n.295 del 02.11.2017 periodico (Parte Seconda)
Provvedimento di verifica (screening) relativo al progetto di modifica del sistema di ventilazione da trasversale a longitudinale dei capannoni 9 e 10 nell'allevamento "Sant'Andrea" di Forlimpopoli (FC), presentato dalla Soc.Agr. Sant'Andrea Srl
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
a. di dare atto e fare proprio il parere contenuto nella relazione istruttoria redatta dalla Struttura ARPAE di Forlì-Cesena, inviata con nota prot. n. PGFC/2017/7543 del 07/08/2017 alla Regione Emilia Romagna che l’ha acquisita al PG/2017/568853 del 07/08/2017; tale relazione costituisce l'ALLEGATO 1 della presente delibera e ne è parte integrante e sostanziale;
b. di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., l'intervento proposto dalla Società Agricola Sant'Andrea S.R.L. (P.IVA n. 02019080403) in via San Paolo, 480 Sant’Andrea di Forlimpopoli (FC), relativo al progetto di modifica della ventilazione da trasversale a longitudinale dei capannoni 9 e 10, in quanto non comporterà impatti negativi e significativi sull'ambiente, a condizione siano rispettate le seguenti prescrizioni:
1. quanto presentato nello scenario di progetto, nuova ventilazione e misure di mitigazione (cappe e tettoia), dovrà essere realizzato contestualmente, e pertanto non potrà essere esercita l'attività di allevamento in assenza di una delle componenti mitigative sopra citate e presenti nello scenario di progetto;
2. prima dell'inizio delle attività di installazione di quanto previsto da progetto, e quindi con attività e ventilatori non in funzione, dovrà essere effettuato un rilievo fonometrico del livello di rumore residuo in periodo notturno presso il ricettore R18. Il rilievo dovrà essere eseguito all'interno dell'ambiente abitativo lato sud-ovest prospiciente via Palazzola, al piano primo e con finestre aperte, con microfono direzionato verso l'allevamento in oggetto. Il rilievo dovrà essere effettuato in continuo sulle 8 ore e il livello di rumore residuo notturno dovrà essere individuato, per un tempo significativo e non inferiore ad un'ora, all'interno del periodo di misura di 8 ore notturne. Qualora non fosse possibile effettuare il rilievo all'interno dell'ambiente abitativo (e nel caso andrà riportato il motivo), il rilievo andrà effettuato in facciata all'edificio stesso all'altezza del piano primo;
3. entro 12 mesi dal rilascio della modifica dell'AIA relativa all'attuazione dello scenario di progetto (installazione contestuale di ventilatori e delle misure di mitigazione previste) dovrà essere effettuato un rilievo fonometrico del livello di rumore ambientale, in periodo notturno, presso il ricettore R18 al fine della verifica del rispetto dei limiti differenziali notturni presso il suddetto ricettore in base ai rilievi del residuo già effettuati in base al punto precedente. I rilievi dovranno essere eseguiti all'interno dell'ambiente abitativo lato sud-ovest prospiciente via Palazzola, al piano primo e con finestre aperte, con microfono direzionato verso l'allevamento in oggetto. I rilievi dovranno essere effettuati in continuo in continuo sulle 8 ore, da cui estrapolare il dato orario maggiormente impattante, e in condizioni peggiorative in termini di emissione dall'allevamento (e cioè allevamento in attività con tutti i ventilatori accesi e a massima portata realmente utilizzabile). Qualora i rilievi del residuo siano stati effettuati in ubicazioni differenti dall'interno dell'abitazione, i rilievi del livello di rumore ambientale andranno effettuati nella medesima posizione e alla stessa altezza;
4. entro e non oltre un mese dalla conclusione di tutti i rilievi sopra menzionati, dovranno essere inviati ad ARPAE SAC di Forlì-Cesena, alla Regione Emilia-Romagna - servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale e al Comuni di Forlimpopoli, i risultati delle misurazioni di cui ai punti precedenti corredati da specifiche planimetrie e descrizioni relative all'esatta ubicazione del rilievo, nonché dalla descrizione delle condizioni di misura, delle sorgenti attive;
5. qualora il rispetto dei suddetti limiti non sia verificato, e sia conseguibile attraverso la realizzazione di ulteriori misure di mitigazione acustica o modifica delle esistenti, le medesime andranno realizzate tempestivamente, fermo restando che il prosieguo dell'attività è consentito solo ed esclusivamente nel rispetto della normativa vigente sul rumore in termini di rispetto dei limiti differenziali. Realizzate le ulteriori misure di mitigazione acustica o la modifica delle esistenti, il proponente dovrà presentare apposita relazione ai medesimi enti sopra richiamati, nella quale siano descritte tali ulteriori misure mitigative e i risultati dei conseguenti rilievi fonometrici di verifica comprovanti il rispetto del differenziale notturno al ricettore R18 (nei medesimi punti di cui ai punti precedenti), entro due mesi dalla realizzazione delle misure di mitigazione stesse
c. di determinare le spese per l'istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 9 del 1999 e della deliberazione della Giunta Regionale 15/7/2002, n. 1238, importo correttamente versato alla Struttura ARPAE all'avvio del procedimento;
d. di trasmettere la presente delibera alla Società Agricola Sant'Andrea S.R.L., alla Struttura ARPAE SAC di Forlì-Cesena, al Comune di Forlimpopoli, allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Forlimpopoli;
e. di pubblicare per estratto, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.R. n. 9 del 1999, il presente partito di deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna;
f. di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.R. n. 9 del 1999, il presente provvedimento di verifica (screening).