n. 255 del 21.11.2012 periodico (Parte Seconda)
Approvazione delle nuove disposizioni per la formazione dell'acconciatore, ai sensi della L. 174/05 e dell'accordo Stato-Regioni del 29 marzo 2007
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la L. 14 febbraio 1963, n. 161 “Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini”;
- la L. 17 agosto 2005, n. 174 “Disciplina dell’attività di acconciatore”;
- il D.lgs. 6 agosto 2012, n. 147 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno”, in particolare l’art. 15;
- l’Accordo Stato-Regioni del 29 marzo 2007 ”Definizione dello standard professionale nazionale della figura dell’Acconciatore, ai sensi della L. 174/05”;
- l’Accordo Stato-Regioni del 27/7/2011, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
- il DM del 11/11/2011 “Recepimento dell'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sancito in sede di Conferenza Stato Regioni il 27 luglio 2011;
- la L.R. 30 giugno 2003, n. 12 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro” e in particolare l’art. 32;
- la L.R. 1 agosto 2005, n. 17 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro”;
- la L.R. 30 giugno 2011, n. 5 “Disciplina del Sistema regionale dell'Istruzione e Formazione professionale”;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 936 del 17 maggio 2004,”Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del Sistema Regionale delle Qualifiche”;
- n. 1434 del 12 settembre 2005 “ Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze”;
- n. 530 del 19 aprile 2006 “Il Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze”;
- n. 105 del 1 febbraio 2010 ”Revisione alle disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 11/2/2008 n. 140 e aggiornamento degli standard formativi di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 14/2/2005, n. 265” e ss.mm.;
- n. 1825 del 10 novembre 2008 “Modifiche agli standard professionali e formativi della qualifica per 'Acconciatore' di cui alla DGR 2212/04”, poi superata, per la parte relativa agli standard professionali, dalla delibera n. 1372 del 20 settembre 2010;
- n. 1826 del 10 novembre 2008 “Recepimento dell'accordo Stato-Regioni del 29/03/07 per la definizione dello standard professionale nazionale della figura dell'acconciatore, L.174/05 - Disposizioni regionali attuative per la formazione professionale”;
- n. 1695 del 15 novembre 2010, “Approvazione del documento di correlazione del Sistema regionale delle Qualifiche (SRQ) al Quadro europeo delle Qualifiche (EQF)”;
- n. 1287 del 12 settembre 2011 “Modifiche e integrazioni alla DGR n. 1776/10 ‘Approvazione della correlazione tra le qualifiche professionali conseguibili nel Sistema di Istruzione e Formazione Professionale e le figure nazionali di cui all’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 29/4/2010, recepito con Decreto Interministeriali del 15/6/2010’”;
- n. 438 del 16 aprile 2012 “Modifica e integrazione all'avviso pubblico per la presentazione di richieste di autorizzazione di attività non finanziata di cui alla DGR 704/11”;
Dato atto che il citato Accordo Stato-Regioni del 29 marzo 2007 ha definito standard professionali e formativi essenziali a cui le Amministrazioni regionali e le provincie Autonome devono attenersi per la programmazione dei percorsi formativi sulla base delle disposizioni vigenti in materia di formazione professionale;
Considerato che tali standard omogenei sul territorio nazionale per la figura dell’Acconciatore, secondo il citato Accordo:
- assicurano il riconoscimento e la mobilità professionale della figura dell’acconciatore sull’intero territorio nazionale;
- consentono di programmare percorsi formativi coerenti con le normative vigenti nei rispettivi sistemi di formazione professionale e finalizzati al conseguimento della qualifica abilitante per lo svolgimento della professione di “Acconciatore”;
Evidenziato che:
- nell’ambito dell’attività istruttoria da parte dei Servizi competenti, si sono rilevate alcune criticità nelle modalità di riconoscimento dei requisiti necessari all’esercizio dell’attività di Acconciatore, derivanti dalla non completa operatività della sopra citata L. 174/05 e dell’Accordo Stato-Regioni del 29 marzo 2007, stante la contemporanea vigenza in via transitoria della previgente disciplina nazionale di cui alla L. 161/63;
- si è altresì valutata l’opportunità - una volta superata la succitata fase transitoria - di rivedere il percorso formativo abilitante di cui alla DGR 1826/08 in un’ottica di semplificazione e maggiore qualificazione complessiva;
Preso atto che è nel frattempo intervenuto il DLgs 147/12, che ha esplicitamente abrogato la L. 161/1963 nella parte concernente i requisiti di accesso all’attività di Acconciatore, sancendo quindi la completa operatività della L. 174/05 e dell’Accordo Stato-Regioni del 29 marzo 2007;
Ritenuto pertanto opportuno di:
- rivisitare gli standard formativi della figura di Acconciatore, modificando e integrando la sopracitata delibera 105/10, nella parte relativa agli standard formativi delle qualifiche al fine di qualificare l’offerta formativa e renderne più razionale la programmazione;
- modificare l’iter formativo previsto dalla DGR n. 1826/08 per l’accesso al lavoro autonomo accorpando il percorso formativo a qualifica e i percorsi abilitanti all’interno di un unico percorso di 1800 ore finalizzato al rilascio della qualifica abilitante all’esercizio della professione di Acconciatore;
- integrare i sopracitati standard con obiettivi formativi relativi alla gestione d’impresa, in coerenza con l’accordo citato e necessari a garantire il pieno riconoscimento nazionale della qualifica di Acconciatore e il suo valore abilitante all’esercizio della professione, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della L. 174/05;
