n.316 del 16.09.2020 periodico (Parte Seconda)

Accreditamento con prescrizioni di UOM gestite da Modena 18

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

- la legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019: “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008” e in particolare l’art. 23 commi 3 e 4;

- le deliberazioni di Giunta regionale:

  • n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;
  • n. 44 del 2009 “Requisiti per l’accreditamento delle strutture di soccorso/trasporto infermi“ che ha approvato i requisiti per l’accreditamento delle strutture di soccorso/trasporto infermi” specificando che si intende per servizio soccorso/trasporto infermi l’attività che viene svolta con le auto mediche o le ambulanze in situazioni di emergenza-urgenza o con le sole ambulanze per attività non urgenti quali i trasporti tra ospedali o padiglioni dello stesso ospedale e fra territorio e ospedali e viceversa; tale deliberazione ha inoltre identificato come strutture oggetto dell’accreditamento le Unità Operative Mobili (UOM) la cui attività è garantita dall’impiego di ambulanze e auto mediche riconducibili normativamente a “veicoli per uso speciale” soggetti a particolari norme di trasformazione che li individuano in modo univoco. In tale contesto le “postazioni” svolgono la funzione di base di sosta e di partenza di una o più UOM.
  • L’Unità Operativa Mobile corrisponde pertanto alla “struttura” modulare rappresentata dalle ambulanze e auto mediche, personale e le relative clinical competence il cui utilizzo è integrato nella rete dell’offerta di prestazioni sanitarie e di emergenza, caratterizzata da specifica appropriatezza e differenziata per rispondere adeguatamente a specifici bisogni assistenziali;
  • n. 53/2013 “Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento”;
  • n. 624/2013 “Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;
  • n. 865/2014 “Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;
  • n. 1311/2014 “Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;
  • n. 1314/2015 "Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";
  • n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate.";
  • n. 1943/2017 “Approvazione requisiti generali e procedure per il rinnovo dell'accreditamento delle strutture sanitarie”;
  • n. 973/2019 “Aggiornamento indirizzi di programmazione regionale in tema di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private e ulteriori disposizioni in materia”;
  • n. 2212/2019 “L.R. 6 novembre 2019, n. 22 "nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008". prime disposizioni attuative”

Visti gli atti di autorizzazione rilasciati dall’Unione Comuni del Sorbara in cui si evidenzia che Modena 18 è in possesso di autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie oggetto della domanda dal 12/10/2009;

Viste:

- la nota protocollata con PG/2016/0242027 del 6/4/2016 con cui l’Azienda USL di Modena ha trasmesso la domanda di accreditamento istituzionale presentata dal legale rappresentante di Modena n.18, con sede legale in Via Vivaldi n.21, Bastiglia (MO) ed ha evidenziato la propria valutazione positiva rispetto alle esigenze della programmazione aziendale dell'attività di trasporto infermi;

- l’integrazione alla domanda di accreditamento protocollata PG/2018/0656760 del 30/10/2018

- la nuova richiesta di accreditamento pervenuta a questa amministrazione protocollata con PG/2019/0137287 del 6/2/2019 e successiva integrazione PG/2019/0181540 del 20/2/2019, conservate agli atti del Servizio Assistenza Ospedaliera, con la quale il Legale rappresentante di Modena 18 con sede legale in Via Vivaldi n.21, Bastiglia (MO) chiede l’accreditamento della struttura per trasporto infermi non urgente;

Preso atto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia sanitaria e sociale regionale, tra l’altro attraverso visita su campo effettuata in data 19/10/2019, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici previsti in relazione alle attività di cui alla domanda;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità delle strutture formulata dall’Organismo Tecnicamente Accreditante dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale, trasmessa con nota n. NP/2020/28419 del 4/5/2020, conservata agli atti del Servizio Assistenza Ospedaliera;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamati:

- l’art. 23, comma 2, della l.r. n. 22/2019, che sancisce la validità dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio adottati in attuazione della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4, e ne fa salvi gli effetti;

- il D.Lgs. n. 159/2011 ed in particolare il libro II recante “Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, e ss.mm.ii;

- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la DGR n. 468/2017 inerente il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;

- la DGR n. 83/2020 “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022”;

Dato atto che sono in corso i previsti controlli antimafia;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Su proposta del Responsabile del Servizio Assistenza Ospedaliera;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1. di concedere l’accreditamento a Modena 18 con sede legale in Via Vivaldi n. 21, Bastiglia (MO) delle UOM di seguito elencate:

- 1 UOM di trasporto non urgente per un complessivo di ore da definirsi in base al fabbisogno dell’Azienda Usl di riferimento;

2. di concedere l'accreditamento di cui al punto 1. con le seguenti prescrizioni:

- la Struttura deve inviare entro il 31 dicembre 2020 all’Agenzia sanitaria e sociale regionale documentazione che dia evidenza della chiusura delle azioni di miglioramento attuate e della loro valutazione, nello specifico deve:

- elaborare strumenti di pianificazione, programmazione, organizzazione e verifica delle attività e servizi erogati, con relativa valutazione (documentata) della qualità delle prestazioni

- valutare il grado di aderenza ai percorsi assistenziali in linea con le procedure e istruzioni operative dell’Azienda USL (centralizzazione del paziente, principali manovre assistenziali, ecc).

- portare a sistema la gestione della formazione e gli elementi del Governo della Formazione continua (programmazione e verifica della formazione, mantenimento e sviluppo delle competenze e inserimento del personale neoassunto o neo formato, corsi di guida sicura)

- elaborare procedure o istruzioni operative specifiche per la tipologia di prestazioni erogate, corretto utilizzo dei DPI, controllo delle infezioni, lavaggio delle mani, al fine di garantire la sicurezza del servizio erogato, del personale e dei pazienti.

3. di dare mandato all’Agenzia sanitaria e sociale regionale di verificare l’avvenuto adeguamento alle prescrizioni di cui al presente atto entro i tempi stabiliti;

4. in caso di mancato adempimento delle prescrizioni, ai sensi del comma 5 dell’art. 15 della l.r. n. 22/2019, si potrà sospendere e revocare in tutto o in parte l’accreditamento concesso, come previsto dall’art.17;

5. di stabilire che tutti i trasporti devono essere effettuati con mezzi che rientrino nei limiti di impiego stabiliti dai requisiti di accreditamento di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 2009;

6. di stabilire che il tutto il personale deve possedere i requisiti di clinical competence stabiliti dalla deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 2009;

7. di dare atto che l’accreditamento di cui al punto 1. viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa, decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e, ai sensi dell’art.23, comma 3, della l.r. n. 22/2019, ha validità quinquennale;

8. di dare atto che, in attuazione di quanto stabilito dall’art. 18, comma 1, della l.r. 22/2019, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno novanta giorni prima della data di scadenza dell’accreditamento;

9. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

10. di dare mandato all’Azienda sanitaria di monitorare la permanenza dei requisiti;

11. di stabilire che è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla sede di erogazione, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate

12. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;

13. di disporre la ulteriore pubblicazione prevista dal Piano triennale di prevenzione della corruzione, approvato con delibera di Giunta regionale n. 83/2020 ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33 del 2013.

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