro 15 gg dalla data di approvazione della presente deliberazione;
8. di confermare la composizione e il mandato attribuiti con la Delibera di Giunta regionale n. 603 del 2019 all’Osservatorio Regionale del Governo delle Liste di Attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di ricovero;
9. di dare mandato alla Direzione Generale Cura della Persona Salute e Welfare di attivare un sistema di monitoraggio periodico come descritto nell’Allegato 1;
10. di dare mandato all’Assessore alle Politiche per la Salute e al Direttore Generale Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare di formulare indirizzi e proposte per la realizzazione di quanto contenuto nell’Allegato 1 del presente atto deliberativo, da discutere con il sistema universitario, con le modalità vigenti e negli organismi preposti;
11. di dare mandato al Direttore Generale Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare di definire, in base al vigente CCNL, le linee guida per la definizione di eventuali maggiori tariffe, nei limiti delle norme e del CCNL, previo confronto con le organizzazioni sindacali, per la realizzazione di quanto contenuto nell’allegato 1 nell’ambito dell’incremento dell’offerta attraverso le prestazioni aggiuntive;
12. di dare mandato al Direttore Generale Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare di contemperare, nell’ambito degli Accordi Integrativi Regionali con la Medicina Convenzionata, in coerenza con i rispettivi Accordi Collettivi Nazionali, obiettivi specifici di incremento di appropriatezza come richiamato nell’Allegato 1;
13. di stabilire che l’eventuale presenza di agende non prenotabili sui 24 mesi oltre la data del 30 giugno 2024 costituisce per i Direttori Generali delle aziende sanitarie condizione ostativa ai fini dell’accesso alla valutazione per l’indennità di risultato;
14. di stabilire che il rispetto dei Piani straordinari di produzione per ogni azienda pesi almeno il 30% nella valutazione dei Direttori Generali delle aziende sanitarie, condizione derogabile unicamente nel caso in cui i tempi d’attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale rientrino negli standard previsti dalla normativa entro il 31-12-2024;
15. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
16. di pubblicare il presente atto ed i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.