n. 113 del 01.09.2010 periodico (Parte Seconda)
Classificazione funzionale delle strade provinciali
LA GIUNTA PROVINCIALE
Premesso che l’art. 13 del Nuovo Codice della Strada, approvato con DLgs 30 aprile 1992, n. 285, impone agli enti proprietari delle strade l’obbligo di classificare la rete stradale esistente di propria competenza con riferimento alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali in vari tipi, da “A” Autostrade a “F” Strade Locali, così come definite all’art. 2 del Codice stesso;
visto il D.M. 5/11/2001, ad oggetto “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”, emanato dal Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell’art. 13, comma 1, del Codice della Strada che fissa le caratteristiche strutturali e le dimensioni delle stesse (presenza di corsie, banchine, ecc, con le relative misure) affinché le strade di nuova costruzione possano essere classificate secondo i tipi previsti;
atteso che:
- i criteri stabiliti per la classificazione funzionale delle strade perseguono l’obiettivi di migliorare la sicurezza della circolazione degli utenti ammessi su ciascun tipo di strada, ridurre l’inquinamento atmosferico ed acustico e di rispettare l’ambiente;
- la rilevanza della classificazione delle strade emerge con tutta evidenza se si considera che il Codice della strada fa riferimento a tale classifica sia nel fissare i limiti generali di velocità, sia nello stabilire le specifiche norme di tutela della strada, in particolare per quanto si riferisce alle fasce di rispetto, agli accessi ed alle diramazioni, alla pubblicità e alle norme di comportamento;
dato atto che l’art. 2 del Nuovo Codice della Strada individua sette tipi di strade, classificate riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali nei seguenti tipi:
A – Autostrade
B – Strade extraurbane principali
C – Strade extraurbane secondarie
D – Strade urbane di scorrimento
E – Strade urbane di quartiere
F – Strade locali (extraurbane e urbane)
F bis - Itinerari ciclopedonali
richiamata la deliberazione di Giunta Provinciale n. 261 del 25/10/2005, con la quale questa Amministrazione ha provveduto a classificare le strade Provinciali;
considerato che:
- da indicazioni ricevute dall’Ispettorato per Circolazione risulta non essere pienamente corretto l’attribuire ad una strada la tipologia “C” anche nel caso in cui attraversi i Centri Abitati così come definiti dal Codice della Strada, essendo in tali casi più valida l’attribuzione della tipologia - E “Strada Urbana di quartiere”;
- nell’ambito del territorio della Provincia di Rimini le strade provinciali avente tali caratteristiche per le quali risulta pertanto più appropriata la classificazione di Tipo E sono:
- SP 17 “Saludecese” attraversante per circa 1100 m il centro abitato di San Giovanni in Marignano nel medesimo Comune;
- SP 49 bis “Gronda” attraversante per circa 290 m il centro abitato di Santarcangelo nel medesimo Comune;
- SP 73 “Pontaccio Macello” attraversante per circa 290 m il centro abitato di Sant’Andrea in Comune di Poggio Berni.
- anche la SP 15 ter “Gualdicciolo”, pur essendo ricompresa interamente fuori dal centro abitato ed attualmente classificata interamente di tipo C, non presenti in realtà le caratteristiche geometriche di tale tipo se non per un brevissimo tratto, portando quindi a non ritenere opportuno il mantenimento di tale classificazione ma bensì più appropriato attribuire all’intero tratto la classificazione di tipo F;
considerato>inoltre che:<p>
- con verbale di consegna in data 29/01/2009 è stato consegnato dal Comune di Rimini alla Provincia il tratto di strada comunale Marecchiese dal Km. 85+698 al Km 86+580 in ottemperanza all’accordo di programma siglato il 22/01/2003;
- in seguito all’entrata in vigore della legge 3 agosto 2009, n. 117 recante “Distacco dei Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito della Provincia di Rimini, ai sensi dell’art. 132, secondo comma della costituzione” è stato trasferito, alla Provincia di Rimini a far data dal 1° gennaio 2010 il demanio stradale dell’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino; tali strade ricadenti nei Comuni oggetto di distacco, e trasferite alla Provincia di Rimini con verbale di consegna in data 23 dicembre 2009, presentano una numerazione che in alcuni casi si sovrappone a quella già in uso, per cui risulta opportuno differenziare tali strade con l’aggiunta al numero della postilla “bis”, oltre che provvedere, per uniformità, alla loro classificazione, riprendendo comunque le indicazioni che informalmente sono state fornite dalla Provincia di Pesaro;
dato atto che in conformità al disposto dell’art. 4, comma 4 del DPR 16.12.1992, n. 495, si è altresì proceduto alla declassifica di alcuni tratti di strade provinciali, con la loro contestuale consegna ai Comuni territorialmente competenti;
richiamate a tal fine le seguenti deliberazioni:
- C.P. n. 21 del 18.03.2008 ad oggetto: “Passaggio di proprietà al Comune di Santarcangelo di R. del tratto della strada provinciale n. 13 bis “Prolungamento Uso” compreso la S.S.9 (Via Emilia) e la Via Andrea Costa;
- C.P. n. 57 del 7.10.2008 ad oggetto: “Passaggio di proprietà al Comune di San Giovanni in Marignano del tratto della strada provinciale n. 58 “Tavullia” compreso tra Via Roma e Via della Resistenza”;
ritenuto pertanto necessario procedere ad una riclassificazione delle strade provinciali, ai sensi dell’art.2 del nuovo codice stradale D.L.vo 30.4.1992, n. 285;
vista la legge regionale n. 12 del 4.5.2001, che all’art. 166, del capo VI “Viabilità” recita:
“Le funzioni di classificazione e declassificazione delle strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico………sono esercitate dalle Province e dai Comuni, nel rispetto della L.R. 19 agosto 1994, n. 35;
atteso che al presente atto verrà data adeguata pubblicità, ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 19 agosto 1994, n. 35, mediante affissione per 15 giorni consecutivi all’Albo pretorio della Provincia di Rimini;
dato atto che il presente provvedimento verrà altresì trasmesso:
- alla Regione Emilia Romagna, in conformità alle previsioni dell’art. 4, comma 3 della legge regionale 19 agosto 1994, n. 35, per la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale;
- ad ARPA Sezione Provinciale di Rimini, ai fini dell’applicazione del DPR 30/3/2004 n. 142 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447”;
visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Infrastrutture Territoriali e Tecnologiche Ing. Massimo Venturelli ai sensi dell’art. 49, comma 1 del DLgs 267/2000;
dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata e pertanto ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L non necessita del parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Risorse Finanziarie, Dott. Pierpaolo Deluigi;
attesa l’urgenza di provvedere;
a voti unanimi e palesi
delibera:
1. di aggiornare, per le motivazioni espresse in premessa, la classificazione delle strade provinciali, di cui alla delibera 261/2005 come da elenco allegato sotto la lettera “A” quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
2. di provvedere ai sensi dell’art. 4 della L.R. 35/94:
a) alla pubblicazione all’albo Pretorio del presente provvedimento per 15 giorni consecutivi;
b) alla trasmissione del provvedimento definitivo alla Regione Emilia Romagna per la pubblicazione nel BUR;
3. di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di competenza, all’Ufficio Patrimonio;
4. di trasmette copia del presente atto ad ARPA Sezione Provinciale di Rimini ai fini dell’applicazione del DPR 30/3/2004 n. 142 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447”;
5. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, DLgs 267/2000.