- prevedere che i certificati di qualifica professionale per Acconciatore rilasciati riportino la frase “il seguente titolo è abilitante ai sensi dell’ art. 3 della L. 174/05 e all’Accordo Stato-Regioni del 13 aprile 2007”;
Dato atto inoltre che le competenze previste per la qualifica di “Operatore alle cure estetiche” - correlata con DGR 1287/11 e s.m. alla figura nazionale di “Operatore del benessere” di cui all’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27/7/2011, recepito con DM del 11/11/2011 - sono riconducibili a parte delle competenze possedute dalla figura professionale dell’Acconciatore;
Rilevato pertanto che è possibile riconoscere una riduzione del percorso di formazione per “Acconciatore”, in relazione alle competenze già acquisite nel percorso formativo e/o professionale svolto dagli “Operatori alle cure estetiche” o dagli “Operatori del benessere”;
Valutato che a tutela degli aspiranti acconciatori possessori della qualifica di “Operatore alle cure estetiche” o di “Operatore del benessere” può essere riconosciuto un credito formativo nell’ambito del percorso formativo di “Acconciatore” quantificabile in 900 ore per accedere al percorso a qualifica di 1800 ore;
Vista la legge regionale 43/01 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;
Richiamate altresì le proprie deliberazioni:
- 1057/06 “Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali”;
- 1663/06 "Modifiche all’assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente";
- 2416/08 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della Delibera 450/2007” ss.mm.;
- 1377/10 “Revisione dell’assetto organizzativo di alcune Direzioni generali” così come rettificata dalla deliberazione di Giunta regionale 1950/10;
- 2060/10 “Rinnovo incarichi a Direttori generali della Giunta regionale in scadenza al 31/12/2010;
- 1222/11 “Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1/8/2011)”;
- 1642 del 14/11/2011 recante “Riorganizzazione funzionale di un servizio della direzione generale cultura, formazione e lavoro e modifica all'autorizzazione sul numero di posizioni dirigenziali professional istituibili presso l'Agenzia sanitaria e sociale regionale”;
- 221 del 27/02/2012 recante “Aggiornamento alla denominazione e alla declaratoria e di un servizio della direzione generale cultura, formazione e lavoro”;
Sentita la Commissione Regionale Tripartita;
Sentite le Amministrazioni provinciali;
Sentito, per quanto di competenza, il Direttore generale Attività produttive, Commercio, Turismo - dr.ssa Morena Diazzi;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore competente per materia;
a voti unanimi e palesi
delibera:
1. di approvare quale parte integrante e sostanziale al presente atto l’Allegato 1) “Nuove disposizioni per la formazione dell’acconciatore ai sensi della L. 174/05 e dell’Accordo Stato-Regioni del 29 marzo 2007”, che sostituisce integralmente le “Disposizioni per la formazione dell’acconciatore in attuazione dell’Accordo Stato-Regioni del 29 marzo 2007”, approvate quale allegato parte integrante della propria deliberazione n. 1826 del 10 novembre 2008;
2. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la rivisitazione degli standard formativi relativi alla qualifica di “Acconciatore”, di cui all’Allegato 2), parte integrante alla presente deliberazione;
3. di approvare gli obiettivi formativi aggiuntivi di cui all’Allegato 3), parte integrante alla presente deliberazione, previsti dall’Accordo Stato-Regioni del 29 marzo 2007 e necessari a garantire il pieno riconoscimento nazionale della qualifica di Acconciatore e il suo valore abilitante all’esercizio della professione;
4. di inserire, sul Certificato di qualifica professionale per “Acconciatore”, la frase “il seguente titolo è abilitante ai sensi dell’ art. 3 della L. 174/05 e all’Accordo Stato-Regioni del 13 aprile 2007”;
5. di superare la propria deliberazione n. 1825 del 10 novembre 2008 “Modifiche agli standard professionali e formativi della qualifica per 'Acconciatore' di cui alla D.G.R. 2212/2004” con il presente atto;
6. di stabilire che la verifica dei requisiti di accesso al corso di formazione teorica di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), della L. 174/2005, della durata di 300 ore, è in capo ai soggetti accreditati attuatori dell’iniziativa formativa, ai quali è assegnato anche il compito dei controlli sulla documentazione e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dagli utenti;
7. di stabilire che eventuali crediti formativi possono essere riconosciuti,in fase di accesso ai percorsi di cui all’Allegato 1, in base alle modalità previste dalla propria deliberazione 105/10, par. 12.1.2;
8. di stabilire che il possesso della qualifica di “Operatore alle cure estetiche” o di “Operatore del benessere” costituisce un credito formativo corrispondente a 900 ore per l’accesso al percorso di 1800 ore di cui all’Allegato 1, utile al conseguimento della qualifica di “Acconciatore”;
9. di stabilire che il possesso di eventuali diverse evidenze formali, derivanti da percorsi formativi pregressi, sono ammissibili e riconoscibili come credito formativo solo se detti percorsi sono stati formalmente autorizzati o approvati o riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni competenti;
10. di riconoscere la validità dei corsi abilitanti per acconciatore svolti in base alle disposizioni contenute nella propria deliberazione 1826/08, se autorizzati dalle Amministrazioni competenti prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento;
11. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.